CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20369 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC CH, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 28/01/2026 del Tribunale di Pavia udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato relativamente alla determinazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosciuto su istanza di CH RC il vincolo della continuazione tra il delitto di lesioni personali aggravate, giudicato con sentenza del Tribunale di Pavia del 4 ottobre 2023, e i reati in materia di stupefacenti, di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 13 febbraio 2023, ha determinato la pena in anni quattro, mesi tre e giorni dieci di reclusione, così calcolata: anni tre e giorni dieci di reclusione per il delitto più grave giudicato con la sentenza del 4 ottobre 2023, aumentati di mesi nove di reclusione, di cui giorni cinque pari alla conversione di euro 1.250,00 di multa, per il delitto di cessione di grammi 384 di marijuana al capo 29) e di mesi sei di reclusione, di cui giorni cinque pari alla conversione di euro 1.250,00 di multa, per plurime cessioni di Penale Sent. Sez. 1 Num. 20369 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: SE AN SC Data Udienza: 29/04/2026 modiche quantitità di cocaina rubricate al capo 27) della sentenza del 13 febbraio 2023, per entrambi i capi già operata la diminuzione per il rito.
2. Avverso l’ordinanza il difensore di CH RC ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo ha eccepito che il giudice non ha motivato sull’applicazione a titolo di aumento per la continuazione, riguardo ai reati ai capi 27) e 29) della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia del 13 febbraio 2023, della pena un anno e tre mesi di reclusione, prossima a quella irrogata con la sentenza dal giudice della cognizione.
2.2 Con il secondo motivo ha lamentato che il giudice dell’esecuzione non abbia operato in relazione al delitto al capo 29) la riduzione per le attenuanti generiche riconosciute dal giudice della cognizione, dolendosi altresì che per il delitto al capo 27) sia stata applicata, al netto della riduzione per il rito, una pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione. Si è doluto ulteriormente dell’indebito computo, sugli aumenti irrogati per entrambi i reati satellite, di una quota di pena detentiva rispondente alla conversione dell’incremento per la pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento.
2. I motivi di censura, da affrontare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati. A fronte della pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, irrogata dal giudice della cognizione per i reati ai capi 27) e 29) della sentenza del 13 febbraio 2023, il giudice dell’esecuzione ha applicato per la continuazione un aumento complessivo di un anno e tre mesi di reclusione, affermandone apoditticamente la congruità. A ragione il ricorrente ha lamentato l’assenza di motivazione in ordine all’applicazione di aumenti di tale consistenza, anche rimarcando l’omessa considerazione delle attenuanti generiche, riconosciute dal giudice della cognizione, fattore positivo incidente ai fini della determinazione ex art. 133 cod. pen. dell’entità della pena. Tale modo di procedere non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di quantificazione della pena, a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, [...], Rv. 279316 -01; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280216 - 01). 2 In argomento si è pronunciato il massimo consesso nomofilattico, affermando che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, [...], Rv. 282269; Sez. U., n. 7930 del 21/4/1995, [...], Rv. 201549 – 01): il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi, in modo tale da consentire di verificare che siano stati rispettati il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., e non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 2021, Pizzone, cit.). In disparte il rilevato deficit motivazionale, l’applicazione, a titolo di aumento in relazione al delitto al capo 27), di una pena detentiva di mesi sei di reclusione, superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione, pari a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, si pone in contrasto con il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268735 - 01). Fondatamente il ricorrente ha altresì censurato l’inclusione nell’aumento di pena detentiva, irrogato per ciascuno dei reati satellite, di una quota rispondente alla conversione dell’incremento per la pena pecuniaria applicata, modus operandi che disattende l’indicazione delle Sezioni Unite questa Corte, pur richiamate dal giudice di merito, secondo cui «se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l’aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave» (così, in parte motiva, Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, [...], Rv. 273751 - 01).
3. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata relativamente agli aumenti della pena rideterminata in continuazione, con rinvio al Tribunale di Pavia, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), per nuovo esame da svolgere in conformità ai principi esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente agli aumenti della pena rideterminata in continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pavia. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN SC SE 3
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato relativamente alla determinazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosciuto su istanza di CH RC il vincolo della continuazione tra il delitto di lesioni personali aggravate, giudicato con sentenza del Tribunale di Pavia del 4 ottobre 2023, e i reati in materia di stupefacenti, di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 13 febbraio 2023, ha determinato la pena in anni quattro, mesi tre e giorni dieci di reclusione, così calcolata: anni tre e giorni dieci di reclusione per il delitto più grave giudicato con la sentenza del 4 ottobre 2023, aumentati di mesi nove di reclusione, di cui giorni cinque pari alla conversione di euro 1.250,00 di multa, per il delitto di cessione di grammi 384 di marijuana al capo 29) e di mesi sei di reclusione, di cui giorni cinque pari alla conversione di euro 1.250,00 di multa, per plurime cessioni di Penale Sent. Sez. 1 Num. 20369 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: SE AN SC Data Udienza: 29/04/2026 modiche quantitità di cocaina rubricate al capo 27) della sentenza del 13 febbraio 2023, per entrambi i capi già operata la diminuzione per il rito.
2. Avverso l’ordinanza il difensore di CH RC ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo ha eccepito che il giudice non ha motivato sull’applicazione a titolo di aumento per la continuazione, riguardo ai reati ai capi 27) e 29) della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia del 13 febbraio 2023, della pena un anno e tre mesi di reclusione, prossima a quella irrogata con la sentenza dal giudice della cognizione.
2.2 Con il secondo motivo ha lamentato che il giudice dell’esecuzione non abbia operato in relazione al delitto al capo 29) la riduzione per le attenuanti generiche riconosciute dal giudice della cognizione, dolendosi altresì che per il delitto al capo 27) sia stata applicata, al netto della riduzione per il rito, una pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione. Si è doluto ulteriormente dell’indebito computo, sugli aumenti irrogati per entrambi i reati satellite, di una quota di pena detentiva rispondente alla conversione dell’incremento per la pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento.
2. I motivi di censura, da affrontare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati. A fronte della pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, irrogata dal giudice della cognizione per i reati ai capi 27) e 29) della sentenza del 13 febbraio 2023, il giudice dell’esecuzione ha applicato per la continuazione un aumento complessivo di un anno e tre mesi di reclusione, affermandone apoditticamente la congruità. A ragione il ricorrente ha lamentato l’assenza di motivazione in ordine all’applicazione di aumenti di tale consistenza, anche rimarcando l’omessa considerazione delle attenuanti generiche, riconosciute dal giudice della cognizione, fattore positivo incidente ai fini della determinazione ex art. 133 cod. pen. dell’entità della pena. Tale modo di procedere non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di quantificazione della pena, a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, [...], Rv. 279316 -01; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280216 - 01). 2 In argomento si è pronunciato il massimo consesso nomofilattico, affermando che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, [...], Rv. 282269; Sez. U., n. 7930 del 21/4/1995, [...], Rv. 201549 – 01): il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi, in modo tale da consentire di verificare che siano stati rispettati il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., e non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 2021, Pizzone, cit.). In disparte il rilevato deficit motivazionale, l’applicazione, a titolo di aumento in relazione al delitto al capo 27), di una pena detentiva di mesi sei di reclusione, superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione, pari a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, si pone in contrasto con il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268735 - 01). Fondatamente il ricorrente ha altresì censurato l’inclusione nell’aumento di pena detentiva, irrogato per ciascuno dei reati satellite, di una quota rispondente alla conversione dell’incremento per la pena pecuniaria applicata, modus operandi che disattende l’indicazione delle Sezioni Unite questa Corte, pur richiamate dal giudice di merito, secondo cui «se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l’aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave» (così, in parte motiva, Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, [...], Rv. 273751 - 01).
3. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata relativamente agli aumenti della pena rideterminata in continuazione, con rinvio al Tribunale di Pavia, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), per nuovo esame da svolgere in conformità ai principi esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente agli aumenti della pena rideterminata in continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pavia. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN SC SE 3