Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
A N A I L A T I A C I O L T B Aula A A B T U S ORTE SUPREMA DI CASSAZIO E E OGGETTO: Immigrazione - Espul- T D E sione - Censure contro il diniego del D O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO permesso di soggiorno: inammissibi C I lità R A 2 C D A 0 E 4 SEZIONE PRIMA CÍVILE S E L P S composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N.5944/01. Dott. Ugo Cons. Relatore VITRONE Dott. Mario Consigliere ADAMO Cron. 444 Consigliere FELICETTI Dott. Francesco Rep. Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere Ud. 19.10.01. ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: AR MO, elettivamente domiciliato in Rovereto, Corso Rosmini, n. 53, presso l'avv. Luigi Robol, che lo rappresenta e difende per procura а margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del ministro in carica e QUESTURA DI TRENTO, in persona del suo titolare, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per leg- ge;
controricorrenti 2160 2001 avverso l'ordinanza n. 134 del Tribunale di Trento pubblicata il 25 gennaio 2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27 dicembre 2000 OU BE, cittadino marocchino, impugnava di- nanzi al Tribunale di Trento il decreto di espul- sione emesso nei suoi confronti dal locale questore sostenendo che il decreto di reiezione dell'istanza di sanatoria della sua presenza sul territorio na- zionale gli era stato notificato il 29 ottobre 1999 con grave lesione del suo diritto di presentare do- cumentazione aggiuntiva entro il termine del 20 ot- tobre e che sarebbe spettato all'amministrazione procedere all'integrazione istruttoria della doman- da di sanatoria. Con ordinanza del 24-25 gennaio 2001 il tribu- nale rigettava il ricorso osservando che il BE non aveva coltivato il ricorso al giudice ammini- strativo contro il provvedimento di diniego della sanatoria, omettendone il deposito in segreteria e che correttamente la Questura di Trento aveva ri- 2 fiutato di prendere in esame la documentazione tar- divamente esibita in data 5 novembre 1999. Non a- vendo il ricorrente dimostrato con documentazione certa e attendibile a sua presenza sul territorio nazionale prima del 27 marzo 1998, correttamente ne era stata disposta l'espulsione. Non costituiva poi onere dell'amministrazione l'integrazione istrutto- ria della domanda poiché la legge poneva a carico dell'interessato la presentazione di una istanza do cumentata entro un termine perentorio. Contro l'ordinanza ricorre per cassazione Mous sa BE con tre motivi. Resistono con unico controricorso il Ministero dell'interno e la Questura di Trento. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso presentato nei confronti del Ministero dell'Interno poiché nei giudizi promossi contro il decreto di espulsione l'art. 13 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attribuisce la legittimazione passiva personale e permanente all'autorità che ha emesso il decreto di espulsione, che ordinariamente è il prefetto, ma che nella Regione Trentino Alto Adige, dove la figura del prefetto è stata soppres- è il questore a norma dell'art. 16 co. 3°, del-sa, lo statuto speciale approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5. 3 Passando all'esame del ricorso proposto corret tamente nei confronti del Questore di Trento, con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia poiché il provvedimento impugnato non avrebbe considerato che la notifica del decreto di reiezione dell'istanza di sanatoria notificato il 29 ottobre 1999 ha pre- giudicato gravemente il diritto di difesa del ricor rente avendo fissato per la presentazione di docu- mentazione integrativa un termine già scaduto alla data della sua notificazione. La censura non è ammissibile in quanto nel giu dizio proposto con ricorso contro il decreto di e- spulsione non sono deducibili censure relative alla procedura di sanatoria della presenza dello stra- i M niero sul territorio nazionale poiché il provvedi- mento negativo del questore è impugnabile unicamen- te dinanzi al giudice amministrativo. Ne consegue che il vizio di motivazione non cade su un punto decisivo della controversia ma in- veste considerazioni formulate ad abundantiam dal tribunale il quale si è limitato a prendere atto della presenza del ricorrente sul territorio nazio- nale senza un valido titolo che ne consentisse la permanenza. Col secondo motivo viene denunciata la viola- zione dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 4 241, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e si sostiene che nel procedimento ammini- strativo non sarebbe stata Osservata la normativa che impone l'accertamento d'ufficio dei fatti, il compimento degli atti all'uopo necessari, con l'adozione di ogni misura per l'adeguato sollecito svolgimento dell'istruttoria, in quanto non è stato consentito il deposito della certificazione rila- sciata dalla A.S.L. Regione Lombardia, reperito dall'interessato nei giorni immediatamente succes- sivi alla notifica del decreto di reiezione dell'istanza di sanatoria, attestante La sua pre- senza sul territorio nazionale sin dal 17 febbraio 1997. Anche la censura di violazione di legge è inam missibile per gli stessi motivi esposti nell'esame del primo motivo di ricorso, trattandosi di censura che investe il corretto svolgimento del procedimen- to amministrativo svoltosi dinanzi al questore, e che avrebbe dovuto essere dedotto con ricorso al giudice amministrativo. Con il terzo motivo viene denunciato un ulte- riore vizio di motivazione e si sostiene che il Tribunale di Trento avrebbe tralasciato ogni esame della documentazione dalla quale risultava la pre- senza di esso ricorrente in Italia in data anterio- re al 16 marzo 1998 senza fornire alcuna motivazio- 5 ne al riguardo. Anche l'ultimo motivo di ricorso è destituito di fondamento poiché con il ricorso contro il de- creto di espulsione non viene in discussione il di- ritto dell'immigrato, che sia entrato in Italia ○ vi si trattenga illegalmente, a ottenere un permes- So di soggiorno in sanatoria ricorrendo le condi- zioni previste dalla legge, ma unicamente la rego- larità formale e sostanziale del procedimento di espulsione nei confronti di immigrati privi di qualsiasi documentazione attestante il loro diritto di soggiorno nel territorio nazionale. E, poiché nella specie il BE non è in possesso di alcun permesso di soggiorno, il giudice del ricorso con- tro il provvedimento di espulsione non era tenuto a motivare in alcun modo l'omesso esame di una docu- mentazione del tutto inidoneo a giustificare l'annullamento del decreto di espulsione. In conclusione il ricorso non può trovare ac- coglimento e deve essere respinto. Motivi di equità inducono a disporre la com- pensazione totale delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Interno, rigetta il ricorso cumulativamente proposto nei con fronti della Questura di Trento e dispone la com- 6 pensazione totale delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE g. Vitrone ES T. Repuno be ujumis M IL CAND Prima Saco Depositato in Cancelleria Luisa Passingili Vou M 10 GEN NUZ IL CANCELLIERE 11 ! 0 O R 1 T E . A I 1 T N 1 S A R . O T T L S R L A E E N D 6 O 9 O - S C 3 L I - U R 8 P A S L C E E : A D A I E R 0 S E 4 E T P A . S M L