Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1999, n. 3826
CASS
Sentenza 16 aprile 1999

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Massime1

L'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, nel prevedere la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio che derivino da talune situazioni obiettive impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata, ecc.), ai fini dell'esclusione dei periodi stessi in sede di verifica dei requisiti contributivi previsti a taluni fini e, in particolare, del requisito del prescritto numero di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità, è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili, senza che sia necessario - sempreché sussista una posizione assicurativa - che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro in atto correlativamente sospeso. Conseguentemente, nel caso in cui la mancata maturazione del requisito contributivo cosiddetto specifico (contribuzione nel quinquennio precedente la domanda) per il pensionamento di invalidità sia imputabile all'infermità da cui è affetto l'assicurato (nella specie dall'aggravarsi di un'oligofrenia, ), deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo generico.

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  • 1Le prestazioni previdenziali d'invalidità e inabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 agosto 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1999, n. 3826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3826
Data del deposito : 16 aprile 1999

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