Sentenza 7 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di perdita di efficacia della custodia cautelare per scadenza dei termini, quando i titoli custodiali, pur se tutti decorrenti, quanto a durata, dalla prima ordinanza applicativa ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., siano stati emessi in distinti procedimenti, l'indagato ha interesse a ottenere la liberazione in relazione al titolo per il quale i termini di custodia siano scaduti, acquistando in tal modo lo "status libertatis" in ciascun procedimento nel quale egli si trovi coinvolto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2000, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 7/2/2000
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni Caso Consigliere N. 608
3. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 31917/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR IN
avverso la ordinanza in data 9 giugno 1999 del Tribunale di Milano Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 7 maggio 1999, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare proposta, ex art. 297 comma 3 c.p.p., da AR IN. Su appello dell'imputato, il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa in data 9 giugno 1999 ex art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza impugnata.
Rilevava il Tribunale che, pur sussistendo, contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p., i presupposti dell'art. 297 comma 3 c.p.p., ciononostante l'appello non poteva essere accolto, in quanto i termini decorrenti dalla prima ordinanza custodiale in data 12 gennaio 1998 non erano scaduti, sicché difettava nell'imputato l'interesse ad ottenere la scarcerazione relativamente al reato oggetto della seconda ordinanza.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ON, a mezzo del difensore, che ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 297 comma 3, 303 comma 1, lett. a), n. 3, e 306 comma 1 c.p.p., osservando che il principio giurisprudenziale per il quale l'imputato in custodia cautelare non ha interesse a una scarcerazione parziale per decorrenza dei termini relativi ad alcuni reati qualora i termini relativi ad altri reati non siano scaduti, vale solo nel caso in cui i vari reati per i quali è stato disposta la custodia siano oggetto di uno stesso procedimento, e non nel caso, quale quello in esame, in cui i titoli custodiali siano stati emessi nell'ambito di distinti procedimenti.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 297 comma 3 c.p.p. con riferimento alle ordinanze cautelari emesse rispettivamente in data 12 gennaio 1998 e 2 giugno 1998, atteso che, come ritenuto dal predetto Ufficio, tra i fatti oggetto delle due ordinanze esisteva connessione sotto il profilo della continuazione criminosa e che quelli oggetto della ordinanza del 2 giugno 1998 erano noti all'autorità giudiziaria già prima del rinvio a giudizio disposto (in data 15 luglio 1998) relativamente alle imputazioni di cui alla ordinanza del 12 gennaio 1998. Da questo accertamento consegue che i termini di custodia cautelare relativi ai fatti di cui alla seconda ordinanza decorrono dalla data di esecuzione della prima ordinanza e cioè dal 12 gennaio 1998, sicché, essendo da tale data decorso ampiamente il termine massimo di fase di un anno, ex art. 303 comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p., e non essendo intervenuto prima della scadenza di detto termine il rinvio a giudizio per il secondo procedimento, l'imputato deve essere scarcerato, a norma dell'art. 306 comma 1 c.p.p. A tale effetto non può fare di ostacolo il fatto che relativamente al primo procedimento, essendo intervenuto il rinvio a giudizio (in data 15 luglio 1998) prima della scadenza del termine di fase delle indagini preliminari, è iniziato a decorrere il distinto termine relativo alla fase dibattimentale (poi nuovamente ricominciato a decorrere ex art. 303 comma 2 c.p.p. a seguito del trasferimento del procedimento, per competenza, dal Tribunale di Milano a quello di Brescia) e che, quindi, per detto primo procedimento i termini di custodia cautelare sono ancora pendenti. L'assunto del Tribunale, per cui in detta situazione l'imputato non avrebbe interesse alla scarcerazione relativamente ai reati oggetto del secondo procedimento non ha infatti fondamento giuridico. Come sottolineato puntualmente dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte che esclude un interesse a una scarcerazione parziale quando per altri reati i termini di custodia cautelare siano ancora in corso, si riferisce (esplicitamente o implicitamente) alla ipotesi in cui i titoli di custodia riguardino reati oggetto di un unico procedimento. In tale situazione, è stato ritenuto che anche se l'imputato venisse liberato relativamente a una o più imputazioni, la sua condizione concreta non muterebbe, permanendo egli in stato di custodia in dipendenza dai titoli custodiali non ancora "scaduti" (tra le altre, Cass., sez. IV, c.c. 30 giugno 1997, Ferraro;
Cass., sez. VI, c.c. 15 maggio 1997, Sergi;
v. peraltro Cass., sez. I, c.c. 17 novembre 1998, Maddalena); essendo d'altro canto sempre possibile ottenere l'effetto totalmente liberatorio non appena si verifichi la scadenza dei termini custodiali, o altra causa estintiva, con riferimento a tali ulteriori imputazioni.
Diversamente è da dire, però, quando si tratta di titoli custodiali emessi in distinti procedimenti, e ciò anche se, eventualmente, per effetto della norma di garanzia di cui all'art.297 comma 3 c.p.p., i relativi termini decorrano tutti dalla data di esecuzione della prima ordinanza restrittiva. In tal caso l'interesse alla liberazione è evidente, in quanto, se ciò non avvenisse, una volta verificatasi la estinzione della misura disposta nel primo procedimento, l'imputato rischierebbe di permanere nello stato custodiale sino a quando non provvedesse alla sua liberazione il giudice del secondo procedimento, che non potrebbe essere investito della richiesta di scarcerazione se non dopo il primo evento liberatorio.
Ma, in linea generale, va sottolineato che ogni rapporto processuale, anche per ciò che attiene agli incidenti che si inscrivono nel procedimento penale, ha una sua autonomia, articolandosi in competenze, scansioni e compiti decisori che non possono essere influenzati, se non nei casi previsti tassativamente dalla legge, da diverse vicende processuali. Sicché la pretesa dell'imputato ad essere liberato, per qualsiasi causa che possa condurre a tale effetto, va valutata a prescindere dall'esistenza di titoli detentivi emessi in diverse procedure, essendo interesse dell'imputato di ottenere una decisione giurisdizionale al riguardo, conseguendo, se del caso, lo status libertatis, in ciascun procedimento nel quale egli si trovi coinvolto.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente all'ordinanza di custodia cautelare in data 2 giugno 1998, con conseguente scarcerazione del ON se non detenuto per altra causa.
Va disposta la comunicazione ex art. 626 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la immediata scarcerazione di ON IN in relazione all'ordinanza di custodia cautelare in data 2 giugno 1998, se non detenuto per altra causa.
Ordina che a cura della Cancelleria sia data immediata comunicazione del dispositivo della presente sentenza al Procuratore generale in sede per gli effetti di cui all'art. 626 c.p.p., nonché alla Segreteria del P.M. presso il Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2000