Sentenza 6 novembre 1997
Massime • 1
Nel reato di concussione il soggetto passivo è individuabile anche in persone investite di mansioni di interesse pubblico di qualsiasi specie, che, in virtù del "metus publicae potestatis" esercitato nei loro confronti, siano state costrette o indotte a compiere -in modo abnorme, illegittimo o strumentale- atti riferibili alle mansioni suddette; con la conseguenza ulteriore che quando il vizio di volontà della persona fisica viene a ripercuotere i suoi effetti sull'atto o sul comportamento riferibili alla pubblica amministrazione -dei quali determina la derivata invalidità per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere- l'indubbio pregiudizio, che da ciò si verifica per il soggetto pubblico cui appartiene la persona fisica concussa, costituisce danno solo riflesso del delitto di concussione, non direttamente ed immediatamente protetto quale interesse specifico del soggetto offeso nella previsione di cui all'art. 317 c.p. e suscettibile, come tale, per l'attribuzione al predetto soggetto pubblico della diversa qualificazione di semplice danneggiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/1997, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 6.11.1997
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 1537
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Serpico " N. 20975/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ON PP, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 29 gennaio 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G. Vacca che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv.to Gaetano De Mauro, il quale ha concluso per il l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 29 gennaio 1997 e depositata il 10 aprile 1997 la Corte di appello di Lecce, eliminato l'aumento inflitto a titolo di continuazione, riduceva la pena inflitta a SE ON, che il tribunale della medesima città in data 4 luglio 1995 aveva giudicato colpevole del delitto di tentata concussione ex artt. 56, 81 cpv. e 317 c.p., perché nella qualità di consigliere comunale di Monteroni, nel cui territorio doveva in parte essere realizzato il centro universitario Ekotekne della Università di Lecce, richiedeva ripetutamente al Rettore dell'ateneo Donato Valli la nomina a direttore dei lavori della realizzanda opera dell'ing. Dante De Ronzi, con la minaccia esplicita che, in caso di rifiuto, egli avrebbe bloccato i lavori in corso e provocato l'apertura di un procedimento penale, non riuscendo, tuttavia, nell'intento a causa del diniego oppostogli.
Con l'appello l'imputato, per il tramite del suo difensore, aveva sostenuto che il suo comportamento si era concretizzato in una semplice raccomandazione, per un fine che nulla aveva di illecito;
aveva contestato che la sua condotta fosse idonea a configurare il reato ritenuto, dato che l'azione non era diretta contro il soggetto che aveva il potere - dovere di manifestare la volontà dell'ente pubblico, ma contro il Rettore, che detto potere non aveva;
aveva osservato come non era possibile la realizzazione del delitto ascritto quando il soggetto passivo sia una pubblica amministrazione e come, nel caso concreto, mancava l'elemento essenziale della indebita dazione o promessa d'altra utilità; aveva rilevato che non doveva attribuirsi credibilità alle dichiarazioni del Rettore per la contraddittorietà delle stesse;
aveva evidenziato che il tribunale aveva immotivatamente collegato i due momenti delle pressioni esercitate sul Rettore e delle presunte minacce di sospensione dei lavori, queste riferite ad un momento in cui i direttori dei lavori erano stati già nominati e, perciò, inidonee ad ottenere la diversa designazione dell'ing. De Ronzi.
La corte di appello giudicava infondate le doglianze dell'imputato, in quanto, pur non essendo il Rettore l'organo deliberante la nomina del direttore dei lavori, una sua proposta in merito avrebbe avuto, comunque, un rilevante peso presso il consiglio di amministrazione dell'ente; evinceva, inoltre, chiaramente l'intento intimidatorio del ON dalle esplicite sue minacce, seguite al diniego oppostogli;
ravvisava sussistere sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo della tentata concussione, realizzata, con una condotta unica, in una serie di atti posti in essere in momenti diversi;
non riscontrava elementi validi per il riconoscimento delle richieste attenuanti generiche. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale nei motivi denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge, in relazione alle norme di cui agli artt. 40, 49 e 317 c.p., per non avere il giudice di merito considerato che esso ricorrente non poteva essere ritenuto pubblico ufficiale, siccome soggetto non abilitato a manifestare la volontà dell'ente pubblico nè ad impegnarne la condotta;
che la presunta sua illecita attività giammai avrebbe potuto fare realizzare l'evento di cui all'art. 317 c.p., in quanto diretta nei confronti di soggetto privo di potestà
decisionale, il quale, perciò, non poteva assumere la figura di soggetto passivo;
che le dichiarazioni di accusa del Rettore non si conciliavano con quanto dallo stesso documentalmente affermato circa la gratitudine espressagli per la collaborazione, la competenza e la solidarietà dimostrate;
che il delitto di concussione non è configurabile quando soggetto passivo è la pubblica amministrazione, che deve esprimere una volontà, che non è del singolo, ma ha natura collegiale.
Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per il rigetto del ricorso, del quale, invece, il difensore dell'imputato ha chiesto l'accoglimento.
La impugnazione è infondata in tutti i suoi motivi e deve, perciò, essere rigettata, con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Con il primo motivo di ricorso deduce l'imputato che erroneamente il giudice di merito gli ha attribuito la qualifica di pubblico ufficiale, che andava, invece, esclusa per il fatto che esso istante non avrebbe potuto, in virtù dei poteri esercitabili quale consigliere comunale, concorrere a formare ovvero ad attuare la condotta della pubblica amministrazione nella specie della costrizione o della induzione, siccome contestata (bloccare, cioè, i lavori in corso e provocare, di riflesso l'apertura di un procedimento penale).
La censura è del tutto priva di fondamento, non sussistendo la lamentata violazione di legge.
Premesso, infatti, che il ON ha agito nella sua qualità di consigliere comunale - designato ai rapporti tra il comune di Monteroni e l'Università di Lecce in ordine ai lavori di realizzazione nel territorio del medesimo comune di strutture tecniche dell'Ateneo - siccome soggetto, perciò, indubbiamente chiamato a svolgere una tipica pubblica funzione, osserva questo giudice di legittimità che la verifica richiesta dal ricorrente, circa la possibilità da parte sua di concorrere a realizzare la minacciata condotta di danno, è ultronea al fine di stabilire della ipotizzatibilità, nella specie, del reato proprio ex art. 317 c.p. Secondo affermazione ormai costante nella giurisprudenza di legittimità, il delitto di concussione sussiste anche nel caso in cui il pubblico ufficiale si attribuisca poteri che esulano dalla sua competenza.
L'abuso, infatti, è riferibile sia alla qualità di pubblico ufficiale, indipendentemente dall'ufficio suo proprio (e quindi anche in rapporto ad atti non rientranti nella sua competenza funzionale), sia alla estrinsecazione oggettiva della funzione, della quale egli è specificamente investito. Sicché rientra nel concetto di abuso non solo il fatto che il pubblico ufficiale, muovendo la sua azione nella sfera della specifica sua competenza, si sia avvalso dell'esercizio delle proprie funzioni per condizionare o tentare di condizionare la volontà del soggetto che si vuole coartare;
ma anche il fatto che il pubblico ufficiale si sia attribuito poteri che non gli competevano o abbia altrimenti esercitato una potestà discrezionale difforme dallo scopo, per il quale dalla legge essa gli era stata conferita.
A parte il rilievo assorbente, di cui innanzi, è opportuno, comunque, considerare che il giudice di merito, proprio in relazione ai poteri espressamente attribuiti al ON di pubblico ufficiale delegato ai rapporti tra Comune ed Università circa i lavori in questione, ha valutato che l'imputato avrebbe potuto con una sua relazione di servizio eventualmente provocare, da parte dell'organo pubblico fornito di specifica competenza funzionale, provvedimenti sospensivi dei lavori medesimi, con eventuali conseguenti penali implicazioni, onde, sotto detto profilo, risulta accertato l'abuso in atti esattamente consistenti nell'esercizio delle funzioni proprie dell'agente.
Infondata è anche l'altra censura secondo cui, non essendo il Rettore dell'Università l'organo deliberante dal quale poteva provenire la nomina a direttore dei lavori del De Ronzi, si verserebbe nella ipotesi del reato impossibile per inidoneità degli atti in rapporto al perseguito evento della suddetta utilità. Il giudice di merito a riguardo ha chiarito che l'imputato mirava ad ottenere l'incarico al De Ronzi, da parte del consiglio di amministrazione dell'Università, attraverso una proposta di nomina avanzata dal Rettore, la quale avrebbe avuto un rilevante peso in sede di deliberazione dell'organo competente, per cui ha ravvisato in detto intervento sollecitatorio del Valli la utilità che il ON voleva realizzare, secondo motivazione adeguata e conforme alla esatta interpretazione della legge penale.
Nel delitto di concussione, infatti, l'espressione "altra utilità" - secondo quanto pure questa Suprema Corte ha già affermato - è di una tale ampiezza da comprendere qualsiasi vantaggio, per il terzo o per il pubblico ufficiale, che realizzi un interesse valutabile in termini non solo economici di cose mobili, ma anche di qualsiasi altro comportamento del soggetto passivo del reato, diretto a porre in essere una favorevole situazione prodromica di lucro patrimoniale, quale, nella specie, l'attività di autorevole intermediazione e di pressante sollecitazione, che si intendeva ottenere dal Rettore al fine di indirizzare il compimento di un atto di altro ente pubblico in senso conforme alle aspettative dell'imputato.
Tale ultima considerazione toglie valenza, altresì, al motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente deduce, sotto il profilo sempre della violazione della legge penale, che il delitto di concussione, nella fattispecie, non poteva essere configurata la pubblica amministrazione, che, in relazione agli atti che compie ed alla volontà che esprime, per definizione non può subire la coazione dei pubblici poteri.
Soggetto passivo del delitto di concussione, oltre alla pubblica amministrazione interessata alla correttezza ed alla buona reputazione dei suoi funzionari, è il soggetto che subisce il danno particolare derivante dall'azione criminosa e che la norma incriminatrice indica con il termine di "taluno", comprendente non solo i privati, ma anche altre persone a loro volta investite di mansioni di interesse pubblico di qualsiasi specie, che, in virtù del "metus pubblicae potestatis" esercitato nei loro confronti, siano state costrette o indotte a compiere - in modo abnorme, illegittimo o strumentale - atti riferibili alle mansioni suddette. Ritenere, però, in tale ultima situazione, che la concussione sia stata commessa nei confronti e in danno della pubblica amministrazione (Stato o ente pubblico diverso) - cui la persona suo organo appartiene e che, perciò, viene ad assumere la qualifica di soggetto passivo del reato - è conclusione certamente non corretta, in quanto la pubblica amministrazione ontologicamente è organizzata e tutelata in modo da evitare errori e respingere coazione. Il che, tuttavia, non significa che la persona fisica, organo della pubblica amministrazione, non possa - siccome la dottrina ha posto in rilievo - cedere alla costrizione o all'inganno, che venga da parte di pubblico ufficiale, appartenente alo stesso organo o ad altro organo del medesimo ente o di altro ente pubblico. In tal caso non è la pubblica amministrazione, che viene costretta o ingannata, ma unicamente la persona fisica che di essa fa parte;
per cui è la volontà del soggetto e non quella quell'ente pubblica che viene ad essere viziata;
con la conseguenza ulteriore che quando il vizio di volontà della persona fisica viene a ripercuotere i suoi effetti sull'atto o sul comportamento riferibili alla pubblica amministrazione - dei quali determina la derivata invalidità per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere - l'indubbio pregiudizio, che da ciò si verifica per il soggetto pubblico cui appartiene la persona fisica concussa, costituisce danno solo riflesso del delitto di concussione, non direttamente ed immediatamente protetto quale interesse specifico del soggetto offeso nella previsione di cui all'art. 317 c.p. e suscettibile, come tale, per l'attribuzione al predetto soggetto pubblico della diversa qualificazione di semplice danneggiato.
Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo di impugnazione, circa la pretesa inconciliabilità delle dichiarazioni di accusa del Rettore con le espressioni di gratitudine, che lo stesso aveva riferito all'imputato.
Il giudice di merito - secondo valutazione esposta già nella sentenza di primo grado e recepita sul complessivo contesto della sentenza di appello - ha chiarito a riguardo che si era trattato di semplici attestazioni formali, che il Rettore aveva tutto l'interesse a fornire proprio per effetto del tentativo di concussione già operato dall'imputato nei suoi confronti, per cui, a fronte di motivazione congrua e convincente secondo le conclusioni suddette, la censura del ricorrente mira ad ottenere una diversa interpretazione della fonte di prova, preclusa in questa sede di legittimità.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1998