Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6757 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA I06 7 5 7 /0 2 Aula A Im nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro composta dei seguenti Magistrati: Presidente R.G.n.17577/1999 dr. Vincenzo Mileo Consigliere Cron. 13217 dr. Michele De Luca Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud.30.01.2002 dr. Attilio Celentano Consigliere dr. Pasquale Picone ha pronunziato la seguente SENTENZA ell sul ricorso proposto da: ND LA nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dal- l'avv. Ulderico Iacopini, ed insieme a lui eletti- vamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Clau- dio Netti in Roma alla via G. Cesare n. 71, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi p.a., con sede in Roma alla piazza della Croce Rossa n. 1, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, nella qualità - 1 . - 413 di procuratore speciale in virtù dei poteri conferiti con procura per atto del notaio dr. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999 rep. 56911, elettivamente domi- ciliata in Roma alla via Santa Maria Mediatrice n. 1 nello studio dell'avv. Federico Bucci, che la rappre- senta e difende per procura speciale in calce al
contro
- ricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ma- - 13 maggio 1999, n. 177/99, cerata in data 14 aprile n. 55/1997 R.G.C.; При ле udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 30 gennaio 2002; udito il P.M; in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Carlo Destro, che ha concluso per l'accogli- mento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. - 2 - 1 Svolgimento del processo. • Con ricorso depositato in data 29 dicembre 1993 al Pretore di Macerata in funzione di G.d.L. la signora LA BR, premesso di essere dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. (in servizio presso la stazione di Urbisaglia) con la qualifica di Assistente di Stazione e di aver svolto in modo continuativo le mansioni superiori di Primo Tecnico in relazione al periodo dal 17 giugno 1992 al 16 gennaio 1993 in sosti- tuzione del titolare dell'impianto sig. IN;
di aver richiesto alle Ferrovie il riconoscimento del pro- filo superiore, che le era stato negato, mentre per крим l'espletamento di tali mansioni, resosi definitivamente ini- doneo il lavoratore che la ricorrente aveva sostituito, 1'Ente aveva reperito altro personale presso altro impianto, facendo in modo che la stessa cessasse lo svolgimento delle suddette mansioni, tutto ciò premesso conveniva in giudizio il datore di lavoro per ottenere l'inquadramento nel profilo superiore con effetto ex tunc, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, con rivalutazione monetaria ed interessi. Si costituiva in giudizio l'ente Ferrovie dello Stato s.p.a. eccependo, in via preliminare, che nel periodo per cui è pro- cesso il fabbisogno organico della fermata ferroviaria (non già stazione) di Urbisaglia prevedeva un posto di primo tecnico 3 di stazione e tre posti di assistenti di stazione, tutti regolarmente coperti da agenti con le qualifiche professio- nali richieste dal posto occupato%;B che quindi nessuna va- canza c'era mai stata. Con sentenza depositata in data 18 agosto 1997 il Pretore ritenendo di Macerata accoglieva integralmente la domanda, che la comunicazione della precarietà e della tempestività dell'adibizione a mansioni superiori e del nominativo del lavoratore sostituito non potesse non essere preventiva, a nulla rilevando l'impedimento addotto dalla società che, nel caso di specie, non avrebbe fornito nemmeno una comuni- fund cazione(preventiva) informale, talchè dichiarava il diritto della ricorrente al riconoscimento delle mansioni di grado superiore con decorrenza dal 17 giugno 1992 e condannava le Ferrovie dello Stato al pagamento delle differenze retributi- ve e degli accessori. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ferrovie dello Stato s.p.a., ribadendo le argomentazioni già esposte nel giudizio di primo grado al fine di ottenere la ri- forma dell'impugnata sentenza, previa eventuale rinnovazione dell'istruttoria espletata in primo grado. Si costituiva in giudizio la BR, che chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del grado di giudizio. - 13 maggio 1999 il Tribunale di Con sentenza in data 14 aprile 4 Macerata, in totale riforma dell'impugnata sentenza, ri- gettava la domanda della BR intesa all'accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica corrispondente alle mansioni superiori di primo tecnico e compensava per intero tra le parti le spese dei due gredi del giudizio. Il Tribunale di Macerata accoglieva l'appello per i seguenti motivi:
1. la mancata previsione di una sanzione alla violazione del- l'obbligo di cui all'art. 29, punto 4 CCNL, deve portare alla semplice "applicazione dell'art. 2103 c.c. che non pone alcun obbligo di comunicazione formale o preventiva";
2. dal 5 ottobre 1992 al 16 gennaio 1993 la BR avrebbe effettuato solo n. 68 gg.: la stessa quindi non ha maturato il -"Эрим periodo previsto di gg. 180 ex art. 29, lettera b ed i 90 gg. prescritti ex art. 29 lettera c CCNL. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 24 settembre 1999, la BR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'ente intimato ha resistito con controricorso notificato il 22 ottobre 1999. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (art. 360 n. 3 c.p.c.) e vizi di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in riferimento al CCNL - 5 - Ferrovieri 1° gennaio 1990 31 dicembre 1992 (A. art. 29 spe punto 4, B. art. 29, punto 3 lettera b, C. art. 29 punto 3 lettera c), la ricorrente deduce la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e vizi della motivazione in relazione ai punti predetti, sostenendo che: 1'interpretazione dell'art. 29 offerta dal Tribunale si tradurrebbe in una "abrogazione" di fatto della norma in questione;
il dipendente sostituito sarebbe stato assente oltre il - previsto dalla contrattazione termine massimo di 180 gg. dovendo computarsi anche il periodo di malattia;
collettiva - il Tribunale avrebbe dovuto computare anche i riposi ed i riposi compensativi ai fini della verifica della sussistenza di una sostituzione durata oltre i 90 gg. previsti dall'art. 29, comma 3, lett. c, in caso di missione del sostituto. Con il secondo motivo, denunziando omessa motivazione circa il comportamento delle F.S. a decorrere dal 17 gennaio 1993 (art.360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente deduce che il Tribunale ha ignorato la circostanza che le F.S. avevano disposto che le mansioni superiori venissero svolte da altro dipendente, non appena ricevuta la lettera con la quale la signora BR chiedeva il riconoscimento della superiore qualifica. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia vizio di motivazio- ne circa l'omesso esame di ammissione di mezzi istruttori su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). - 6 - Osserva la Corte che è infondato il primo motivo. Il CCNL di settore vigente tra le parti all'epoca dei fatti di causa (1.1.1990-31.12.1992) prevede all'art. 29 comma 4 l'obbligo per il datore di lavoro di dare al dipendente sostituto notizia dei motivi della sua adibi- zione a mansioni superiori e di comunicargli per iscritto il nominativo del dipendente sostituito, ma non ha ripro- dotto la specifica sanzione dell'assegnazione definitiva alle mansioni superiori che invece l'art. 41 del previgen- te CCNL aveva previsto. Come è noto, la giurisprudenza formatasi proprio sull'in- terpretazione dell'art. 41 del citato contratto collettivo ND aveva sottolineato come "la disposizione contrattuale co- stituisce una coerente specificazione della regola generale dettata dall'art. 2103 c.c. della corrispondenza delle man- sioni di fatto a quelle proprie della qualifica e della c.d. promozione automatica, espressione diretta della tutela della professionalità del lavoratore contro abusi da pante del datore di lavoro e dell'unica eccezione prevista dalla norma codicistica costituita, appunto, dall'intrinseca pre- carietà dell'adibizione a mansioni superiori insita nell'esi- genza di ricoprire il posto di lavoro che resta attribuito al suo originario titolare per tutta la durata della sua assenza consentita dalla legge o dal contratto" (Cass. n. 7874 del 22. 8.1997; m. 3586 del 7.4.1998). --7. - Rileva peraltro il Tribunale che la mancata previsione di una qualche sanzione alla violazione dell'obbligo di cui all'art. 29 da parte del successivo CCNL è dato in- controveribile, del quale l'interprete deve tener comto. Secondo l'interpretazione del Tribunale, nel silenzio del contratto collettivo nazionale di lavoro è chiaro che deve essere applicata la disciplina generale di cui all'art. 2103 c.c., che non pone alcun obbligo di comunicazione formale o preventiva al datore di lavoro, come del resto ribadito anche dalla Suprema Corte. E' palese dunque la volontà delle parti, secondo il Tribu- nale, di non prevedere più quella automatica sanzione in caso di inadempimento del detto obbligo formale. E, mon sussistendo nell'interpretazione della norma collettiva alcuna violazione di canoni ermeneutici da parte del Tribu- nale, tale interpretazione resta immune da censure in sede di legittimità. Essendo incontroverso e documentalmente provato che l'assegna- zione della BR allo svolgimento delle mansioni superio- ri avvenne per sostituire il collega IN assente per ma- lattia (e quindi com diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 2110 c.c.), correttamente si osserva che il perio do dal 18.6.1992 al 29.9.1992 mon può essere utilmente invocato dalla ricorrente, come ritenuto dal Tribunale. Per quanto riguarda il periodo successivo (dal 30.9.1992 al 8 - - 16.1.1993), osserva il giudice del gravame che dalla do- cumentazione agli atti risulta che la BR fu assegnata allo svolgimento delle mansioni già espletate dal Pettina- ri, assegnato per motivi di salute a mansioni ridotte per giorni 90 (con decorrenza dal 5.10.1992), ed in "tra- sloco temporaneo" presso il polo amministrativo di Macera- con parziale utlizzazione presso l'impianto di Urbi ta - saglia in giorni stabiliti. Essendo stata assegnata la BR alla sostituzione del -IN in tale periodo per giorni 68 come dalla do cumentazione prodotta dalle parti -, correttamente i giudici di appello hanno escluso che la BR abbia maturato il diritto all'inquadramento nel profilo superiore sotto il profilo dell'art. 29 del CCNL. Ed inveno, con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b), del dipendente temporaneamente non i- doneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo di appartenenza per un periodo non superiore a 180 gioni nell'anno solare, la BR non ha maturato tale diritto. Ma neppure tale diritto la BR ha maturato, con riferi- mento all'ipotesi di cui alla lettera c), di dipendente ope- rante presso altro impianto a seguito di missione - come il datore di lavoro qualifica il cd. trasloco temporaneo la cui durata non ecceda i 90 giorni. E' infondato il secondo motivo. La BR assume, come si è detto, che le F.S. avevano disposto che le mansioni su- 9 periori venissero svolte da altro dipendente, non appena micevuta la lettera con la quale la medesima chiedeva il riconoscimento della superiore qualifica, e che il Tribu- nale aveva ignorato tale circostanza. Ma trattasi di mere affermazioni, il cui contenuto è in Provvediment consistente. Il comportamento delle F.S. ha comportato il subentro di un nuovo Titolare con la qualifica professionale di Primo Tecnico di Stazione, e di ciò la BR non può dọ- iridoneità lersi, stante la mar enza dei presupposti per il riconosci- export, ove five emis༡:༢ སྤྱི་ཕེ;Inal senso mento dello svolgimento di mansioni lizzato per la prebera line 28 Lea th e denunzia Infondato è infine il terzo motivo. La ricorrente l'omesso esame di ammissione di mezzi istruttori, ma la censura non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso, non risultando dedotti specifici capi di prova testimoniale, atti a contrastare le risultanze probatorie acquisite dai giudici di merito, e ad evidenzione specifici profili decisori oppotti - Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002. Il Presidente cenzo Mileo)(dr. Vincer معه محمد - 10 - IL CANCELLIEREGhillie Depositato in Cancelleria 10 MAG. 2002 oggi, IL CANCELLI E T R O C Il Consigliere estensore Figurelli) "Jato Full"(dr. Donato A D L E L L G E G E 1 8 1 - N 3 8 - 9 : 7 3 I A I R S D I . L T I D N E T R T O 1 ' 0 A E L S O I U R C A T S G , I D R , I O E N T A S P A S B S A E L O I D T N B T M A O E D L , I A P E D I O S S E 11. -