Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2002, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
NOME DEI POPOLITA01 6 30 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORI SUPREMA SSAZIONE Oggetto Responsabilità civile eccezioni proprie o in SEZIONE TERZA CIVILE senso stretto;
limite preclusivo di proposizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: delle prime R.G.N. 21923/98 GIULIANO Presidente Dott. Angelo Consigliere - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron. 4088 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere - 462 Dott. Mario Rep. Consigliere FINOCCHIARO Ud. 12/10/01 Consigliere CALABRESE Dott. Donato CORTE SUPACHA DI CASSATIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COSE Richiesta co SENTENZA stu dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 6 FEB. 2002 IMMOBILIARE SAS, in persona del suo legale TALLARIDA IL CANCELLIERE rapp.te pro tempore LL QU, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato RICCI RO, che la difende unitamente all'avvocato MONTEVERDE MARIO, giusta delega in atti;
3000 CANCELLERIA- ricorrente contro 0G228250 BO RO;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 143/98 del Tribunale di NOVARA, 1750 emessa il 30/3/1998, depositata il 06/04/98; RG.311/97; - T- ww udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato RO RICCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 19.7.1995 BO IE convenne in giudizio avanti il giudice di pace di Novara la sas LL Immobiliare, per sentirla condannare al ri- sarcimento dei danni riportati a seguito delle infil- trazioni d'acqua nel suo appartamento in via Paletta 14 dal sovrastante appartamento della convenuta, adducendo che l'allagamento era stato determinato dalla rottura del tubo di collegamento dell'impianto idrico della la- vatrice esistente nel medesimo appartamento sovrastante al suo. A sostegno della sua tesi depositava perizia dei danni a firma Verzi, confermata in corso di causa. La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava l'ammontare dei danni e, assumendo di essere assicurata presso la OL per rischi relativi alla proprietà dello stesso appartamento, chiedeva di chiamare in cau- sa la predetta società di assicurazione per essere sol- 2 levata dal relativo onere risarcitorio. Il giudice di pace con sentenza 28.2.99 accoglieva la domanda attrice e condannava la convenuta a pagare all'attore la somma di L. 4.926.000, escludendo che in forza del menzionato contratto d'assicurazione la OL fosse tenuta a risarcire i. danni prodotti da spargimento di acqua. Il Tribunale di Novara con sentenza 143 del 30.3.98 dichiarava cessata la materia del contendere tra Talla- rida Immobiliare sas e la OL spa e rigetta l'appello proposto dalla LL sas, condannando l'appellante alle ulteriori spese del grado. Ricorre per la cassazione della decisione la Talla- rida Immobiliare sas. Nessuna difesa è stata svolta dal resistente. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, deducendo "violazione di norme di diritto, nonché motivazione contraddittoria, omessa e insufficiente su un punto decisivo della controversia", censura la dichiarazione di inammissibilità delle ecce- zioni sollevate con l'atto d'appello e sostiene, inve- ce, che avendo contestato sin dal primo momento la fon- datezza della domanda, ciò obbligava l'attore a fornire la prova sull'an debeatur e, nel contempo, che le due eccezioni attinenti alla causa delle infiltrazioni 3 d'acqua nel sottostante appartamento dell'attore e all'individuazione del soggetto tenuto a risarcire il danno rientrino nel novero delle eccezioni in senso stretto, che, in quanto tali, non incontrano la preclu- sione di cui al secondo comma dell'art. 345 c.p.c. La realtà processuale è, però, nel senso che i giu- dici di merito (sia il giudice di pace sia il tribuna- le), in assenza di specifica contestazione da parte della convenuta -attuale ricorrente, hanno ritenuto provato l'an debeatur sulla scorta dei risultati della consulenza tecnica redatta dal tecnico dell'OL e poi dallo stesso redattore confermata in giudizio e che la stessa convenuta con le due eccezioni sollevate in sede conclusionale e in appello non si è posta sulla negativa dei fatti denunciati dall'attore, bensì ha in- trodotto un nuovo tema decidendum, indicando una diver- sa causa delle infiltrazioni d'acqua e un diverso re- sponsabile del relativo danno, vale a dire che le in- filtrazioni d'acqua sarebbero derivate dalla rottura di un tubo esterno al suo appartamento e che del danno do- vrebbe rispondere il conduttore del suo appartamento е non lei quale proprietaria del medesimo. Si versa, pertanto, nel campo delle eccezioni in senso proprio o sostanziale, che, in quanto tali, anda- vano formulati in limine litis entro la prima udienza 4 di trattazione. Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre la man- costituzione del resistente in questo grado di cata giudizio esonera dal relativo obbligo di statuizione sulle spese.
P.Q.M.
109T 129,11 Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 456T 20,66 Così deciso in Roma addì 12.10.2001. TOT. 149,77 IL PRESIDENTE CONSIGLIERE EST. Aldous سان"Ayoh quil 80656,0 755171 Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 oggi, li 6.14.07 Gina Caspi IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12.1.2012 2137 versate € 155.77 serie 4 al n. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°175 del 30/5/2002) 5