CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2023, n. 17223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17223 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso R.G.N. 23573/2022 proposto da: CR LU OM, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 192, presso lo studio dell’avvocato DE NISCO VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA BEVILACQUA;
-ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del Ministro pro tempore, con domicilio in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
Oggetto LICENZIAMENTO DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 23573/2022 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 17223 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CASCIARO AT Data pubblicazione: 15/06/2023 2 nonché contro UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO, ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI GH E LA OR SI RI DI TREVISO ed ISTITUTO COMPRENSIVO "I. NIEVO" DI CORDIGNANO;
- intimati -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 317/2022 (R.G.N. 18/2021) depositata il 21/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 10/01/2023 dal Consigliere Dott. AT CASCIARO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 317/2022 del 21/6/2022 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso, di rigetto della domanda di IA PE CR tesa all’accertamento a) dell’illegittimità della sua esclusione dalle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA, per invalidità del diploma di qualifica triennale rilasciato dal “Centro studi sannitico” (in seguito anche CSS) di ZZ nell’anno scolastico 2012/2013, nonché b) dell’illegittimità della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale con l’Istituto Comprensivo Ippolito Nievo di Cordignano. 3 2. La Corte d’appello ha premesso che all’Istituto “Centro studi sannitico” di ZZ era stato riconosciuto, con effetto ex tunc, lo status di scuola paritaria all'Istituto tecnico e professionale, per effetto di sentenza del Cons. St., Sez. VI, n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016. Nondimeno, la Corte veneziana ha ritenuto: a) invalido il diploma per carenze della procedura di svolgimento degli esami della CR, quale candidata esterna, alla stregua degli artt. 26 e 28 dell’o.m. n. 90/2001, visto che non era documentata, da un lato, l’esperienza lavorativa o la frequenza a un corso attinente alla qualifica in epoca pregressa e, dall’altro, che difettava la comunicazione al Provveditorato agli Studi dei componenti della commissione esaminatrice, (quest’ultima) non costituita peraltro regolarmente, perché avrebbe dovuto essere integrata dell’esperto esterno del settore “sala bar” (c.d. materia professionalizzante); b) insufficiente la certificazione del Coordinatore didattico dell’Istituto Sannitico attestante l’avvenuto conseguimento del titolo, non avendo la CR prodotto in atti anche il diploma in originale o in copia conforme;
c) irrilevante la pronuncia di riconoscimento, retroattivo, della natura di scuola paritaria dell’Istituto, da parte del Consiglio di Stato in relazione al profilo della legittimità della procedura di svolgimento degli esami e del conseguimento del diploma. 3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la CR affidato a un unico motivo assistito da memoria, cui resiste con controricorso il MIUR;
restano intimati l’Ambito territoriale di Treviso, l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e 4 della Ristorazione “Massimo Alberini” e l’Istituto Comprensivo Ippolito Nievo di Cordignano. 4. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137/2020, conv. dalla legge n. 176/2000, ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nel motivo di ricorso si denuncia violazione dell’articolo unico della legge n. 62 del 2000, dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.; ad avviso della ricorrente, è erronea la decisione della Corte territoriale la quale non si era avveduta che aveva qui carattere dirimente l’intervenuto riconoscimento retroattivo, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, al “Centro studi sannitico” della natura di scuola paritaria ‒ ad ogni effetto di legge e dunque anche con riferimento alla validità dei titoli di studio rilasciati dal detto istituto ‒ in forza della sentenza del Consiglio di Stato e del decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania n. 360 dell’11/1/2016. 2. Il motivo è fondato. 2.1 Va premesso che il decreto del dirigente scolastico dell’Istituto professionale di Stato alberghiero «Massimo Alberini», notificato l’8.4.2020, di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione del rapporto di lavoro è stato adottato perché il diploma di qualifica triennale rilasciato dal “Centro studi sannitico” non era titolo valido e quindi, in sostanza, sulla base del combinato disposto degli artt. 2, commi 1 e 4, ed 8, commi 2 e 5, d.m. n. 640/2017, recante «disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020». Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto 5 nonché l'esclusione dei medesimi, in qualsiasi momento e anche se già inseriti nelle graduatorie, ove risultino privi di qualcuno dei requisiti di ammissione. 2.2 Incontestato l’intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, non è rinvenibile per la verità alcuna deroga a tale efficacia retroattiva del riconoscimento della parità scolastica nella menzionata sentenza del Consiglio di Stato, né nel provvedimento, ad essa conseguenziale, dell’Ufficio scolastico regionale della Campania n. 360/2016 citato dalla ricorrente, con ogni ulteriore effetto anche in ordine alla validità dei titoli scolastici rilasciati. 2.3 L'articolo unico della legge 10.3.2000, n. 62 (“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”) prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue: «1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6». 6 2.4 Sicché, effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l’istituto CSS, l'abilitazione a rilasciare per l’appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008 n. 83 (recante le Li.Gu. attuative per il riconoscimento della parità scolastica) il quale, a sua volta, prevede: «Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola». 2.5 Ben s’intende, allora, come non abbia senso scrutinare, come invece ha fatto il giudice d’appello su richiesta dell’Amministrazione, se gli esami fossero o meno stati in concreto espletati nell’a.s. 2012/2013 conformemente all’o.m. n. 90/2001 (artt. 26-28), per poi tenere in non cale il conseguito diploma di qualifica triennale per presunte irregolarità. Questo perché l'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, non esprime un potere generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall'attività provvedimentale della p.a.; sicché, anche nel giudizio intrapreso dal privato per il riconoscimento del suo diritto all’inclusione nelle graduatorie d’istituto sulla base del conseguito diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto parificato, non può compiersi tale disapplicazione, su richiesta dell’Amministrazione che 7 vi ha dato causa, in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri (v. Cass., Sez. L, n. 5703 del 2010; Cass., Sez. L, n. 13941 del 2009; Cass., Sez. L, n. 1365 del 2005, cui adde Cass. n. 348/2002 e Cass. n. 4854/1998). Trattasi di principio ulteriormente ribadito dal d.lgs. n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1, dove il legislatore ha avvertito l’opportunità di richiamare esplicitamente l’istituto generale (legge 20 marzo 1865 n. 2248, art. 5, all. E) della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi ad opera del giudice ordinario sempre a tutela dei diritti soggettivi dei lavoratori, con la precisazione però che l’atto deve essere rilevante ai fini della decisione (Cass., Sez. L, n. 18283/2010 e altre successive). 2.7 Orbene, avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell'U.S.R. per la Campania riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della legge n. 62/2000, cit., a decorrere dall'a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato l'abilitazione del “Centro studi sannitici” a rilasciare, già a a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che possa utilmente disquisirsi in questa sede, su richiesta dell’Amministrazione, in merito «alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l’acquisizione della qualifica e, a cascata, sulla validità del diploma conseguito» (così a pag. 8 della sentenza impugnata). 3. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni già indicate, il ricorso dev’essere accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rimessione della causa dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
8 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 maggio
-ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del Ministro pro tempore, con domicilio in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
Oggetto LICENZIAMENTO DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 23573/2022 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 17223 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CASCIARO AT Data pubblicazione: 15/06/2023 2 nonché contro UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO, ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI GH E LA OR SI RI DI TREVISO ed ISTITUTO COMPRENSIVO "I. NIEVO" DI CORDIGNANO;
- intimati -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 317/2022 (R.G.N. 18/2021) depositata il 21/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 10/01/2023 dal Consigliere Dott. AT CASCIARO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 317/2022 del 21/6/2022 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso, di rigetto della domanda di IA PE CR tesa all’accertamento a) dell’illegittimità della sua esclusione dalle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA, per invalidità del diploma di qualifica triennale rilasciato dal “Centro studi sannitico” (in seguito anche CSS) di ZZ nell’anno scolastico 2012/2013, nonché b) dell’illegittimità della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale con l’Istituto Comprensivo Ippolito Nievo di Cordignano. 3 2. La Corte d’appello ha premesso che all’Istituto “Centro studi sannitico” di ZZ era stato riconosciuto, con effetto ex tunc, lo status di scuola paritaria all'Istituto tecnico e professionale, per effetto di sentenza del Cons. St., Sez. VI, n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016. Nondimeno, la Corte veneziana ha ritenuto: a) invalido il diploma per carenze della procedura di svolgimento degli esami della CR, quale candidata esterna, alla stregua degli artt. 26 e 28 dell’o.m. n. 90/2001, visto che non era documentata, da un lato, l’esperienza lavorativa o la frequenza a un corso attinente alla qualifica in epoca pregressa e, dall’altro, che difettava la comunicazione al Provveditorato agli Studi dei componenti della commissione esaminatrice, (quest’ultima) non costituita peraltro regolarmente, perché avrebbe dovuto essere integrata dell’esperto esterno del settore “sala bar” (c.d. materia professionalizzante); b) insufficiente la certificazione del Coordinatore didattico dell’Istituto Sannitico attestante l’avvenuto conseguimento del titolo, non avendo la CR prodotto in atti anche il diploma in originale o in copia conforme;
c) irrilevante la pronuncia di riconoscimento, retroattivo, della natura di scuola paritaria dell’Istituto, da parte del Consiglio di Stato in relazione al profilo della legittimità della procedura di svolgimento degli esami e del conseguimento del diploma. 3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la CR affidato a un unico motivo assistito da memoria, cui resiste con controricorso il MIUR;
restano intimati l’Ambito territoriale di Treviso, l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e 4 della Ristorazione “Massimo Alberini” e l’Istituto Comprensivo Ippolito Nievo di Cordignano. 4. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137/2020, conv. dalla legge n. 176/2000, ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nel motivo di ricorso si denuncia violazione dell’articolo unico della legge n. 62 del 2000, dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.; ad avviso della ricorrente, è erronea la decisione della Corte territoriale la quale non si era avveduta che aveva qui carattere dirimente l’intervenuto riconoscimento retroattivo, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, al “Centro studi sannitico” della natura di scuola paritaria ‒ ad ogni effetto di legge e dunque anche con riferimento alla validità dei titoli di studio rilasciati dal detto istituto ‒ in forza della sentenza del Consiglio di Stato e del decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania n. 360 dell’11/1/2016. 2. Il motivo è fondato. 2.1 Va premesso che il decreto del dirigente scolastico dell’Istituto professionale di Stato alberghiero «Massimo Alberini», notificato l’8.4.2020, di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione del rapporto di lavoro è stato adottato perché il diploma di qualifica triennale rilasciato dal “Centro studi sannitico” non era titolo valido e quindi, in sostanza, sulla base del combinato disposto degli artt. 2, commi 1 e 4, ed 8, commi 2 e 5, d.m. n. 640/2017, recante «disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020». Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto 5 nonché l'esclusione dei medesimi, in qualsiasi momento e anche se già inseriti nelle graduatorie, ove risultino privi di qualcuno dei requisiti di ammissione. 2.2 Incontestato l’intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, non è rinvenibile per la verità alcuna deroga a tale efficacia retroattiva del riconoscimento della parità scolastica nella menzionata sentenza del Consiglio di Stato, né nel provvedimento, ad essa conseguenziale, dell’Ufficio scolastico regionale della Campania n. 360/2016 citato dalla ricorrente, con ogni ulteriore effetto anche in ordine alla validità dei titoli scolastici rilasciati. 2.3 L'articolo unico della legge 10.3.2000, n. 62 (“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”) prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue: «1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6». 6 2.4 Sicché, effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l’istituto CSS, l'abilitazione a rilasciare per l’appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008 n. 83 (recante le Li.Gu. attuative per il riconoscimento della parità scolastica) il quale, a sua volta, prevede: «Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola». 2.5 Ben s’intende, allora, come non abbia senso scrutinare, come invece ha fatto il giudice d’appello su richiesta dell’Amministrazione, se gli esami fossero o meno stati in concreto espletati nell’a.s. 2012/2013 conformemente all’o.m. n. 90/2001 (artt. 26-28), per poi tenere in non cale il conseguito diploma di qualifica triennale per presunte irregolarità. Questo perché l'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, non esprime un potere generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall'attività provvedimentale della p.a.; sicché, anche nel giudizio intrapreso dal privato per il riconoscimento del suo diritto all’inclusione nelle graduatorie d’istituto sulla base del conseguito diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto parificato, non può compiersi tale disapplicazione, su richiesta dell’Amministrazione che 7 vi ha dato causa, in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri (v. Cass., Sez. L, n. 5703 del 2010; Cass., Sez. L, n. 13941 del 2009; Cass., Sez. L, n. 1365 del 2005, cui adde Cass. n. 348/2002 e Cass. n. 4854/1998). Trattasi di principio ulteriormente ribadito dal d.lgs. n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1, dove il legislatore ha avvertito l’opportunità di richiamare esplicitamente l’istituto generale (legge 20 marzo 1865 n. 2248, art. 5, all. E) della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi ad opera del giudice ordinario sempre a tutela dei diritti soggettivi dei lavoratori, con la precisazione però che l’atto deve essere rilevante ai fini della decisione (Cass., Sez. L, n. 18283/2010 e altre successive). 2.7 Orbene, avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell'U.S.R. per la Campania riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della legge n. 62/2000, cit., a decorrere dall'a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato l'abilitazione del “Centro studi sannitici” a rilasciare, già a a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che possa utilmente disquisirsi in questa sede, su richiesta dell’Amministrazione, in merito «alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l’acquisizione della qualifica e, a cascata, sulla validità del diploma conseguito» (così a pag. 8 della sentenza impugnata). 3. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni già indicate, il ricorso dev’essere accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rimessione della causa dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
8 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 maggio