Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali richiesti, ex art. 5, commi secondo e quarto D.Lgs. n. 114 del 1998, per l'esercizio di attività commerciali omettendo - ancorché il modulo sottoscritto indichi esplicitamente tutte le ipotesi ostative e tutti gli avvertimenti per il caso di falsità - di avere subito una sentenza di applicazione della pena per delitto (nella specie ricettazione), in quanto le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" e, d'altro canto, l'atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati e a produrre specifici effetti.
Commentario • 1
- 1. Autocertificazione di assenza di condanne penali (Cass., 48681/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
Non si può autocertificare l'assenza di condanne, neppure in conformità al certificato penale, se si è stati destinatari di un decreto penale di condanna con il beneficio della non menzione e quindi non riportato nel casellario giudiziale. Cfr., per maggiori informazioni, le nozioni introduttive sul funzionamento del casellario giudiziale: http://www.canestrinilex.com/risorse/condanne-penali-fedina-penale-visura-nozioni-introduttive/ (con modelli). Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 13 ottobre - 24 novembre 2014, n. 48681 Presidente Lombardi - Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 2.4.2013 la corte di appello di Genova, in riforma della sentenza con …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2008, n. 13556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13556 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 07/03/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1118
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 004858/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto dal:
1) FE ALEXANDER, N. IL 25/06/1964;
avverso SENTENZA del 27/10/2006 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FE Alexander, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, in data 27.10.06, confermativa di quella emessa dal Tribunale di Trento, il 22.9.05, con la quale è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di falso ideologico nella autocertificazione presentata il 13.2.03 al Comune di Trento per attestare il possesso dei requisiti morali richiesti per lo svolgimento di attività commerciale, come previsto dal D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 5, commi 2 e 4. A seguito di una verifica a campione era invece risultato che nei confronti dell'FE era stata emessa dal Pretore di Bolzano - sezione distaccata di Silandro, in data 2.2.99, una sentenza applicativa di pena, ex art. 444 c.p.p., per il reato di ricettazione, comportante il divieto di esercizio di attività commerciale per la durata di cinque anni. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), ed e), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 483 c.p., in relazione al D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 5, poiché la dichiarazione dell'imputato di non aver riportato sentenza di condanna per il reato di ricettazione risultava corrispondente a verità, dal momento che la sentenza di patteggiamento non può essere ritenuta una sentenza di condanna poiché - come affermato anche dalle Sezioni unite (26.2.97) - non contiene un accertamento completo sulla sussistenza del fatto-reato e sulla sua effettiva riferibilità ad un deERminato soggetto.
Erroneamente pertanto la corte di appello aveva ritenuto di inERpretare il ERmine "equiparazione" usato dal legislatore in sede di modifica dell'art. 445 c.p.p., nel senso di assoluta coincidenza ed identificazione tra la sentenza di condanna dibattimentale ad una pena e l'applicazione di una pena da parte del giudice del patteggiamento.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, e art. 483 c.p., per non avere di giudici di appello - nell'equiparare l'autocertificazione all'atto pubblico - considerato che è il privato a formare in prima persona l'attestazione che vede la pubblica amministrazione come mera destinataria finale della stessa, per cui insussistente deve ritenersi la violazione dell'art. 483 c.p., per non avere l'attestazione stessa natura di atto pubblico.
Con il ERzo ed ultimo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), per mancanza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, essendosi sul punto i giudici ERritoriali limitati a richiamare il contenuto letERale della autocertificazione recante la dizione "il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false...comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste...", laddove andava invece considerato che all'imputato era stato richiesto di dichiarare se aveva riportato una sentenza di condanna, senza fornirgli alcuna indicazione in merito e senza accenno alcuno alle sentenze di patteggiamento e l'Ho ER era consapevole di non essere stato condannato, ma di aver patteggiato la pena oggetto di applicazione da parte del giudice, mentre nel proprio certificato penale richiesto ai fini privati non era riportata alcuna annotazione e non gli era stata inoltre applicata alcuna sanzione accessoria.
Si chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente altro non fa che reiERare le doglianze già poste a base dei motivi di appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, la quale ha evidenziato, con un ragionamento logico ed immune da vizi censurabili in questa sede, che l'FE ha rilasciato una autocertificazione al Comune di Trento, allegata alla comunicazione di subingresso del punto vendita della s.r.l. Fifth
Avenue, di via Brennero 30, in Trento, in cui ha falsamente attestato il possesso dei requisiti morali previsti dal D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 5, commi 2 e 4, in tal modo dichiarando,
contrariamente al vero, di non aver mai riportato condanna a pena detentiva per il reato di ricettazione, con sentenza passata in giudicato.
E ciò - ha sottolineato la corte ERritoriale - pur essendo presenti nel foglio sottoscritto tutte le indicazioni esplicative dei contenuti di riferimento (in particolare, proprio il reato di ricettazione come ipotesi ostativa) e tutti gli avvertimenti circa le conseguenze penali in caso di false dichiarazioni.
Non può pertanto, in tale situazione, farsi questione, ai fini di poER escludere il dolo del reato di falso, la circostanza che l'imputato abbia potuto equivocare circa la qualificazione della sentenza di patteggiamento come sentenza di condanna ovvero sulle risultanze del certificato penale di cui era in possesso. Ribadito, infatti, come l'odierno ricorrente abbia avuto contezza certa dei reati ostativi all'esercizio di attività commerciale, senza che si facesse distinzione circa la tipologia della sentenza di condanna, non può sostenersi che l'FE non avesse coscienza e volontà di dichiarare il falso neanche con riferimento al possesso,da parte dell'imputato, del certificato penale con la dicitura "nulla", dal momento che nel certificato penale rilasciato a richiesta del privato non figura la condanna, a pena patteggiata, per il reato di ricettazione (secondo quanto prevede l'art. 689 c.p.p., comma 2) - condanna che l'FE era pienamente consapevole di aver riportato - che invece non può non figurare nel certificato penale per ragioni di giustizia, acquisito dall'autorità amministrativa destinataria della attestazione di cui all'autocertificazione. Ed allora, rilevato che il delitto di falsità ideologica commessa dal privato sussiste in quanto l'atto, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, è destinato, come nella specie, a provare la verità dei fatti attestati e ad esso sono ricollegati specifici effetti (v. Cass. sez. 6^, 7 luglio 2004, n. 49989, in C.E.D. Cass.n. 230588); che il dolo integratore del delitto di falsità
ideologica, di cui all'art. 483 c.p., è costituito dalla volontà cosciente di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero;
che la sentenza di condanna a pena patteggiata è equiparata a una pronuncia di condanna (v. Sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781, in C.E.D. Cass. n. 235518), va ribadito l'orientamento giurisprudenziale di questa Sezione (v. sent. n. 676 del 12.2.08, ric. Pratis) secondo cui il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, prevede che gli stati e le qualità personali sono comprovati con dichiarazioni sostitutive della pubblica certificazione e l'art. 76 dello stesso decreto, dopo aver precisato che le dichiarazioni mendaci sono punite a norma del codice penale, stabilisce che, ai fini penali, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46 "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale", per cui risulta evidente come il legislatore abbia da un lato inteso riconoscere ai cittadini la facoltà di attestare personalmente, con dichiarazioni sostitutive delle certificazioni pubbliche, i dati risultanti dall'anagrafe o da altri pubblici registri, ma abbia dall'altro anche inteso responsabilizzarli, con la previsione che ai fini penali le dichiarazioni sostitutive sono considerate in ogni caso come rese a un pubblico ufficiale. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2008