Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 1
In tema di interventi nel Mezzogiorno, l'art. 10 della legge n. 853 del 1971 prevede la concessione di contributi e di finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese di piccole dimensioni che costruiscono nuovi impianti industriali ( o rinnovano, convertono, trasformano, riattivano o ampliano impianti preesistenti), subordinando l'ammissione alle agevolazioni al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal CIPE. Il parere di conformità, rilasciato a seguito di un'istruttoria di competenza del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della soppressione del dicastero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste a favore delle iniziative che si realizzano nel Mezzogiorno, ma la concreta attivazione della iniziativa industriale è subordinata alla positiva conclusione di una sequenza di procedimenti affidati alle autonome determinazioni di diverse autorità, preposte alla tutela di distinti interessi pubblici. Pertanto, non può ritenersi che il rilascio di detto parere, richiesto al solo fine della concessione dei finanziamenti agevolati, sia idoneo a determinare nel richiedente un ragionevole affidamento circa la rilevante probabilità dell'esito favorevole della iniziativa industriale, tale da giustificare, in caso contrario, una richiesta nei confronti del ministero interessato di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata realizzazione della iniziativa di cui si tratta.(Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da una società che aveva ottenuto dal soppresso dicastero degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, già competente al riguardo, un parere di conformità ai criteri CIPE in relazione ad un progetto concernente la realizzazione di un impianto per la produzione di fitofarmaci in una zona industriale, ed aveva, perciò, dato concreta attuazione al progetto, impiegando capitali propri, oltre ad un contributo della Cassa per il Mezzogiorno, ed un finanziamento da parte di un istituto di credito, contributo e finanziamento revocati, con richiesta rispettivamente di restituzione delle somme versate e di immediato rientro, a seguito del diniego di autorizzazione per l'agibilità dell'impianto da parte del Comune nel cui territorio sarebbe dovuto sorgere l'insediamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI ELIO LONGO - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ROHM AND HAAS ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO LUBRANO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 15039/97 proposto da:
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO, in persona del ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ROHM AND HAAS ITALIA SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3260/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 14/05/96 e depositata il 21/10/96 (R.G. 686/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Filippo LUBRANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3.5.1985, la S.r.l. Rohm And Haas Italia esponeva che il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con atto del 18.2.1974, aveva rilasciato parere di conformità ai criteri CIPE in relazione ad un progetto concernente la realizzazione di un impianto per la produzione di fitofarmaci nella zona industriale del Comune di Atessa;
che al progetto l'esponente aveva dato concreta attuazione, impiegando ingenti capitali propri, un contributo della Cassa per il Mezzogiorno ed un finanziamento della B.N.L.; che il Comune di Atessa aveva negato l'autorizzazione per l'agibilità dell'impianto; che di tale diniego il giudice amministrativo aveva riconosciuto la legittimità; che la Cassa per il Mezzogiorno aveva revocato il contributo, esigendo la restituzione delle somme versate, mentre la B.N.L. aveva risolto il contratto di finanziamento e preteso il rientro.
Deduceva che, essendosi determinata l'esponente a realizzare l'impianto esclusivamente in ragione dell'affidamento in essa ingenerato, circa la positiva conclusione dell'iniziativa, dal suindicato parere di conformità, rilasciato sul presupposto dell'esistenza di requisiti successivamente rivelatisi carenti, dei danni conseguenti alla mancata attivazione dell'impianto doveva rispondere l'amministrazione che il detto parere favorevole aveva rilasciato.
Conveniva davanti al Tribunale di Roma il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, indicati in L. 5.166.137.000, oltre accessori.
L'amministrazione convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in subordine contestava la fondatezza della pretesa.
Il tribunale, con sentenza dell'8.8.1992, rigettava la domanda e condannava la società attrice al pagamento delle spese. Avverso la sentenza proponeva appello la società soccombente. Il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, subentrato nei rapporti facenti capo al soppresso Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, resisteva riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 21.10.1998, respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione, osservando che, avendo la società attrice proposto domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., risultava prospettata la lesione di un diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, attenendo al merito la verifica della consistenza effettiva della posizione giuridica soggettiva posta a fondamento della domanda;
la corte rigettava altresì l'appello, osservando che la mancata attivazione dello stabilimento, per il quale il Comune di Atessa non aveva concesso l'agibilità, con la conseguente revoca dei finanziamenti, era dipesa dall'esercizio, da parte dell'ente locale competente, della facoltà discrezionale connessa ai poteri allo stesso spettanti in relazione agli interessi primari alla cui tutela era preposto (legittimamente esercitata, secondo quanto stabilito dal giudice amministrativo), e non era quindi riferibile all'Amministrazione che aveva rilasciato il parere di conformità alle norme CIPE;
che il detto parere era infatti previsto al solo fine di ottenere il finanziamento dell'iniziativa, previa verifica della rispondenza del progetto ai criteri CIPE concernenti le esigenze dello sviluppo industriale, mentre per la concreta realizzazione dell'interesse perseguito dalla società, mediante la realizzazione dello stabilimento e la sua attivazione, erano necessari ulteriori interventi di altre autorità; che l'adozione del parere favorevole, avuto riguardo al limitato fine per il quale era previsto ed al necessario ulteriore coinvolgimento di altre autorità, preposte alla tutela di interessi diversi, non giustificava un affidamento della società circa il sicuro buon esito dell'iniziativa, in quanto detto affidamento non poteva estendersi al comportamento che sarebbe stato tenuto da altra amministrazione (nella specie, il Comune di Atessa), le cui determinazioni erano legate al soddisfacimento di diversi interessi primari (attinenti al rispetto della normativa urbanistica ed ambientale) valutabili autonomamente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.r.l. Rohm And Haas Italia sulla base di unico motivo.
Ha resistito con controricorso il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, che ha proposto ricorso incidentale, con il quale ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza n. 56/2000, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso incidentale, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
La causa viene ora all'esame della sezione semplice per la decisione del ricorso principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo, denunciando "eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
violazione dei principi in tema di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione", la ricorrente deduce che nella specie era stata prospettata un'ipotesi di responsabilità extra contrattuale del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno derivante da un comportamento non conforme alle regole di comune prudenza e diligenza, consistente nell'avere ingenerato nella Società istante, rilasciando il parere di conformità del progetto alle direttive del CIPE, sul presupposto della sussistenza di requisiti successivamente rivelatisi carenti, con conseguente diniego dell'agibilità dello stabilimento da parte del Comune di Atessa, l'affidamento circa il buon esito dell'iniziativa.
Sostiene che erroneamente la corte d'appello ha attribuito rilevanza determinante al diniego dell'agibilità da parte del Comune di Atessa, ed ha conseguentemente ritenuto non imputabili al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno i danni da essa subiti per effetto della mancata attivazione dello stabilimento realizzato dalla Società nel territorio del detto Comune, dopo aver ottenuto dal Ministero il parere di conformità del progetto ai criteri CIPE.
Afferma che il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il provvedimento del 18.2.1974, recante l'accertamento di conformità ai criteri dettati dal CIPE dell'iniziativa industriale progettata dalla società, aveva implicitamente ritenuto realizzabile l'iniziativa industriale ed aveva quindi ingenerato nella Società l'affidamento in ordine alla conclusione favorevole del procedimento per la realizzazione completa dell'iniziativa, determinandola in modo necessitato a intraprendere un'iniziativa imprenditoriale che altrimenti non avrebbe mai intrapreso.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. La corte d'appello, dopo aver rilevato che la concreta attivazione dello stabilimento industriale per la produzione di fitofarmaci era subordinata alla positiva conclusione di una sequenza di procedimenti affidati alle autonome determinazioni di diverse autorità, preposte alla tutela di distinti interessi pubblici, ha ritenuto che il rilascio, da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del parere di conformità del progetto alle direttive del CIPE non era idoneo a determinare nella richiedente un ragionevole affidamento circa la rilevante probabilità, se non addirittura la certezza, dell'esito favorevole dell'iniziativa industriale.
Ha invero osservato che un affidamento avrebbe potuto sorgere soltanto sul presupposto della valenza esterna alla P.A. operante del parere di conformità, e cioè della sua incidenza sulle successive determinazioni delle altre autorità, ma che tale presupposto non era ravvisabile. Il detto parere è infatti richiesto al solo fine della concessione dei finanziamenti agevolati, previa verifica della corrispondenza del progetto ai criteri dettati dal CIPE ai fini dello sviluppo industriale del Mezzogiorno, mentre per la concreta realizzazione dell'interesse perseguito dalla Società, mediante l'attivazione dello stabilimento, erano necessari interventi di altre autorità, chiamate autonomamente e discrezionalmente a valutare la sussistenza degli ulteriori requisiti, concernenti la conformità dell'impianto alla normativa urbanistica ed alla tutela ambientale. Il parere di conformità adottato dal Ministero poteva giustificare quindi soltanto un affidamento circa il conseguimento delle agevolazioni, ma non anche un affidamento circa il comportamento che sarebbe stato tenuto da ulteriori autorità.
In base alle suesposte considerazioni, la corte romana ha quindi escluso la riferibilità al comportamento tenuto dal Ministero, consistente nel rilascio del parere favorevole ai fini del godimento delle agevolazioni creditizie, del "danno ingiusto" lamentato dalla società Rohm And Haas, costituito dalle perdite subite a seguito della mancata attivazione dello stabilimento, con conseguente revoca dei finanziamenti, per essere stata determinata tale mancata attivazione dal diniego dell'agibilità, adottato dal Comune di Atessa, con provvedimento riconosciuto legittimo dal giudice amministrativo.
2.2. La ricorrente contesta la fondatezza del nucleo centrale della motivazione della corte d'appello, costituito dal rilievo del limitato ambito di operatività del parere di conformità, in quanto finalizzato alla sola ammissione del progetto al godimento delle agevolazioni previste nel quadro dell'incremento dello sviluppo industriale del Mezzogiorno previa verifica della sola corrispondenza alle direttive del CIPE, salve restando le successive autonome determinazioni di altre autorità, preposte alla tutela di diversi interessi pubblici, circa la sussistenza dei requisiti rilevanti sotto il profilo urbanistico ed ambientale.
Afferma, a tal fine, che, ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge n. 853 del 1971, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al quale è affidato il compito di svolgere l'istruttoria tecnica in ordine alle richieste di finanziamento avanzate dalle imprese, spetta la potestà di accertare se le richieste di agevolazione possano avere ulteriore corso, e che pertanto, implicando il rilascio del parere favorevole l'accertamento della concreta realizzabilità dell'iniziativa, su di esso si è fondatamente basato l'affidamento della Società.
2.3. L'assunto è smentito dalla normativa richiamata dalla ricorrente.
Nell'ambito della legge n. 853 del 1971, recante Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche ed integrazioni al testo unico degli interventi nel Mezzogiorno, l'art. 8 affida al CIPE la predisposizione delle direttive generali di politica industriale per intensificare lo sviluppo del Mezzogiorno. A sua volta, l'art. 10 della citata legge prevede la concessione di contributi e di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese di piccole dimensioni che costruiscono nuovi impianti industriali (o rinnovano, convertono, trasformano, riattivano o ampliano impianti preesistenti). Ora, il detto art. 10 dispone, nel comma 6, che l'ammissione alle agevolazioni è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal CIPE, così chiaramente individuando i parametri della valutazione in requisiti concernenti le esigenze dello sviluppo industriale. Va ancora rilevato che il comma 7 del citato art. 10 stabilisce che il parere di conformità costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste dal T.U n. 1523 del 1967 a favore delle iniziative che si realizzano nel Mezzogiorno, in tal modo segnando il limite dell'efficacia del provvedimento nell'ambito del procedimento finalizzato al conseguimento delle agevolazioni. E non è corretto affermare, come fa la ricorrente, che l'istruttoria svolta dal Ministro comprenderebbe anche la valutazione della concreta realizzabilità dell'iniziativa industriale, poiché risulta con tutta chiarezza dal successivo comma 8, che affida al CIPE la determinazione dell'ammontare del contributo e del finanziamento, su "istruttoria tecnica" del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che l'istruttoria in questione attiene esclusivamente alla misura delle agevolazioni. La motivazione della impugnata decisione, integrata sul punto con le suesposte considerazioni in diritto, resiste quindi alla censura mossa dalla ricorrente.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 29 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001