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Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2026, n. 14591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14591 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO CY FI nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI Penale Sent. Sez. 4 Num. 14591 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 18/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 5.12.2025 il Tribunale di Catania, pronunciandosi sull’istanza di riesame proposta da CA NA SO avverso l’ordinanza del IP di Catania del 3.11.2025 di applicazione della misura degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 2 e 3 della contestazione) ha annullato l’ordinanza limitatamente all’aggravante di cui all’art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990, confermandola per il resto. Alla stessa veniva contestato per il periodo da luglio al 4 dicembre 2023 di essere partecipe all’associazione dedita al traffico di cocaina, crack, hashish operante nei quartieri catanesi di San Giorgio, San Berillo ed in una zona di Misterbianco, mettendo a disposizione del sodalizio, unitamente alla sorella CA NG, il suo appartamento in via Fortuna n. 42 per la custodia dello stupefacente del tipo cocaina nonché per aver commercializzato stupefacente del tipo cocaina, crack, marijuana ed hashish. 2. Avverso detta ordinanza CA NA SO, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi. Con il primo deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc.pen. in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 3) con particolare riferimento all’insussistenza dei requisiti idonei a qualificare la condotta ex art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 e la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) nonché l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. ed il mancato confronto con i motivi di gravame. Si assume che l’ordinanza impugnata é incorsa in un’evidente contraddizione logica e giuridica laddove, da un lato ha affermato che il sodalizio opera con metodo mafioso ed é inserito in un conflitto violento tra gruppi criminali, dall’altro esclude che la ricorrente partecipi a tale metodo senza spiegare tuttavia come possa far parte del sodalizio di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, limitandosi quindi l’ordinanza ad una differenziazione apodittica della sua posizione soggettiva. Si sostiene che mentre é indiscutibile la conoscenza da parte della ricorrente della predisposizione dell’appartamento ai fini di un’attività illecita legata allo spaccio di sostanza stupefacente, non é pacifica invece la sua partecipazione ad un’associazione finalizzata allo spaccio. Si ritiene che la stabile dazione di un immobile ai fini dello stoccaggio dello stupefacente non sia da sola sufficiente a far ritenere provata la condotta contestata non rilevandosi conversazioni e rapporti tra la CA e gli altri sodali. 3 Inoltre l’ordinanza impugnata omette di considerare adeguatamente la carenza di qualsivoglia evidenza di un ruolo stabile dell’indagata nell’organizzazione, essendo la condotta attribuita alla medesima marginale, episodica e priva di qualsiasi carattere organizzato, difettando la prova del dolo richiesto ai fini della configurazione del reato associativo. L’incoerenza di tale motivazione si riflette poi sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura detentiva. Con il secondo motivo si duole della mancanza e l’illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., del mancato confronto con i motivi di gravame nonché della mancata derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. Si sostiene che il reato ascritto alla odierna ricorrente deve essere più correttamente ricondotto nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, trattandosi peraltro di c.d. droga parlata. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod,.proc.pen. e la carenza e l’illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura. Si censura la valutazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari realizzandosi un automatismo cautelare nonché la scelta della misura non essendovi alcuna motivazione circa l’inadeguatezza di misure meno afflittive. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Va premesso che nei confronti dell’odierna ricorrente é stato ritenuto un quadro di gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 3) della contestazione, quale partecipe dell’associazione dedita al traffico di cocaina, crack, hashish, operante nei quartieri catanesi di San Giorgio, San Berillo ed in una zona di Misterbianco, esclusa dal IP la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis1 cod.pen. e ritenute invece le aggravanti dell’essere l’associazione armata e composta da più di dieci partecipi anche dediti al consumo di stupefacenti. Il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, ha escluso nei riguardi della odierna ricorrente la circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990, confermando nel resto le valutazioni del IP. La prima censura, con cui si assume la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata, per avere il giudice adito differenziato la posizione della ricorrente, 4 chiamata a rispondere del reato di cui al capo 2) solo come partecipe, mentre invece erano state ritenute per il sodalizio le aggravanti di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen. e dell’essere l’associazione armata, é inammissibile, atteso che con riguardo alla prima aggravante non si confronta con la circostanza che detta aggravante era già stata esclusa dal IP (non rinvenendosi evidenze utili a dimostrare l’effettivo collegamento tra l’attività di spaccio e gli interessi del clan mafioso dei Cursoti milanesi) mentre, con riguardo alla seconda, la questione non risulta essere stata devoluta con il riesame. Ed invero in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505). Con riguardo al ruolo riconosciuto alla CA, l’ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che dal compendio probatorio ed in particolare da quello intercettivo emerga che la stessa partecipava al programma criminoso dell’associazione de qua organizzata dal Palermo e da Licciardello mettendo a disposizione del sodalizio la sua abitazione di via Fortuna n. 42 dove il CO, su incarico del Palermo, prelevava periodicamente quantità di stupefacenti per destinarle alle piazze di spaccio, custodendo quindi grossi quantitativi di stupefacenti di vario tipo e fornendo direttamente le chiavi al CO. Quanto alla consapevolezza di appartenere all’associazione, l’ordinanza ha posto in rilievo come sintomatica dell’animus associandi sia stata la richiesta rivolta al Palermo dopo l’arresto della sorella CA NG il 20.11.2023 di fornire alla stessa il danaro necessario per il biglietto aereo onde consentirle di raggiungere Ravenna dove scontare gli arresti domiciliari nonché una successiva richiesta volta ad ottenere altro denaro per il mantenimento della sorella e dei figli della medesima. 2. Infondato é anche il secondo motivo. Nell’escludere la richiesta derubricazione del reato di cui all’art. 73, contestato al capo 3) nell’ipotesi di cui al comma 5, l’ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha fatto riferimento alla gravità dei fatti contestati 5 valutati alla luce della partecipazione della CA al sodalizio criminoso di cui al capo 2). Ad ulteriormente confortare tale giudizio, giova evidenziare che l’originaria ordinanza applicativa della misura aveva sottolineato come i reati fine fossero qualificati da strategie e modalità insidiose messe a punto dal sodalizio al fine di eludere i controlli di polizia, come attestato dal rapporto tra scorte imponenti di sostanze e cessioni di quantitativi esigui. 3. Infondato é il terzo motivo. L’ordinanza impugnata, ritenuta la duplice presunzione cautelare ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in ragione della contestazione di cui al capo 2), ha valutato, con motivazione non manifestamente illogica ed in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura, che detta presunzione non possa essere superata in punto di sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della gravità dei reati contestati e del ruolo assunto dalla ricorrente nell’ambito del sodalizio criminoso di custode della sostanza stupefacente. Parimenti ha ritenuto che gli elementi evidenziati non consentano di ritenere adeguata una misura non detentiva non essendo possibile esprimere un giudizio prognostico favorevole sulla futura condotta dell’indagata. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18.2.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI RE OR OV
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI Penale Sent. Sez. 4 Num. 14591 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 18/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 5.12.2025 il Tribunale di Catania, pronunciandosi sull’istanza di riesame proposta da CA NA SO avverso l’ordinanza del IP di Catania del 3.11.2025 di applicazione della misura degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 2 e 3 della contestazione) ha annullato l’ordinanza limitatamente all’aggravante di cui all’art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990, confermandola per il resto. Alla stessa veniva contestato per il periodo da luglio al 4 dicembre 2023 di essere partecipe all’associazione dedita al traffico di cocaina, crack, hashish operante nei quartieri catanesi di San Giorgio, San Berillo ed in una zona di Misterbianco, mettendo a disposizione del sodalizio, unitamente alla sorella CA NG, il suo appartamento in via Fortuna n. 42 per la custodia dello stupefacente del tipo cocaina nonché per aver commercializzato stupefacente del tipo cocaina, crack, marijuana ed hashish. 2. Avverso detta ordinanza CA NA SO, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi. Con il primo deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc.pen. in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 3) con particolare riferimento all’insussistenza dei requisiti idonei a qualificare la condotta ex art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 e la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) nonché l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. ed il mancato confronto con i motivi di gravame. Si assume che l’ordinanza impugnata é incorsa in un’evidente contraddizione logica e giuridica laddove, da un lato ha affermato che il sodalizio opera con metodo mafioso ed é inserito in un conflitto violento tra gruppi criminali, dall’altro esclude che la ricorrente partecipi a tale metodo senza spiegare tuttavia come possa far parte del sodalizio di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, limitandosi quindi l’ordinanza ad una differenziazione apodittica della sua posizione soggettiva. Si sostiene che mentre é indiscutibile la conoscenza da parte della ricorrente della predisposizione dell’appartamento ai fini di un’attività illecita legata allo spaccio di sostanza stupefacente, non é pacifica invece la sua partecipazione ad un’associazione finalizzata allo spaccio. Si ritiene che la stabile dazione di un immobile ai fini dello stoccaggio dello stupefacente non sia da sola sufficiente a far ritenere provata la condotta contestata non rilevandosi conversazioni e rapporti tra la CA e gli altri sodali. 3 Inoltre l’ordinanza impugnata omette di considerare adeguatamente la carenza di qualsivoglia evidenza di un ruolo stabile dell’indagata nell’organizzazione, essendo la condotta attribuita alla medesima marginale, episodica e priva di qualsiasi carattere organizzato, difettando la prova del dolo richiesto ai fini della configurazione del reato associativo. L’incoerenza di tale motivazione si riflette poi sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura detentiva. Con il secondo motivo si duole della mancanza e l’illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., del mancato confronto con i motivi di gravame nonché della mancata derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. Si sostiene che il reato ascritto alla odierna ricorrente deve essere più correttamente ricondotto nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, trattandosi peraltro di c.d. droga parlata. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod,.proc.pen. e la carenza e l’illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura. Si censura la valutazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari realizzandosi un automatismo cautelare nonché la scelta della misura non essendovi alcuna motivazione circa l’inadeguatezza di misure meno afflittive. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Va premesso che nei confronti dell’odierna ricorrente é stato ritenuto un quadro di gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 3) della contestazione, quale partecipe dell’associazione dedita al traffico di cocaina, crack, hashish, operante nei quartieri catanesi di San Giorgio, San Berillo ed in una zona di Misterbianco, esclusa dal IP la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis1 cod.pen. e ritenute invece le aggravanti dell’essere l’associazione armata e composta da più di dieci partecipi anche dediti al consumo di stupefacenti. Il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, ha escluso nei riguardi della odierna ricorrente la circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990, confermando nel resto le valutazioni del IP. La prima censura, con cui si assume la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata, per avere il giudice adito differenziato la posizione della ricorrente, 4 chiamata a rispondere del reato di cui al capo 2) solo come partecipe, mentre invece erano state ritenute per il sodalizio le aggravanti di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen. e dell’essere l’associazione armata, é inammissibile, atteso che con riguardo alla prima aggravante non si confronta con la circostanza che detta aggravante era già stata esclusa dal IP (non rinvenendosi evidenze utili a dimostrare l’effettivo collegamento tra l’attività di spaccio e gli interessi del clan mafioso dei Cursoti milanesi) mentre, con riguardo alla seconda, la questione non risulta essere stata devoluta con il riesame. Ed invero in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505). Con riguardo al ruolo riconosciuto alla CA, l’ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che dal compendio probatorio ed in particolare da quello intercettivo emerga che la stessa partecipava al programma criminoso dell’associazione de qua organizzata dal Palermo e da Licciardello mettendo a disposizione del sodalizio la sua abitazione di via Fortuna n. 42 dove il CO, su incarico del Palermo, prelevava periodicamente quantità di stupefacenti per destinarle alle piazze di spaccio, custodendo quindi grossi quantitativi di stupefacenti di vario tipo e fornendo direttamente le chiavi al CO. Quanto alla consapevolezza di appartenere all’associazione, l’ordinanza ha posto in rilievo come sintomatica dell’animus associandi sia stata la richiesta rivolta al Palermo dopo l’arresto della sorella CA NG il 20.11.2023 di fornire alla stessa il danaro necessario per il biglietto aereo onde consentirle di raggiungere Ravenna dove scontare gli arresti domiciliari nonché una successiva richiesta volta ad ottenere altro denaro per il mantenimento della sorella e dei figli della medesima. 2. Infondato é anche il secondo motivo. Nell’escludere la richiesta derubricazione del reato di cui all’art. 73, contestato al capo 3) nell’ipotesi di cui al comma 5, l’ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha fatto riferimento alla gravità dei fatti contestati 5 valutati alla luce della partecipazione della CA al sodalizio criminoso di cui al capo 2). Ad ulteriormente confortare tale giudizio, giova evidenziare che l’originaria ordinanza applicativa della misura aveva sottolineato come i reati fine fossero qualificati da strategie e modalità insidiose messe a punto dal sodalizio al fine di eludere i controlli di polizia, come attestato dal rapporto tra scorte imponenti di sostanze e cessioni di quantitativi esigui. 3. Infondato é il terzo motivo. L’ordinanza impugnata, ritenuta la duplice presunzione cautelare ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in ragione della contestazione di cui al capo 2), ha valutato, con motivazione non manifestamente illogica ed in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura, che detta presunzione non possa essere superata in punto di sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della gravità dei reati contestati e del ruolo assunto dalla ricorrente nell’ambito del sodalizio criminoso di custode della sostanza stupefacente. Parimenti ha ritenuto che gli elementi evidenziati non consentano di ritenere adeguata una misura non detentiva non essendo possibile esprimere un giudizio prognostico favorevole sulla futura condotta dell’indagata. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18.2.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI RE OR OV