Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2002, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 S 9 O . A 1 I ee I / N Z 4 R / A 6 R A B 2 T T . S L R I REPUBBLICA ITALIANA . U L 0 2063702 P G R A . I E . D P R R L F IN NOME DE POPOLO A E A A T D I D I 1 R S 3 E LA COR E N 1 E T T Oggetto . S N A N I E A S SEZIONE TRIBUTARIA M Tributaria E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente R.G.N. 21431/98 Cron. 5026 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere - Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Ud. 16/10/01Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TI LS, AS LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato COLINI CLAUDIO, che li difende unitamente all'avvocato ROSATI MAURO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 (controricorrente]- resistente 2012 -1- avverso la sentenza n. 140/98 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 29/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROSATI, che si riporta ai motivi del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. NERAZION -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Ter- ni, con decisione n. 356/01/95, annullò gli avvisi accertamento ai fini Irpef ed Ilor, notificatidi ad SA IN e a Emiliano Casagrande, per l'anno 1982, con i quali si rettificava la dichiarazione del reddito d'impresa per quell'anno (integrata nelle more del giudizio da dichiarazione presentata a norma dell'art. 14 d.l. 2 marzo 1989 n. 69, con- vertito con 1. 27 aprile 1989 n. 154), escludendo costi non documentati o non inerenti. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio, tributaria regionale dell'Umbria,Commissione la con sentenza depositata il 29 luglio 1998, ha ri- formato la decisione impugnata, e, premesso di VO- ler esaminare l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dai contribuenti, a norma dell'art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, e di ritenere che detta documentazione non era stata in effetti esibita insieme all'altra in sede di verifica, ha giudicato non provata l'inerenza all'anno 1982 del- le fatture d'acquisto contestate dall'Ufficio, e degli interessi passivi, nonché degli oneri relati- vi all'autovettura, la quale non risultava compresa fra i beni strumentali delle attività svolte. 2 1 0 2 Contro la sentenza di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due moti- vi, notificandolo il 27 novembre 1998. Il Ministero delle finanze non ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denunzia l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata. su un punto decisivo della controversia, costituito dall'idoneità probatoria della documentazione alle- gata relativa all'inerenza dei costi Il motivo di ricorso è infondato. Sul punto de- cisivo indicato dalla parte ricorrente, la sentenza impugnata non manca di motivazione. In essa si af- ferma, invece, che non vi era la prova, per le fat- ture d'acquisto contestate dall'Ufficio, dell'atti- all'esercizio 1982; e la prova dell'inerenza nenza mancava pure, per gli interessi passivi, con ri- guardo all'anno accertato, e per gli oneri relativi all'autovettura, per il fatto che l'autovettura me- desima non era compresa fra i beni strumentali al compimento delle attività svolte. In tale situazio- l'affermazione del motivo di ricorso, che non ne, si riuscirebbe a comprendere l'iter logico giuridi- CO mediante il quale la Commissione tributaria è pervenuta alla conclusione negativa circa il valore est.Il cons. dr. Aldo Ceccherini di prova dei documenti prodotti, non può essere condivisa, se non si indichino analiticamente i do- cumenti sui quali con riferimento ai costi men- era stato sollecitato il giudizio della zionati - Commissione regionale, e gli argomenti di fatto e di diritto svolti nel giudizio di merito, che la Commissione stessa avrebbe omesso di valutare e fa- re oggetto di motivazione. A tali motivi specifici di doglianza non potrebbe supplire poi l'afferma- zione, sviluppata nel ricorso, del generale valore probatorio delle scritture contabili obbligatorie.
2. Con il secondo motivo si denunzia la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 52 d. P: R. n. 633 del 1972, per avere l'impugnata sentenza ravvi- sato il rifiuto di esibire la documentazione conta- bile, poi utilizzata nel giudizio, malgrado la non intenzionalità del comportamento;
si deduce che al contribuente non era stata data la facoltà di fare le proprie osservazioni in merito al processo ver- bale di contestazione per chiarire quanto documen- talmente già provato. Anche questo motivo è infondato. E' assorbente, al riguardo, la considerazione che la Commissione, dopo aver affermato di voler esaminare l'eccezione dell'Amministrazione appellante, circa l'inutiliz- zabilità delle fatture inerenti ai costi prodotte dal contribuente in giudizio ma non esibite all'at- to della richiesta avanzata in sede di verifica fi- scale, e dopo aver Osservato che i documenti in questione non risultavano essere stati esibiti in- sieme alla restante documentazione prodotta su ri- chiesta dell'Ufficio, ha poi di fatto esaminato dei documenti prodotti dalla parte contribuente, e, avendo concluso per la loro intrinseca inidoneità a provare i costi in discussione, ha basato su tale giudizio l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio. Il motivo è pertanto rivolto contro affermazioni incidentali che non integrano la ratio decidendi. Il ricorso deve essere, in conclusione, respin- L'Amministrazione non ha partecipato al giudi- to. zio di cassazione, sicché non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il E 6 N 8 giorno 16 ottobre 2001. O E 9 I 1 . Z / N 4 A / R A 6 I T 2 B Il Presidente S R Il Cons. est. . I R A L . G L P T E . A R D m U L B R A (Aldo Ceccherini) I E (Alfio Finocchiaro) A D D R T A I T I 1 S E 3 R N T 1 E E N S . T E I S N A A E IL CANCELLIERE C1 M Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB. 2002 Il cons.tel. est. Oggi dr. Aldo CeccheriAch IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio