CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 9688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9688 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal G.u.p. del Tribunale di Napoli nei confronti del Tribunale di Roma con ordinanza del 14/07/2022 visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NO CI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma relativamente ai reati di cui ai capi 1) e 7) contestati a FE D'IN, nonché ai reati da 4) a 11) contestati ad RT PP, di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 31 marzo 2022 avanzata dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9688 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto positivo di competenza, nei termini di seguito indicati, nei confronti del Tribunale di Roma e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. 2. Il G.u.p. del Tribunale di Napoli procede a carico di FE D'IN e RT PP, imputati, tra l'altro: - il primo, del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati tributari, contestato al capo 1) della rubrica, nonché del delitto-scopo di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato (assieme ad altri) al capo 7); - il secondo, dei delitti-scopo di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati (assieme ad altri) ai capi da 4) a 9) e al capo 11). 3. Per i medesimi reati testé citati procede altresì, a carico degli imputati in discorso (e di altri), il Tribunale di Roma, dinanzi al quale gli imputati risultano rinviati a giudizio. D'IN risponde, in detta ultima sede, di partecipazione ad associazione per delinquere ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, in termini fattuali pressoché coincidenti, secondo la contestazione operata nei rispettivi capi 1) e 41) della rubrica. PP risponde, a Roma, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sempre in termini fattuali coincidenti, secondo la contestazione operata nei rispettivi capi da 34) a 39), nel capo 43), nel capo 46) e nel capo 47). 4. Il G.u.p. del Tribunale di Napoli ha dunque rilevato, su sollecitazione difensiva, la parziale coincidenza di regiudicande, optando per il promovimento del presente conflitto. 5. Pervenuti gli atti a questa Corte, il conseguente giudizio si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto positivo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede nelle distinte sedi giudiziarie, anche se diverse siano le qualificazioni giuridiche ad esso attribuite, e deve essere ammesso nella sola misura in cui tra i fatti criminosi contestati sussista un rapporto di coincidenza o di piena continenza (Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020, confl. comp. in proc. Di Bisceglie, Rv. 279892-01; Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, confl. comp. in proc. Zummo, Rv. 257178-01). Ciò posto, gli identici fatti, per cui procedono i giudici in conflitto, sono esattamente quelli individuati dal giudice partenopeo, per i quali l'intervento regolatore di questa Corte appare dunque indispensabile. 2. La competenza deve essere, per l'effetto, regolata in base al principio di diritto, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, confl. comp. in proc. Marando, Rv. 279895-01; Sez. 1, n. 1299 del 08/05/1989, Rotolo, Rv.181325-01; Sez. 1, n. 91 del 10/01/1985, Petruzzi, Rv. 169547-01), secondo cui, nel caso di procedimenti pendenti in fasi o gradi diversi, contro lo stesso imputato e per lo stesso fatto di reato, la competenza spetta in ogni caso al giudice del procedimento che si trovi nella stadio più avanzato. Tale giudice risulta essere, all'evidenza, il Tribunale di Roma, giacché in tale sede giudiziaria il processo è già pervenuto alla fase del giudizio. Sicché va affermata la competenza del medesimo Tribunale, nei limiti, oggettivi e soggettivi, sopra individuati, con relativa trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti, con riguardo a D'IN FE, limitatamente al reato ex art. 416 c.p. di cui al capo 1) e al reato ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000 di cui al capo 7), secondo la rubrica riportata nella richiesta di rinvio a giudizio in data 31.3.2022 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e, con riguardo a PP RT, limitatamente ai reati ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000 o i cui ai capi 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 11), secondo la rubrica riportata nella edesima richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. C--4 CZ3 c-4 Così deciso il 09/12/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NO CI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma relativamente ai reati di cui ai capi 1) e 7) contestati a FE D'IN, nonché ai reati da 4) a 11) contestati ad RT PP, di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 31 marzo 2022 avanzata dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9688 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto positivo di competenza, nei termini di seguito indicati, nei confronti del Tribunale di Roma e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. 2. Il G.u.p. del Tribunale di Napoli procede a carico di FE D'IN e RT PP, imputati, tra l'altro: - il primo, del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati tributari, contestato al capo 1) della rubrica, nonché del delitto-scopo di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato (assieme ad altri) al capo 7); - il secondo, dei delitti-scopo di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati (assieme ad altri) ai capi da 4) a 9) e al capo 11). 3. Per i medesimi reati testé citati procede altresì, a carico degli imputati in discorso (e di altri), il Tribunale di Roma, dinanzi al quale gli imputati risultano rinviati a giudizio. D'IN risponde, in detta ultima sede, di partecipazione ad associazione per delinquere ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, in termini fattuali pressoché coincidenti, secondo la contestazione operata nei rispettivi capi 1) e 41) della rubrica. PP risponde, a Roma, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sempre in termini fattuali coincidenti, secondo la contestazione operata nei rispettivi capi da 34) a 39), nel capo 43), nel capo 46) e nel capo 47). 4. Il G.u.p. del Tribunale di Napoli ha dunque rilevato, su sollecitazione difensiva, la parziale coincidenza di regiudicande, optando per il promovimento del presente conflitto. 5. Pervenuti gli atti a questa Corte, il conseguente giudizio si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto positivo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede nelle distinte sedi giudiziarie, anche se diverse siano le qualificazioni giuridiche ad esso attribuite, e deve essere ammesso nella sola misura in cui tra i fatti criminosi contestati sussista un rapporto di coincidenza o di piena continenza (Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020, confl. comp. in proc. Di Bisceglie, Rv. 279892-01; Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, confl. comp. in proc. Zummo, Rv. 257178-01). Ciò posto, gli identici fatti, per cui procedono i giudici in conflitto, sono esattamente quelli individuati dal giudice partenopeo, per i quali l'intervento regolatore di questa Corte appare dunque indispensabile. 2. La competenza deve essere, per l'effetto, regolata in base al principio di diritto, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, confl. comp. in proc. Marando, Rv. 279895-01; Sez. 1, n. 1299 del 08/05/1989, Rotolo, Rv.181325-01; Sez. 1, n. 91 del 10/01/1985, Petruzzi, Rv. 169547-01), secondo cui, nel caso di procedimenti pendenti in fasi o gradi diversi, contro lo stesso imputato e per lo stesso fatto di reato, la competenza spetta in ogni caso al giudice del procedimento che si trovi nella stadio più avanzato. Tale giudice risulta essere, all'evidenza, il Tribunale di Roma, giacché in tale sede giudiziaria il processo è già pervenuto alla fase del giudizio. Sicché va affermata la competenza del medesimo Tribunale, nei limiti, oggettivi e soggettivi, sopra individuati, con relativa trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti, con riguardo a D'IN FE, limitatamente al reato ex art. 416 c.p. di cui al capo 1) e al reato ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000 di cui al capo 7), secondo la rubrica riportata nella richiesta di rinvio a giudizio in data 31.3.2022 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e, con riguardo a PP RT, limitatamente ai reati ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000 o i cui ai capi 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 11), secondo la rubrica riportata nella edesima richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. C--4 CZ3 c-4 Così deciso il 09/12/2022