CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2023, n. 30204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30204 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ERRAGUAB SAID nato il [...] avverso la sentenza del 10/01/2023 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 30204 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato nei confronti di AI ER, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dagli artt.81 cpv. cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed C 20.000,00 di multa, ordinando la confisca e la distruzione del telefono cellulare e della SIM card in sequestro nonché la confisca della somma di denaro in sequestro ulteriore rispetto a quella di C 300,00, restituita all'imputato. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione AI GA, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., per l'erronea qualificazione giuridica del fatto;
ha argomentato che il giudice, nella sentenza impugnata, non aveva provveduto alla riqualificazione del capo di imputazione sotto la fattispecie attenuata di cui all'art.73, comma 5, T.U. stup., non essendo state adeguatamente approfondite le circostanze relative all'effettiva offensività del fatto e al ruolo dell'imputato rispetto al reato. Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. per l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro, difettando il necessario nesso di pertinenzialità imposto dall'art.240 cod.pen.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e per la declaratoria, nel resto, di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Il primo motivo, con il quale è stata dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., è manifestamente infondato. Sul punto va premesso che, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, può essere denuncjata 2 l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825). Deve peraltro rilevarsi che, la possibilità di ricorrere per cessazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gema!, Rv. 283023). Nel caso di specie - in cui all'imputato sono stati contestati diciassette episodi di cessione abituale di stupefacenti aventi a oggetto sostanze di diversa specie e natura - non può in alcun modo ritenersi perfezionata un'errata qualificazione dei fatti contenuti nel capo di imputazione desumibile sulla base dei suddetti parametri. Ciò anche in considerazione del fatto che il ricorrente, al fine di contestare la relativa qualificazione, ha fatto riferimento a elementi del tutto generici - quali la lesione del bene giuridico protetto, il ruolo dell'imputato rispetto al reato e la sua responsabilità - finendo, in tale modo, anche per incorrere nel vizio di aspecificità. 6. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'illegalità della misura di sicurezza della conIFisca del denaro 41 sequestro. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Il ricorrente, difetti, ha dedotto nel corpo del motivo di impugnazione il difetto di nesso di pertinenzialità tra il denaro confiscato e il reato ascritto, peraltro sulla base dell'infondato presupposto della qualificazione del medesimo sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup.; in tal modo omettendo di confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha 'invece giustificato il provvedimento ablatorio sulla base della diversa fattispecie di confisca c.d. allargata regolata dall'art.240-bis cod.pen.. 3 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 maggio 2023 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 30204 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato nei confronti di AI ER, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dagli artt.81 cpv. cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed C 20.000,00 di multa, ordinando la confisca e la distruzione del telefono cellulare e della SIM card in sequestro nonché la confisca della somma di denaro in sequestro ulteriore rispetto a quella di C 300,00, restituita all'imputato. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione AI GA, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., per l'erronea qualificazione giuridica del fatto;
ha argomentato che il giudice, nella sentenza impugnata, non aveva provveduto alla riqualificazione del capo di imputazione sotto la fattispecie attenuata di cui all'art.73, comma 5, T.U. stup., non essendo state adeguatamente approfondite le circostanze relative all'effettiva offensività del fatto e al ruolo dell'imputato rispetto al reato. Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. per l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro, difettando il necessario nesso di pertinenzialità imposto dall'art.240 cod.pen.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e per la declaratoria, nel resto, di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Il primo motivo, con il quale è stata dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., è manifestamente infondato. Sul punto va premesso che, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, può essere denuncjata 2 l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825). Deve peraltro rilevarsi che, la possibilità di ricorrere per cessazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gema!, Rv. 283023). Nel caso di specie - in cui all'imputato sono stati contestati diciassette episodi di cessione abituale di stupefacenti aventi a oggetto sostanze di diversa specie e natura - non può in alcun modo ritenersi perfezionata un'errata qualificazione dei fatti contenuti nel capo di imputazione desumibile sulla base dei suddetti parametri. Ciò anche in considerazione del fatto che il ricorrente, al fine di contestare la relativa qualificazione, ha fatto riferimento a elementi del tutto generici - quali la lesione del bene giuridico protetto, il ruolo dell'imputato rispetto al reato e la sua responsabilità - finendo, in tale modo, anche per incorrere nel vizio di aspecificità. 6. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'illegalità della misura di sicurezza della conIFisca del denaro 41 sequestro. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Il ricorrente, difetti, ha dedotto nel corpo del motivo di impugnazione il difetto di nesso di pertinenzialità tra il denaro confiscato e il reato ascritto, peraltro sulla base dell'infondato presupposto della qualificazione del medesimo sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup.; in tal modo omettendo di confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha 'invece giustificato il provvedimento ablatorio sulla base della diversa fattispecie di confisca c.d. allargata regolata dall'art.240-bis cod.pen.. 3 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 maggio 2023 Il Consigliere estensore