Sentenza 14 maggio 2001
Massime • 1
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 833 del 1978, la controversia tra una casa di cura privata ed un'azienda sanitaria locale per il pagamento di prestazioni specialistiche erogate, in quanto corrispettivi inerenti ad un rapporto di concessione ove la causa sia iniziata prima del 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, che, con la disposizione dell'art. 7 ha devoluto al giudice amministrativo tali controversie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2001, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
M 2 1 0 0 1 S.U. IN NOMI EL POROLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo VESSIA Primo Presidente f.f. R.G.N. 2862/00 Cron. 14948 Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE Rep. 2317 Presidente di sezione Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Ud.15/02/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Antonio VELLA UFFICIO COPIE Richiesta copia studioDott. Erminio Consigliere RAVAGNANI IL SOLE 24 ORE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere dal Sig. 300 per diritti L 114 MAG 2001 Dott. Francesco SABATINI Consigliere il IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Rel. Consigliere-Dott. Ettore GIANNANTONIO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio FT dal Sig. SENTEN ZA 3000 per diritti L.
4-6 MAG 2001 il sul ricorso proposto da: CANCELLIERE CENTRO DIAGNOSTICO CASERTANO C.D.C. S.R.L., in persona CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del legale rapppresetante pro-tempore, elettivamente UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENENTO 96, presso Richiesta copia studio DC dal Sig. lo studio dell'avvocato CARLO GALDO, rappresentato e 3000 per diritti L. # 14 MAG 2001 difeso dall'avvocato DOMENICO TITOMANLIO, giusta IL CANCELLIERE delega in calce al ricorso;
LIRE 3000 1 ricorrente CANCELLERIA 2001 69
contro
-1- CG512657 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 DI CASERTA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ABBAMONTE, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso notificato;
controricorrente preventivo di giurisdizione in per regolamento relazione al giudizio pendente n. 2560/98 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE sezione distaccata di Caserta;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Giuseppe ABBAMONTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O.. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 giugno 1998 il Centro diagnostico casertano s.r.l. chiedeva al Pretore di Caserta decreto ingiuntivo nei confronti dell' Azienda sanitaria locale CE n. 1 per il pagamento di prestazioni specialistiche effettuate dal Centro per conto' dell'Azienda ai sensi dell'art. 44 della legge n. 833 del 1978. L'Azienda, costituitasi in giudizio, ha proposto opposizione eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Nelle more del giudizio il Centro propone ricorso, illustrato con memoria, per il regolamento di giurisdizione e chiede che sia dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in base al disposto dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971. L'Azienda chiede invece che sia dichiarata la giurisdizione dell'autorità. giudiziaria amministrativa in base al disposto dell'art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE L'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, intitolata “Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali”, devolve alla competenza dei Tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro gli atti e i provvedimenti relativi ai rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici. La stessa norma fa salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti il pagamento di indennità, di canoni e di altri corrispettivi relativi a tali rapporti. SS - In base alla norma è certo che la giurisdizione sulla controversia in esame spetta all'autorità giudiziaria ordinaria. Si tratta, infatti, di una controversia tra una azienda sanitaria locale e una casa di cura privata per il pagamento di prestazioni sanitarie specialistiche erogate nel mese di dicembre 1997 ai sensi dell'art. 44 della legge n. 833 del 1978; una controversia che ha per oggetto il pagamento appunto di quei corrispettivi riservati dalla norma alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. D'altra parte non può ritenersi che la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sia venuta meno a seguito dell'emanazione dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80.E' vero, infatti, che questa norma ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale e con la sola esclusione dei rapporti · individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità. Tuttavia la norma è stata dichiarata incostituzionale per eccesso dai limiti fissati dalla delega contenuta nell'art. 11, comma 4, lett. G) della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Corte Costituzionale 17 luglio 2000 n. 242) e pertanto non può essere applicata nella controversia in esame. E' pur vero che, dopo la dichiarazione di incostituzionalità, il legislatore ha emanato una nuova norma, la legge 21 luglio 2000 il cui articolo 7 riproduce fedelmente il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80. La SS 2 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2011 Iscritto a ruolo il, Art. n. A norma, tuttavia, non ha carattere retroattivo, si applica solo ai processi iniziati dopo il 10 agosto 2000 e non può quindi essere applicata nel giudizio in esame. Come è noto, infatti, nel procedimento monitorio il giudizio deve intendersi proposto nel momento in cui il ricorso e i documenti sono stati depositati in cancelleria (Cass. 15 maggio 1998 n. 4904; Cass. 27 luglio 1999 n. 8118). Nel caso in esame il ricorso è stato depositato in cancelleria il 30 giugno 1998; di conseguenza il giudizio è stato promosso in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge. Deve dunque essere dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla controversia in esame. Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di questo regolamento di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e compensa. tra le parti le spese di questo regolamento di giurisdizione. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2001. 40000 290000 Il Presidente L'estensore Med temiz S ore frammentarie ₫ Collaboratore di Canceliana Depositato in Cancelleria Roma, in 7, MAS. 3381 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Д а ше 3