Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2013, n. 9585
CASS
Sentenza 17 gennaio 2013

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Qualora il giudice che procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. non abbia avuto conoscenza della nomina del difensore di fiducia effettuata dall'indagato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, nel raccogliere a verbale la nomina suddetta non è tenuto a sospendere l'interrogatorio per avvisare il difensore nominato, atteso che tale obbligo sussiste soltanto ove la designazione intervenga in tempo utile e non anche ove essa sia contestuale al compimento dell'atto. (Fattispecie relativa ad avviso di fissazione di interrogatorio antecedente di cinque minuti la dichiarazione di nomina).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2013, n. 9585
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9585
    Data del deposito : 17 gennaio 2013

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