Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, nel prevedere la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio che derivino da talune situazioni obiettive impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata, ecc.), ai fini dell'esclusione dei periodi stessi in sede di verifica dei requisiti contributivi previsti a taluni fini e, in particolare, del requisito del prescritto numero di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità, è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili, senza che sia necessario - sempreché sussista una posizione assicurativa - che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro in atto correlativamente sospeso. Conseguentemente, nel caso in cui la mancata maturazione del requisito contributivo cosiddetto specifico (contribuzione nel quinquennio precedente la domanda) per il pensionamento di invalidità sia imputabile all'infermità da cui è affetto l'assicurato (nella specie dall'aggravarsi di un'oligofrenia, ), deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo generico.
Commentario • 1
- 1. Le prestazioni previdenziali d'invalidità e inabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 agosto 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1999, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n^17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIANO MANNA, MARIO POTI, GIORGIO STARNONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'GO EP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONELLI n^0047, presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'GO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANTALEO D'AMATO, giusta delega in atti.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 578/96 del Tribunale di TRANI, depositata il 20/07/96, R.G.N. 3686/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica ,udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Inps non ha concesso l'assegno di invalidità al Sig. EP D'NO per carenza del requisito contributivo specifico, avendo egli nel quinquennio anteriore alla domanda amministrativa 28 contributi in luogo dei 146 necessari.
Egli ha fatto quindi ricorso al Pretore che ha rigettato la domanda.
Il Tribunale di Trani, con sentenza del 20.7.96, ha rilevato che il sig. D'NO, privo del requisito contributivo specifico, possedeva, tuttavia, quello generico (cinque anni dalla costituzione del rapporto assicurativo).
La maturazione del requisito specifico gli era stata impedita per fatto non a lui imputabile a causa dell'aggravarsi di un'oligofrenia che nel periodo utile per il requisito stesso gli aveva impedito ogni attività.
Secondo il Tribunale in tale situazione operava il c.d. principio di neutralizzazione - volto a consentire al lavoratore che incolpevolmente non abbia potuto prestare l'attività lavorativa una tutela previdenziale minima - che consentiva di non tener conto del requisito specifico, valorizzando, invece, ai fini pensionistici, il requisito contributivo generico.
L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo.
Il sign. D'NO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unica complessa censura l'Istituto previdenziale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 r.d.l. 636/1939 sostituito dall'art. 2 l. n. 218 del 1952, dell'art. 2697 c.c. nonché degli art. 1 e 4 n. 222 del 1984; vizi di motivazione ed imputa al Tribunale:
a- a fronte della eccepita carenza del requisito contributivo specifico l'assicurato, come era suo onere, avrebbe dovuto provarne l'esistenza; il Tribunale, anziché prendere atto del mancato assolvimento di tale onere, ha deciso in analogia con quanto disposto dall'art. 37 l. 818/57;
b - la neutralizzazione del quinquennio anteriore alla domanda amministrativa era stata ritenuta impropriamente possibile dal Tribunale il quale, in via analogica, aveva fatto applicazione di una norma speciale che ha come presupposto la costanza del rapporto di lavoro dipendente (una delle ipotesi è quella riportata alla lettera d) in cui viene dichiarata l'esclusione del computo dei periodi di malattia comprovati con certificato rilasciato da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedono i 180 giorni); il D'NO non aveva esercitato, invece, alcuna attività per effetto della infermità da cui era stato affetto.
Rileva la Corte che la censura, sebbene articolata nella predetta maniera, si incentra, in realtà, sulla non corretta applicazione, da parte del Tribunale, di una norma speciale, dettata per una specifica ipotesi, che non poteva, perciò, trovare applicazione, per via analogica, ad una fattispecie ontologicamente diversa, costituita dalla mancanza dello stesso rapporto di lavoro - e non dalla sua sospensione - come nell'ipotesi regolata dalla norma stessa.
La censura è infondata.
L'art. 37 del dpr. 818 del 26 aprile 1957, che disciplina la c.d. neutralizzazione dei contributi dispone, per quel che rileva nella presente sede, che:
I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5 della legge 4 aprile 1952 n. 218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due commi dell'art. 15 del presente decreto. Allo stesso modo vanno considerati:
A) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950 n.860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951 n. 394;
B) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non sono protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;
C) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;
D) i periodi di malattia, comprovati con certificato riconosciuto da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56 lett. a) punto 2 del reggio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827. I periodi indicati nel comma precedente sono parimente esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9 n. 3 lett. B) sub. ord. 3 e dall'art. 13 sub art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218 per il diritto alla pensione di invalidità e per i superstiti...":
La Corte rileva che tale norma - lungi dall'avere carattere speciale - detta regole di portata generale, sebbene derogatorie rispetto alle ipotesi normali in cui si richiede una perfetta corrispettività fra versamenti contributivi e prestazione previdenziale erogata all'assicurato.
Essa è infatti proprio diretta a spezzare il predetto nesso di sinallagmaticità, che, ove operasse - indiscriminatamente - nella sua pienezza, sarebbe improprio in un sistema previdenziale basato sulla tutela del lavoratore a fronte di eventi che ne riducano o eliminino le capacità reddituali: comportando la perdita della prestazione previdenziale anche quando il versamento contributivo non avvenga per ragioni non imputabili al lavoratore assicurato. Come questa Corte ha rilevato in altre decisioni attinenti alla c.d. neutralizzazione del periodo contributivo utile per ottenere la prestazione previdenziale, la norma è espressione di un principio generale del sistema previdenziale inteso ad impedire che il lavoratore perda la prestazione stessa allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni non a lui imputabili (sent. n. 1507 del 15 settembre 70, 765 del 24 gennaio 92. Non può, pertanto, limitarsi l'incidenza del meccanismo di neutralizzazione, come pretende l'INPS, alle sole ipotesi in cui la carenza contributiva intervenga nel corso di un rapporto di lavoro che rimane sospeso per uno degli eventi tipici prima indicati. Le ipotesi esaminate rappresentano, appunto, solo, una tipicizzazione delle cause incolpevoli che non consentono il versamento contributivo nel quinquennio utile per l'attribuzione della prestazione previdenziale, nell'ambito del principio di irrilevanza delle carenze contributive non imputabili al lavoratore assicurato.
Per il quale - affinché trovi applicazione il principio stesso - è sufficiente che esista solo una posizione assicurativa. Il Tribunale, ritenendo che della neutralizzazione potesse anche beneficiare il lavoratore che, "per causa a lui non imputabile", nel quinquennio relativo al c.d. requisito specifico non avesse il numero dei contributi utili per la erogazione della prestazione previdenziale (per la quale esisteva il requisito contributivo), non ha fatto applicazione analogica di una norma "speciale", ma ha - correttamente - applicato un "principio generale" del vigente regime previdenziale.
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999