Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2008, n. 13556
CASS
Sentenza 7 marzo 2008

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Massime1

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali richiesti, ex art. 5, commi secondo e quarto D.Lgs. n. 114 del 1998, per l'esercizio di attività commerciali omettendo - ancorché il modulo sottoscritto indichi esplicitamente tutte le ipotesi ostative e tutti gli avvertimenti per il caso di falsità - di avere subito una sentenza di applicazione della pena per delitto (nella specie ricettazione), in quanto le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" e, d'altro canto, l'atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati e a produrre specifici effetti.

Commentario1

  • 1Autocertificazione di assenza di condanne penali (Cass., 48681/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019

    Non si può autocertificare l'assenza di condanne, neppure in conformità al certificato penale, se si è stati destinatari di un decreto penale di condanna con il beneficio della non menzione e quindi non riportato nel casellario giudiziale. Cfr., per maggiori informazioni, le nozioni introduttive sul funzionamento del casellario giudiziale: http://www.canestrinilex.com/risorse/condanne-penali-fedina-penale-visura-nozioni-introduttive/ (con modelli). Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 13 ottobre - 24 novembre 2014, n. 48681 Presidente Lombardi - Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 2.4.2013 la corte di appello di Genova, in riforma della sentenza con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2008, n. 13556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13556
Data del deposito : 7 marzo 2008

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