Sentenza 25 novembre 1999
Massime • 1
Non rientra nel novero dei provvedimenti impugnabili a norma dell'art.310 cod.proc.pen., in quanto non idoneo ad incidere sullo "status libertatis", il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di revoca del divieto di incontro con i coimputati imposto per ragioni di giustizia nei confronti di persona sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/1999, n. 6520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6520 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 25/11/1999
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " TO BB " N.6520
3. " Bruno ROSSI " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO " N.26006/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UR DI, n. a Mazara del Vallo l'1/11/54
avverso l'ordinanza emessa il 29/5/90 dal Tribunale di Palermo Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Meloni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Osserva:
UR DI è stato rinviato a giudizio in stato di custodia cautelare in carcere davanti alla Corte di custodia cautelare e con sentenza in data 3/5/99, non ancora definitiva, è stato condannato a 20 anni di reclusione.
Nelle more del giudizio aveva chiesto al giudice procedente la revoca del divieto di incontro con i coimputati impostogli per ragioni di giustizia.
L'istanza è stata respinta dalla Corte di assise con ordinanza in data 23/4/99 che ha ritenuto opportuno mantenere il divieto per finalità cautelari e probatorie attinenti al procedimento in corso. L'appello proposto dall'interessato avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Palermo con ordinanza in data 29/5/99, che ha ritenuto trattarsi di provvedimento regolante esclusivamente le modalità di esecuzione della misura, e come tale non rientrante nel novero di quelli ai sensi dell'art. 310 C.P.P. Contro quest'ultima pronuncia il UR ha personalmente proposto ricorso per cas5azione con cui deduce violazione di legge, sull'assunto che l'appello di cui all'art. 310 C.P.P., essendo stato costruito come mezzo di impugnazione residuale in materia di libertà personale, avrebbe portata tale da riguardare anche ogni provvedimento che incida in senso peggiorativo, introducendo ulteriori restrizioni oltre a quelle normalmente previste, sulle condizioni di chi legittimamente si trova in stato di detenzione. La doglianza è priva di fondamento, e il gravame de ve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali di cui all'art. 515 C.P.P. Il richiamo, su cui fa leva il ricorso alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3/12/96, Lombardi - che ha ritenuto le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 C.P.P. applicabili ai provvedimenti, emessi ai sensi dell'art. 284 comma 3 C.P.C., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato o imputato di allontanarsi dal luogo di custodia - non è pertinente. La sentenza medesima ha invero avuto cura di precisare che la predetta disciplina può riguardare solo i provvedimenti che si traducono in una permanente modificazione sostanziale del contenuto delle misure cautelari e del diverso grado di limitazione della libertà personale e non quelli che, per il loro carattere meramente temporaneo e contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili modificazioni dello status libertatis, così sostanzialmente avallando la soluzione nel senso della inoppugnabilità che è già stata data per i provvedimenti in materia di permessi di colloquio (cfr. la sentenza della Sezione VI 26/4/94, Masia) ai quali è senz'altro assimilabile quello di cui si tratta.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 25 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria li 18 gennaio 2000