Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7928 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 07 92 8/03 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 9039/2000 Cristarella Oresta Dott. Francesco Cons.Relatore Cron. 17380 Dott. Massimo Consigliere Rep. Dott. Nino Ud. 10 dicembre 2002 ConsigliereSotgiu Dott. Simonetta Ceccherini Consigliere Dott. Aldo OGGETTO ha pronunciato la seguente: Imposte indirette SENTENZA concessioni governa- sul ricorso proposto il 26 aprile 2000 da: -in persona del legale rappresentante MO SE tive / iscrizione nel Rossfin S.p.A. - registro delle imprese. rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Leonardo Mangione di Pordenone e dall'avv. Valeria Mazzarelli, presso la quale ultima selettivamente domicilia in Roma, alla via Do- natello, n. 71 ricorrente
contro
Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 intimato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 512 del 25 6546 proc. n. 9039/2000 R.G. giugno/9 agosto 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 di- cembre 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per la ricorrente l'avv. Leonardo Mangione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto de Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo di ricorso con assorbimento del 2°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di ricorso della Rossfin S.p.A., il Presidente del Tribunale di Trieste ingiungeva al Ministero delle finanze il pagamento in favo- re della società della somma complessiva di L. 60.000.000, riscossa dall'amministrazione finanziaria, in violazione dell'art. 10 della di- rettiva C.e.e. n. 335/69, quale tassa di concessione governativa per il ON) 3 mantenimento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese negli anni dal 1987 al 1992, nonché degli interessi legali su tale im- porto dalla data dei singoli versamenti. Il Ministero si opponeva al decreto, eccependo, in via gradata: a) il difetto delle condizioni legittimanti l'emissione del decreto ingiunti- vo;
b) l'incompetenza territoriale del giudice adíto, in quanto compe- tente alla riscossione delle tasse sulle concessioni governative era l'Ufficio del registro di Roma;
c) l'improponibilità dell'azione per il mancato previo esperimento del sistema di ricorsi amministrativi previsto dall'art. 11, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641; d) la decadenza della contribuente dall'azione ai sensi dell'art. 13, d.p.r. n. 641/72 cit., per non essere stata reclamata la restituzione delle tasse annuali proc. n. 9039/2000 R.G. 2 entro il triennio dal loro versamento;
e) l'infondatezza della pretesa, rientrando la tassa nell'ambito dei diritti di carattere remunerativo, di cui all'art. 12, della medesima direttiva invocata dalla società. Con sentenza del 6 agosto 1997 l'opposizione era parzialmente ac- colta dal tribunale, che revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento della somma di L. 59.500.000 in favore della società, oltre che degli interessi legali dalla domanda al saldo. La decisione, appellata dal Ministero, che riproponeva l'eccezione di decadenza della contribuente dall'azione per il rimborso e deduceva l'applicabilità alla fattispecie degli interessi nella misura prevista da- gli artt. 5 ed 1, 1. 26 gennaio 1961, n. 29, e, in via incidentale, dalla società, che chiedeva il riconoscimento della decorrenza degli inte- OM ressi dalla data dei singoli pagamenti o, in subordine, da quella dell'istanza di rimborso, era riformata il 25 giugno/9 agosto 1999 dalla Corte d'appello di Trieste. Premesso che l'istanza di rimborso non era stata presentata tempesti- vamente quanto alla tassa corrisposta per l'anno 1987, il giudice di secondo grado riduceva a L. 55.000.000 la somma di cui l'appellante principale era tenuta al rimborso e, preso atto della nuova disciplina dettata dall'art. 11, 1. 23 dicembre 1998, n. 448, disponeva che l'importo liquidato fosse maggiorato degli interessi nella misura e con la decorrenza previsti dalla norma sopravvenuta. La società ricorreva con due motivi per la cassazione della sentenza e l'intimato Ministero delle finanze non resisteva nel giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE proc. n. 9039/2000 R.G. 3 La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., per falsa applica- zione dell'art. 11, 1. 23 dicembre 1998, n. 448, e per difetto di moti- vazione, atteso che la misura degli interessi prevista da tale norma nel caso di rimborso della tassa per l'iscrizione nel registro delle im- di prese violerebbe il principio, che vieta, in caso azioni di ripetizione fondate sulla violazione del diritto comunitario, la corresponsione di interessi inferiori a quelli previsti nell'ipotesi di analoghe azioni fon- date su violazioni del diritto interno. La doglianza è fondata. La Corte di giustizia Cee con la sentenza del 10 settembre 2002 (cau- se riunite C 216/99 e C 222/99) ha affermato che "il diritto comunita- rio osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la re- ON stituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comuni- tario da una sentenza della corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguar- danti specificamente detto tributo e che siano meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restitu- zione del tributo di cui trattasi". In particolare, facendo riferimento alle modalità di calcolo degli inte- ressi previsti dall'art. 11, 3° co., 1. n. 448/98, ha asserito che il giudi- ce nazionale deve disapplicare tale norma, ove abbia accertato che la stessa sia meno favorevole a quella applicabile alla restituzione delle altre tasse di concessione della stessa natura. L'efficacia vincolante per il giudice italiano del contenuto decisorio proc. n. 9039/2000 R.G. 4 delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, comporta, dun- que, che la sentenza impugnata, che di tale norma ha fatto applica- zione senza preventivamente apprezzarne i possibili riflessi negativi sul diritto attribuito al contribuente dall'ordinamento interno, debba A essere cassata con rinvio. Il giudice di merito dovrà valutare, infatti, se nella specie, la discipli- na dettata dall'art. 11, cit., si configuri in concreto per il creditore pregiudizievole rispetto a quella ordinaria od a quella speciale dettata dagli artt. 5 ed 1, 1. 26 gennaio 1961, n. 29 (norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e imposte indirette sugli affari) e, in caso positivo, dovrà stabilire quale di queste ultime due sia in concreto applicabile (cfr. sul punto: Cass. civ., sez. I, sent. 29 agosto 1998, n. 8651; Cass. civ., sez. I, sent. 25 giugno 1998, n. 6296). Resta assorbito l'esame del secondo motivo, con il quale la ricorrente ha sollevato, in via subordinata, questione di illegittimità dell'art. 11, 1. n. 448/98, per violazione degli artt. 3, 53, 97, 101, 102, 104 e 113 Cost.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 10 dicembre 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo dott. Francesco Cristarella Orestano mase т ев Окт دون IL CANCELLIERE C1 1 Osvaldo Ascanio proc. n. 9039/2000 R.G. 5