Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2995
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

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In tema di interventi nel Mezzogiorno, l'art. 10 della legge n. 853 del 1971 prevede la concessione di contributi e di finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese di piccole dimensioni che costruiscono nuovi impianti industriali ( o rinnovano, convertono, trasformano, riattivano o ampliano impianti preesistenti), subordinando l'ammissione alle agevolazioni al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal CIPE. Il parere di conformità, rilasciato a seguito di un'istruttoria di competenza del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della soppressione del dicastero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste a favore delle iniziative che si realizzano nel Mezzogiorno, ma la concreta attivazione della iniziativa industriale è subordinata alla positiva conclusione di una sequenza di procedimenti affidati alle autonome determinazioni di diverse autorità, preposte alla tutela di distinti interessi pubblici. Pertanto, non può ritenersi che il rilascio di detto parere, richiesto al solo fine della concessione dei finanziamenti agevolati, sia idoneo a determinare nel richiedente un ragionevole affidamento circa la rilevante probabilità dell'esito favorevole della iniziativa industriale, tale da giustificare, in caso contrario, una richiesta nei confronti del ministero interessato di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata realizzazione della iniziativa di cui si tratta.(Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da una società che aveva ottenuto dal soppresso dicastero degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, già competente al riguardo, un parere di conformità ai criteri CIPE in relazione ad un progetto concernente la realizzazione di un impianto per la produzione di fitofarmaci in una zona industriale, ed aveva, perciò, dato concreta attuazione al progetto, impiegando capitali propri, oltre ad un contributo della Cassa per il Mezzogiorno, ed un finanziamento da parte di un istituto di credito, contributo e finanziamento revocati, con richiesta rispettivamente di restituzione delle somme versate e di immediato rientro, a seguito del diniego di autorizzazione per l'agibilità dell'impianto da parte del Comune nel cui territorio sarebbe dovuto sorgere l'insediamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2995
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2995
    Data del deposito : 1 marzo 2001

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