Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12532 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
E. REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 24-11-198 pen 12-5 32 / 0 3 istama DA modifiche T ESENTE ARTC SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto sanzione acc id SEZIONE PRIMA CIVILE strativa secundari Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 21546/00 1 Consigliere Cron. 26414 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud.06/03/03 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE presso la CORTE DI APPELLO DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AR IU;
- intimato 2003 avversO la sentenza del Tribunale di PALERMO, 571 depositata il 07/07/00; -1- ג udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Bruno udienza del 06/03/2003 dal SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ". -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 25-6-1997, RA EP proponeva opposizione, ex l. n. 689/81, innanzi al Tribunale di Palermo avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui il Collegio di Garanzia Elettorale della Regione Siciliana gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di £ 50.000.000, ai sensi della 1. n. 515/93, a seguito del mancato deposito, quale candidato alle elezioni, della dichiarazione relativa alle sue condizioni patrimoniali ed ai contributi e servizi ricevuti durante la campagna elettorale nonché alle spese sostenute. Adduceva l'opponente l'insorgenza di uno stato depressivo conseguente alla mancata elezione e di non essere più in possesso della documentazione relativa ai dati richiesti per motivi, comunque, non riconducibili alla sua negligenza. L'adito Tribunale, in persona di Giudice Unico, costituitasi l'Amministrazione opposta che, in via preliminare, sosteneva la tardività del deposito dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza delle ragioni addotte a sostegno delle ragioni dell'opposizione, con la sentenza in esame, accoglieva l'opposizione; affermava, in particolare, il Tribunale essere esente da colpa il comportamento del RA sia per i suoi gravi motivi di salute sia perché "il garante Di ET OV era emigrato in Germania". Ricorre per cassazione, con due motivi, il Collegio di Garanzia Elettorale;
non ha svolto attività difensiva l'intimato. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce “omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività del deposito del ricorso". Si fa presente, in proposito, B che dalla copia del ricorso introduttivo, con cui il RA ha proposto opposizione ex art. 22 1. n. 689/81 avverso l'ordinanza-ingiunzione del 24-4-1997, notificata presso gli uffici del Collegio di Garanzia Elettorale, non era possibile individuare la data di deposito di detto atto introduttivo. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 3 della 1. n. 689/81, e relativo difetto di motivazione, in quanto premesso che detta norma statuisce che "nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa", il Tribunale di Palermo non ne ha effettuato una corretta interpretazione, sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, secondo cui “per violazioni colpite da sanzioni amministrative è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa". Fondato e meritevole di accoglimento è il primo motivo di ricorso, con assorbimento della doglianza di cui al secondo motivo. A parte la considerazione, infatti, e sotto tale aspetto l'impugnata decisione è gravemente censurabile, che la motivazione è carente soprattutto in ordine alla logicità delle (poche) : argomentazioni svolte, onde non è assolutamente agevole l'individuazione della relativa ratio decidendi, il Tribunale di Palermo dopo aver dato atto, nella parte relativa allo svolgimento del processo, che "fissata la trattazione si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato eccependo, in via preliminare, la tardività del deposito dell'opposizione", non prende in considerazione, in tema di esposizione dei motivi della sentenza, tale pregiudiziale punto decisivo, del tutto omettendo di pronunciarsi sullo stesso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa l'impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese della presente fase. In Roma, il 6-3-2003 L'estensore 720Praz CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria ராாககார27 AGO. 2003. il IL CANCELLIERE 3 Il Presidente Huku W IL CANCELLIERE