Sentenza 19 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
02475 / 03 RE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigy.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R. G. N. 6961/00 Cion.5630 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. 690 Dott. Mario ADAMO - Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud.03/10/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: FASHION FILL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso l'avvocato ROBERTO VANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CIARDULLI, MARCO MILANI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
COMIT SPA, in persona del legale rappresentante pro Via Binolati elettivamente domiciliato in ROMA JE ZAZZINI tempore 76, presso l'avvocato BENEDETTO GARGANI, rappresentato 2002 1762 e difeso dall'avvocato FRANCESCO MUTARELLI, giusta -1- delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1799/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/07/99; udita la relazione della causa evolta nella pubblica udienza del 03/10/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente l'Avvocato Mutarelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- Svolgimento del processo Con alto notificato il 18-5-1992 CA RA conveniva innanzi al Tribunale di Napoli il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., di cui era correntista, e la Banca Commerciale Italiana s.p.a, quale istituto negoziatore, per ottenere la restituzione della somma di € 13.100.000 oltre interessi legali e danni ex art. 1224 c.c., a seguito del pagamento di un proprio assegno, spedito a mezzo raccomandata postale, contraffatto a seguito di furto, dell'originario importo di £ 210.760, recante quale ultimo giratario la Fashion Fill s.r.l. sulla base di un timbro a firma illeggibile. Si costituivano entrambe le banche convenute e l'adito Tribunale, con sentenza n. 2242/97, condannava entrambi detti istituti in solido al pagamento in favore del CA per la somma di £ 13.100.000, oltre interessi, nonché la Fashion Fill s.r.l. a rivalere la Banca Commerciale Italiana di quanto di quest'ultima ha dovuto. A seguito dell'impugnazione proposta dalla Fashion Fill, con atto notificato in data 4-12-1997, la Corte d'Appello di Napoli, costituitasi la Banca Commerciale Italiana, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado;
affermava, in particolare, la Corte territoriale, che l'azione in questione, proposta dal CA, era da qualificarsi quale avente ad oggetto l'indebito oggettivo ex art. 2033 cc. e che la stessa risultava fondata in quanto “poiché l'alterazione dell'assegno, contraffatto in tutti i dati, salvo luogo, data e firma di traenza, rendeva inesistente il diritto di credito nei confronti del traente, la banca trattaria non era obbligata la pagamento". Ricorre per cassazione, con un unico articolato motivo, la Fashion Fill;
resiste con controricorso la banca, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce che la Corte d'Appello di Napoli ha male interpretato l'art. 2033 c.c., non applicabile alla presente fattispecie, non avendo la Banca Commerciale Italiana effettuato mai alcun pagamento alla Fashion Fill né dovuto e né indebito, e non essendovi alcun 3 ل ت dubbio che era stato il Banco Ambrosiano Veneto, per conto del CA, ad effettuare detto pagamento alla Fashion Fill. Il ricorso non merita accoglimento Come, infatti, ampiamente e logicamente motivato nell'impugnata decisione, l'azione in questione, proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., risulta correttamente accolta in quanto la Fashion Fill, nel versare l'assegno, di illecita provenienza, alla Banca Commerciale Italiana, conferi a quest'ultima mandata per l'incasso ai sensi dell'art. 1856 c.c.. Condivisibile è pertanto il ragionamento della Corte territoriale, sulla base di circostanze di fatto non ulteriormente esaminabili nella presente sede, secondo cui, nella fattispecie in esame, a seguito dell'accertamento della insussistenza del credito cartolare per la nullità del titolo di credito in quanto contraffatto, anche il successivo accredito sul conto corrente effettuato dalla banca mandataria in favore della mandante “è divenuto carente di causa facendo sorgere nella prima il diritto alla ripetizione di indebito", ovviamente trattandosi dell'esecuzione di un pagamento non dovuto ai sensi di detto art. 2033 c.c.. Tra l'altro, la Corte di merito ha fatto proprie le valutazioni di cui alla decisione di primo grado, ritenendo che la Fashion Fill, per i già prospettati vizi, non fosse titolare di alcuna pretesa nei confronti della banca trattaria e che, al tempo stesso, detta società, quale diretta e immediata beneficiaria dell'accredito sul suo conto corrente dell'importo dell'assegno in questione, si configurasse quale ovvia destinataria della richiesta di "ripetizione" della banca. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 3-10-2002 II PresidenteLosevri L'estensore 79 186. 2003 Ale боши Канавар 5