CASS
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2026, n. 18044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18044 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: NC RT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 22/01/2026 dal G.i.p. del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la perdita di efficacia del provvedimento del Questore di Sassari limitatamente all'obbligo di presentazione;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Giovanni Adami, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/01/2026 (emendata di alcuni errori materiali con provvedimento del giorno successivo), il G.i.p. del Tribunale di Sassari ha convalidato il provvedimento emesso in data 20/01/2026 dal Questore della stessa città che - oltre ad imporre per quattro anni a NC RT il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri calcistici (come meglio ivi specificato) - aveva prescritto al predetto di presentarsi in Questura nei giorni ed orari corrispondenti agli incontri disputati dalla squadra della TORRES CALCIO, con le Penale Sent. Sez. 3 Num. 18044 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 16/04/2026 cadenze precisate - anche in questo caso - nel dispositivo del provvedimento del Questore. 2. Ricorre per cassazione il NC, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento al mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica al ricorrente del provvedimento del Questore. Si deduce che tale notifica era stata effettuata in data 20/01/2026 ore 17.30, e che l'ordinanza di convalida era stata emessa il giorno 22/01/2026 alle ore 9.00: risultava dunque per tabulas la violazione dei diritti di difesa per essere l'ordinanza intervenuta prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore: violazione eccepita sulla scorta di ampi richiami giurisprudenziali. Il difensore lamenta l'illegittima compressione dei diritti di difesa anche sotto il diverso profilo del mancato decorso del termine di 24 ore tra la richiesta di convalida del P.M. (avvenuta il 21/01/2026 ore 14.44) e il deposito dell'ordinanza di convalida. Si evidenzia che tale termine, anch'esso di matrice giurisprudenziale, N è finalizzato a consentire alla difesa un adeguato arco temporale per l'esame degli atti allegati dal P.M. alla richiesta di convalida al G.i.p.. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo il primo motivo di ricorso. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore insiste per l'accoglimento del primo motivo, richiamando una decisione di legittimità che aveva superato le divergenze interpretative emerse sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, ed assume valenza assorbente delle altre censure prospettate. 2. Secondo un indirizzo interpretativo ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281341 - 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n 10294 del 14/01/2026, Caro li) Dagli atti acquisiti emerge il mancato rispetto del principio qui appena richiamato, avendo il G.i.p. del Tribunale di Sassari emesso l'ordinanza di 2 convalida alle 9.30 del 22/01/2026, e quindi prima della scadenza del termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento all'interessato, effettuata - come accennato - alle 17.30 del precedente giorno 20. Nessun rilievo può assumere, com'è ovvio, l'ordinanza di correzione degli errori materiali emessa in data 23/01/2026 dallo stesso G.i.p. sassarese. 3. Quanto fin qui esposto rende ultroneo l'esame dell'ulteriore doglianza dedotta in ricorso, ed impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza limitatamente all'obbligo di presentazione. Sempre limitatamente a tale obbligo, deve essere sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Sassari emesso in data 20/01/2026 nei confronti del ricorrente: la Cancelleria provvederà pertanto alla comunicazione del presente dispositivo alla predetta Autorità emittente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Sassari del 20/01/2026, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Sassari. Così deciso il 16 aprile 2026
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la perdita di efficacia del provvedimento del Questore di Sassari limitatamente all'obbligo di presentazione;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Giovanni Adami, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/01/2026 (emendata di alcuni errori materiali con provvedimento del giorno successivo), il G.i.p. del Tribunale di Sassari ha convalidato il provvedimento emesso in data 20/01/2026 dal Questore della stessa città che - oltre ad imporre per quattro anni a NC RT il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri calcistici (come meglio ivi specificato) - aveva prescritto al predetto di presentarsi in Questura nei giorni ed orari corrispondenti agli incontri disputati dalla squadra della TORRES CALCIO, con le Penale Sent. Sez. 3 Num. 18044 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 16/04/2026 cadenze precisate - anche in questo caso - nel dispositivo del provvedimento del Questore. 2. Ricorre per cassazione il NC, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento al mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica al ricorrente del provvedimento del Questore. Si deduce che tale notifica era stata effettuata in data 20/01/2026 ore 17.30, e che l'ordinanza di convalida era stata emessa il giorno 22/01/2026 alle ore 9.00: risultava dunque per tabulas la violazione dei diritti di difesa per essere l'ordinanza intervenuta prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore: violazione eccepita sulla scorta di ampi richiami giurisprudenziali. Il difensore lamenta l'illegittima compressione dei diritti di difesa anche sotto il diverso profilo del mancato decorso del termine di 24 ore tra la richiesta di convalida del P.M. (avvenuta il 21/01/2026 ore 14.44) e il deposito dell'ordinanza di convalida. Si evidenzia che tale termine, anch'esso di matrice giurisprudenziale, N è finalizzato a consentire alla difesa un adeguato arco temporale per l'esame degli atti allegati dal P.M. alla richiesta di convalida al G.i.p.. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo il primo motivo di ricorso. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore insiste per l'accoglimento del primo motivo, richiamando una decisione di legittimità che aveva superato le divergenze interpretative emerse sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, ed assume valenza assorbente delle altre censure prospettate. 2. Secondo un indirizzo interpretativo ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281341 - 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n 10294 del 14/01/2026, Caro li) Dagli atti acquisiti emerge il mancato rispetto del principio qui appena richiamato, avendo il G.i.p. del Tribunale di Sassari emesso l'ordinanza di 2 convalida alle 9.30 del 22/01/2026, e quindi prima della scadenza del termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento all'interessato, effettuata - come accennato - alle 17.30 del precedente giorno 20. Nessun rilievo può assumere, com'è ovvio, l'ordinanza di correzione degli errori materiali emessa in data 23/01/2026 dallo stesso G.i.p. sassarese. 3. Quanto fin qui esposto rende ultroneo l'esame dell'ulteriore doglianza dedotta in ricorso, ed impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza limitatamente all'obbligo di presentazione. Sempre limitatamente a tale obbligo, deve essere sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Sassari emesso in data 20/01/2026 nei confronti del ricorrente: la Cancelleria provvederà pertanto alla comunicazione del presente dispositivo alla predetta Autorità emittente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Sassari del 20/01/2026, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Sassari. Così deciso il 16 aprile 2026