Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10116 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
O 4 BBLICA ITALIANA 0 1 L 7 L 3 O B N E / 1 9 N 1 01 1 6 9 1 O - E I Z 1 C 1 A A - R P 1 T I 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S D 6 E IC 4 LA CORTE UP D Oggetto раскане то SIZIONE PRIMA CIVILE SOMMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15764/99 - Presidente Dott. Angelo GRIECO Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 22724 Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI Rep. Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO - Ud. 23/02/2001 - Consigliere Dott. Francesco FELICETTI ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MAZZINI 13, presso l'avvocato FIORETTI CARMAGNOLA L., rappresentato e difeso dall'avvocato PARISI ANTONINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CALDERONE SANTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso l'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO INTILISANO, giusta procura a margine del controricorso;
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- controricorrente -
14 avversO la sentenza n. 2/99 del Giudice di pace di MILAZZO, depositata 1'08/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, l'Avvocato Intilisano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità e rigetto della censura per omessa pronuncia;
rigetto domanda ex art. 96 cpc;
accoglimento domanda rimborso spese procedura sospensione. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 23.4.1998 ON NZ conveniva in giudizio avanti al G.d. P.di Milazzo il Comune di S. Filippo del Mela espo- nendo di avere pagato per il servizio di frequenza scuola materna del figlio, per gli anni 1995/1996, la somma di £ 70 000 non dovuta per essere il servizio gratuito per legge. Chiedeva quindi la condanna del Comune convenuto alla restituzione della somma su indicata. Costituitosi in giudizio il Comune convenuto chie- preliminarmente la sospensione del giudizio, ai deva sensi dell'art. 295 c.p.c., per essere pendente avanti 2 4 al TAR giudizio di annullamento della delibera n 2 del 19.1.1995 con la quale il Consiglio comunale aveva sta- bilito la retta di frequenza alla scuola materna;
in relazione al merito chiedeva respingersi la domanda. Il G.d.P. di Milazzo con sentenza in data 29.1.1999 accoglieva la domanda attrice e condannava l'Ammini- strazione comunale a restituire la somma di £ 70.000 oltre agli interessi dalla domanda al saldo. Per la cassazione della sentenza del G.d. P. di Mi- lazzo propone ricorso, fondato su quattro motivi il Co- mune di S. Filippo del Mela. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, ON NZ. Motivi della decisione il primo motivo il Comune ricorrente lamenta Con violazione e falsa applicazione della L. 18.3.1968 n 444, in relazione al D.L. n 55/83, conv. in L. n 131/83, della L.n 488/86, della L. In 38/90, in relazione alla L.n 66/89, nonchè omessa, contraddittoria o insuf- ficiente motivazione circa un punto decisivo della con- troversia. Rileva che se il G.d. P. avesse consentito all'Ammi- nistrazione di svolgere compiutamente le proprie dife- se, avrebbe accertato che la somma pagata dall'attric si riferiva al costo del servizio di refezione scola- 3 stica, al costo dei pasti e del servizio trasporto, e che la somma era stata richiesta nell'osservanza delle norme vigenti che hanno imposto all' Amministrazione l'obbligo di determinare le tariffe attinenti ai servi- zi erogati a domanda individuale, in modo da assicurar- ne, in base alle tariffe, la copertura in misura per- centuale. L'obbligo di stabilire le tariffe non è però rife- rito ai singoli servizi, ma ai servizi considerati nel loro complesso, in maniera da consentire ai comuni di pareggiare, in misura percentuale, il costo complessivo, senza specificare le singole proporzioni in riferimento a ciascun servizio. Pertanto la sentenza prendendo in considerazione il costo della retta di frequenza in base alle sole dedu- CALDERONE zioni della ha deciso senza che l'attrice avesse fornito la prova che le somme pagate fossero effettiva- mente afferenti al servizio di frequenza alla scuola materna e senza considerare che il costo del servizio di refezione per l'anno 1997 copriva abbondantemente le somme indicate nel modulo "frequenza e refezione", er- roneamente usato dall'Amministrazione comunale. Con il secondo motivo il Comune deduce violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c., eccesso di po- tere, mancanza di prova, vizio di ultra ed extrapeti- 4 zione. Lamenta che la ON non ha fornito alcuna pro- in base alle quale si potesse ritenere che la somma va richiesta si riferisse a due servizi diversi, tenuto conto dell'ampia discrezionalità riservata in materia al Comune ricorrente, e che quindi il G.d.P. ha deciso in violazione del principio in base al quale chi" vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" ricercando la veri- tà oltre il thema decidendum ed il thema probandum. Con il terzo motivo censura l'impugnata sentenza per omessa pronunzia su un punto decisivo della
contro
- versia. Deduce che il G.d.P. non si è pronunziato sulla ri- chiesta di sospensione del giudizio, sospensione oppor- tuna in quanto avrebbe consentito l'esame più approfon- dito della materia. Infine con il quarto motivo assume violazione di legge per eccesso di potere. Rileva il Comune ricorrente che il G.d.P. ha tratto elementi di giudizio dal tentativo di conciliazione nel corso del quale la Amministrazione aveva espresso la propria disponibilità a restituire la sola somma capi- tale con compensazione delle spese. Il giudice di merito pertanto erroneamente ha con- 5 siderato solo una parte della proposta conciliazione, senza tenere conto di tutte le condizioni nella stessa contenute, e così facendo ha violato il principio del- l'autodeterminazione che ogni soggetto ha nell'ambito del processo, facendo ricadere sulla sola Amministra- zione gli effetti negativi del tentativo di concilia- zione, senza che questa ne avesse beneficio alcuno. Preliminarmente va rilevato che benchè nell'epigra- fe del ricorso sia indicato quale controparte ON TA il ricorso è stato effettivamente notificato a ON NZ presente quale attrice nel giudizio di primo grado. Trattasi pertanto di mero errore meteriale irrile- vante ai fini della ritualità del ricorso, considerato che ON NZ ha ricevuto la notifica del ri- corso e si è costituita in giudizio. Ciò premesso si osserva che con il primo motivo il Comune ricorrente, come già precisato, propone due cen- sure lamentando con la prima che nelle tariffe predi- sposte da essa Amministrazione non era ricompresa alcu- na cifra per la frequenza della scuola materna e con la seconda che il primo giudice avrebbe deciso ultra peti- tum ponendo a base della sua sentenza elementi di prova non dedotti dall'attore. La prima delle indicate censure inammissibile 6
considerato che
questa Corte Suprema ha già precisato che avverso le sentenze pronunziate dal g.d.p. secondo equità, nel limite quindi di £ 2000.000 di valore, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di norme Costituzionali, di norme processuali e di nor- me comunitarie, di rango superiore alle norme ordinarie e, in relazione alla motivazione per assenza totale di motivazione о per motivazione apparente O perples- sa. (Cass. civ. SS.UU. 15.10.1999 n. 716). Inammissibile è altresì la seconda censura con la quale il ricorrente lamenta vizio di ultra o extra pe- tizione e che, stante la stretta connessione esistente, può essere esaminata unitamente al secondo motivo del ricorso che contiene analoga censura. Al riguardo si Osserva che si ha vizio di ultra o extra petizione solo quando il giudice abbia giudicato su una domanda non proposta dalle parti, ampliando quindi d'ufficio il thema decidendum. Nella specie il ricorrente, pur qualificando la proposta censura come vizio di ultra o extra petizione, poi nel corpo del motivo lamenta che il G.d.P. di Mi- lazzo abbia deciso senza che l'attore avesse fornito prove sufficienti a sufragare la domanda. La censura quindi lungi dal configurare un vizio di ultra-petizione in senso tecnico, si sostanzia nell'e- ly 7 videnziare un preteso vizio di valutazione della prova e quindi un vizio della motivazione che ha ritenuto fondata la domanda, pretesemente non dimostrata, censu- ra inammissibile in questa sede, stante i mensionati limiti del giudizio di cassazione riguardo alle senten- ze pronunziate dal g.d.p., secondo equità. I primi due motivi vanno pertanto interamente re- spinti. Infondato è altresì il terzo motivo, con il quale si deducono due distinte prospettazioni: omessa pronun- zia su un punto rilevante ai fini della decisione e quindi inesistenza totale di motivazione e l'opportuni- tà della sospensione del giudizio di primo grado. In relazione alla prima prospettazione va rilevato che il G.d.P. ha ampiamente motivato sul punto assumen- do che non sussistevano ragioni che giustificassero la sospensione del giudizio, avanti a lui pendente, in at- tesa della decisione del ricorso proposto avanti al TAR, considerato che diversi erano gli oggetti dei due giudizi. La prima prospettazione va quindi respinta. Riguardo alla seconda si rileva che la doglianza non contiene espressa censura prospettandosi da parte dell'Amministrazione ricorrente solo l'opportunità di un comportamento del giudice, con ciò manifestandosi 8 una personale opinione;
irrilevante nel giudizio di le- gittimità. Il terzo motivo va quindi interamente respinto. deve ritenersi infine il quarto ed Inammissibile ultimo motivo. Invero va rilevato che con tale motivo il ricorren- te propone censure attinenti alla congruità della moti- vazione senza peraltro lamentare l'assenza dela motiva- zione stessa nelle tre forme di assenza totale di moti- vazione, di motivazione apparente e di motivazione per- plessa. Ne consegue che il motivo va dichiarato inammissi- bile stante gli indicati limiti del giudizio di legit- timità, nelle ipotesi di ricorso avversO sentenze del g.d.p. pronunziate secondo equità. Il ricorso va pertanto totalmente respinto. Inammissibile deve ritenersi altresì la richiesta di condanna del Comune ricorrente al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. Al riguardo si osserva che la condanna per respon- sabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. presuppone la sussistenza di un danno che deve essere indicato dal richiedente sia in relazione all'an che al quantum che deve risultare dagli atti, non essendo consentito 9 جگہ al giudice far ricorso ad elementi di valutazione equi- tativa, e che deve essere conseguenza diretta della con- dotta dolosa ○ in mala fede di una delle parti. (Cass. civ. sez. II 1.12.1995 n 12422). Nella specie non ricorrono le esposte condizioni. La controricorrente infatti ha genericamente indi- viduato il preteso danno nell'essere stata costretta ad adire il giudice per ottenere il pagamento di una somma di scarsa rilevanza e nella ricaduta negativa che, come cittadina contribuente del Comune ricorrente, dovrà sopportare, a seguito della condanna dell'Amministra- zione comunale;
la controricorrente inoltre non ha quantificato l'ammontare del danno richiesto, non desu- mibile dagli atti di causa. Consegue che nessun danno riconducibile alla previ- sione di cui all'art. 96 c.p.c. ravvisabile nella specie, considerato che la necessità di far ricorso al giudice per ottenere il pagamento di un credito non CO- stituisce di per sè sola fonte di danno, essendo al- l'uopo prevista, a carico del soccombente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio, mentre l'esborso che la controricorrente sarà chiamata a sopportare, in conseguenza della condanna del Comune, costituisce un avvenimento futuro ed eventuale, non risarcibile prima del suo verifcarsi. La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. 10 va pertanto dichiarata inammissibile e quindi disatte- sa. Infondata è al contrario la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla ON a seguito della procedura ex art. 373 c.p.c. iniziata dal Comune di S. Filippo del Mela e conclusasi con la reiezione del- l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza del G.d. P di Milazzo. Al riguardo si Osserva che questa Corte Suprema ha più volte precisato che nell'ipotesi in cui sia ancora pendente il giudizio di legittimità, competente a li- quidare le spese della procedura ex art. 373 c.p.c., è la Corte suprema considerato che la pronunzia del giu- dice di merito è pronunzia provvisoria, la cui effica- cia è condizionata all'esito del giudizio di cassazio- ne, per cui avanti al giudice di merito non esiste una parte definitivamente soccombente. (Cass. civ.
7.3.1977 n 923; Cass. civ. 16.4.1987 n 3780). A tale giurisprudenza si intende dare continuità, la precisazione però che dovendo la parte nei cui con confronti è avanzata la domanda, essere messa in grado di difendersi sulle richieste proposte, alla stessa de- ve essere notificata la lista dei documenti, posti a dell'art. 372 fondamento della richiesta, ai sensi de quo, in 세 c.p.c., applicabile analogicamente al caso 11 difetto di norma espressa, pena il rigetto della doman- da. Nella specie la lista contenente l'indicazione dei documenti attestanti la proposizione e lo svolgimento della procedura ex art. 373 c.p.c., posti a fondamento del richiesto rimborso spese, non risulta sia stata no- tificata alla controparte per cui la domanda di rimbor- so delle spese sostenute per lo svolgimento della pro- cedura de qua va respinta in quanto sprovvista del ne- cessario fondamento probatorio in questРосовоw ty" Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso, dichiara inammissibile la do- RIGETTA 96 c.p.c. nonchè la domanda di manda di danno ex art. liquidazione delle spese della procedura ex art. 373 c.p.c. e condanna 1' Amministrazione comunale al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione di cui £ 45000 per esborsi e £ 600.000 per onorari, da distrarsi a favore del difensore avv. Pietro Intil- lisano che si dichiara antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 27. aprile.2001. Pun Il presidente Il Consigliere estensore Angelo Grieco Mario AdamoMitramo ele 12 J RE