Sentenza 8 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 0 0130/02 5 gen. n. NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 20. 11. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: disoccupazione decadenza SEZIONE LAVORO Sent. n. 140 composta dai signori 1. Dottor PA DEl'Anno Presidente 2. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere 3. Dottor Attilio Celentano Consigliere 4. Dottor ID Vidiri Consigliere 5. Dottor Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO MA, OL BR, OL GI, AM GR, IN MA, IN IN, TO ON, NI MA, NI PA, NI RR, AT IR, BE NN, NO LG, BE RO, RE AT, PE RN, AC ZO, EL IC, CH EU, MA MA, AR PA, AS Emanuela, Ca- 1 4462 sarotto Paola, AS Roberta, AV AD, LL EL, IA AD, EN Assunta, MI UC, Dane- se IL, IO ES, DE RO ID, De TI Ade- lina, DI MA, DA AL MA, FR AR, OL MA, RA AN, OR IN, SO Gu- glielma, AS ALeria, NA MA, GO ID, LO IN, RL LE, TO NA, Mo- ratti SE, MA EM, OL NA, AR Aristi- de, LL AU, AR CI, OZ AN, Manga- notti MA, ZI NA, EL MA, AD UC, IN ME, LI EL, OD CL, PA Mari- na, NI OV, RC IU, ZI GE, ER AN, PI GI, LL US, GN Eri- na, GO LG, SA TA, IM ER, Segal- la MA ZI, AL EL, RZ NO, ST Fla- via, ON LG, EL NE, ZO AN, ID Al- cea, TT ID, RZ IA, AV OL, AV NC, AV MA, AV UD, elettivamente domi- ciliate in Roma in via Pisistrato 11 presso lo studio dell'avvocato Gianni Romoli, che, unitamente all'avvocato Umberto DE Giudice, li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, da- 2 gli avvocati Antonio Todaro, Vincenzo Morielli, Luigi Canta- rini e Patrizia Tadeis;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Verona del 12 dicembre 1997, depositata in data 11 marzo 1998, nu- mero 555, r.g. 136/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del dal consigliere PA DEl'Anno; Udito l'avvocato Umberto DE Giudice;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Massimo Fedele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Vero- in riforma della pronuncia di primo grado e in accogli- na, mento dell'appello proposto dall'ente previdenziale, ha ri- gettato, in quanto inammissibili, le domande, avanzate dalle persone sopra elencate quali ricorrenti o dai loro danti causa, di condanna dell'ente stesso al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale sulle quote fisse relative ai trattamenti pen- sionistici non corrisposte per il periodo intercorso tra il 1° gennaio 1979 e il 1987. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la mancanza di precedenti tempestive istanze nella sede amministrativa aveva determinato la decadenza dalla azione ai sensi del disposto dell'articolo 47 del de- creto del Presidente della Repubblica numero 639 del 1970 come autenticamente interpretato dall'articolo 6 della legge 3 numero 166 del 1991. DEla decisione i ricorrenti chiedono la cassazione con ri- corso sostenuto da un motivo e illustrato con memoria. L'en- te intimato si è costituito con sola procura. Motivi della decisione: Con l'unico motivo denunciando violazione e falsa applica- - zione dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Re- pubblica numero 639 del 1970 i ricorrenti deducono che la - decisione si pone in immotivato contrasto con i principi af- fermati da questa Corte in tema di inapplicabilità della de- cadenza nelle ipotesi di richiesta di mero adeguamento di prestazioni previdenziali il cui diritto sia stato già rico- nosciuto. La censura è fondata. E invero, è principio che può ritenersi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, e tra le più recenti, Cass., 11 gennaio 2000, n. 209), che il Collegio condivide, che la struttura normativa della perequazione au- tomatica e della rivalutazione delle somme dovute per trat- tamenti pensionistici, operando automaticamente secondo re- gole determinate ex ante al realizzarsi di determinati fe- nomeni macroeconomici (come l'inflazione e l'aumento dei li- velli salariali), induce a ritenere che esse costituiscano una componente essenziale della pensione e una parte inte- grante della stessa e non l'oggetto di un diritto autonomo e concettualmente distinto da quello concernente il trattamen- to previdenziale, conseguendone che il termine di decadenza 4 (sostanziale) previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica numero 639 del 1970, come inter- pretato dall'articolo 6 del decreto-legge numero 103 del 1991, convertito nella legge numero 166 del 1991, non può trovare applicazione allorchè la domanda giudiziale sia vol- ta a ottenere non già il diritto alla prestazione previden- ziale in sè considerata ma solo l'adeguamento dell'importo della medesima, soggiacendo in tale caso, pertanto, la pre- tesa al solo limite temporale dell'ordinaria prescrizione decennale. In accoglimento della impugnazione, la sentenza di merito deve quindi essere cassata. Non apparendo necessari ulterio- ri accertamenti in fatto questa Corte può decidere diretta- mente nel merito con la reiezione dell'appello proposto dall'ente previdenziale nei confronti della pronuncia di primo grado. Sulle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità si statuisce come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dall'Isti- tuto Nazionale della Previdenza Sociale nei confronti della sentenza del pretore di Verona numero 877 del 4 dicembre 55'240 (pari a €28,53) 1996; condanna l'ente intimato a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di appello che liquida in lire' oltre (pari a € 1032,91) complessive lire duemilioni per diritti e onorari, e quelle (pari 2€ 27,27) del giudizio di legittimità che, liquida in lire 52·800", 3 0 A 1 3 S 2(pari a €1549,37 , S 5 . T A O . L T R tre lire tremilioni per onorari difensivi. , L N A ' A O thome 21 novembre 2001 L S B 3 E L Il presibali wsline I 7 E P - D S CAN: AIL CA D 8 I - A I 1 N S T 1 5 S E N O E C E Deposited S P A I G Solloria D M I G A 8 GEN 2002 E E oggi, O A L O T D T R E I A T T R S L IL CANCELLERE I I N L D G E E E S D O R E