Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 019 8 9 /0 1 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 16168/98 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron. 4169 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere - Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Ud.01/12/00 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE" SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig FEB. 2001 per diritti INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 112 IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta CG069339 delega in atti;
- ricorrente -
contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA NATI GIULIANO, 27, presso lo studio dell'avvocato DEL 2000 G.G. BELLI 5159 ROSSO GABRIELLA, che lo rappresenta e difende, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 196/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 23/06/98 R.G.N. 80/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 16168/98 ud. 1 dicembre 2000 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza in data 14-19 gennaio 1998 il Pretore del lavoro di Firenze condannava l'INPS, oltre che a rifondere all'attore AN AT le spese del grado, a ricostituirgli la posizione contributiva per il periodo 8 aprile 1965 29 luglio 1988 "con moltiplicazione secondo il coefficiente di cui all'art. 13, comma 8° 1. 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni" e ad erogargli le conseguenti differenze della pensione di titolarità dal 1° agosto 1988, oltre interessi di legge. Osserva in particolare il pretore che il AT era stato dipendente della Srl Fonderia FOMAR-GHISA, presso lo stabilimento di Marrati, dall'8.4.1965 al 29.7. 1988 ed era stato esposto a rischio professionale per inalazione di polveri di amianto;
lo stesso dall'1.8.1988 usufruiva di pensione liquidata dall'INPS. Successivamente con ricorso depositato in data 5 marzo 1988, l'Istituto ha impugnato la decisione di cui ha chiesto la riforma con rigetto dell'originaria richiesta attrice. L'appellato si è costituito resistendo e concludendo per la reiezione del gravame. Il Tribunale con sentenza del 17-23 giugno 1998 ha rigettato l'appello dell'INPS, condannandolo alle spese del grado. 3 Contro tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'INPS con un unico motivo. Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunciando violazione dell'art.13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificati dall'art.1 d.l. 5 giugno 1993 n.169, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1993 n. 271 (in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), deduce che la lettera della norma citata, la quale parla di "lavoratori" e utilizza espressioni come "trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato" (che è il titolo dell'art. 13 cit.), il contenuto dei lavori preparatori e la considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore inducono a ritenere che i benefici ivi previsti sono funzionalmente preordinati al raggiungimento del requisito dell'anzianità assicurativa e contributiva necessaria per accedere alla pensione da parte dei lavoratori coinvolti nei programmi di riconversione e ristrutturazione aziendale, per cui la rivalutazione dei periodi lavorati con provata esposizione all'amianto non può che riguardare esclusivamente i lavoratori occupati al momento della entrata in vigore della legge.
2. Il ricorso fondato nei limiti che seguono. 4 La Corte si è già pronunciata sulla questione con numerose decisioni (Cass. 7 luglio 1998 n. 6605, 7 luglio 1998 n.6620, 28 luglio 1998 n. 7407 e altre successive conformi, tra cui, da ultimo, sent. 10 agosto 2000 n.10557), le quali hanno ritenuto che l'art.13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.1 d.1. 5 giugno 1993 n.169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto compete ai "lavoratori" e non invece a coloro che, al momento della entrata in vigore della legge n.257 del 1992 e successive modificazioni, erano titolari di pensione di vecchiaia di anzianità. Tanto, sul rilievo che, mentre scopo generale ° della legge è quello di sostenere i lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo da specifica malattia(relativo ai soggetti affetti professionale) e al comma ottavo (relativo all'ipotesi di esposizione ultradecennale) dell'art.13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia о di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o dell'attualità del rapporto di lavoro. D'altra parte - si sottolinea ancora nelle ricordate decisioni - contrastano con l'ipotesi interpretativa dell'estensione del beneficio ai pensionati di vecchiaia e di anzianità elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza 5 della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sé alla prestazione di lavoro in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art. 13. I suesposti principi in mancanza di validi argomenti che sono condivisi dal Collegio, il quale inducano a discostarsene - condivide, altresì, l'affermazione (della già citata decisione di questa Corte n.6620 del 1998) della spettanza del beneficio ai titolari di pensione ° assegno di invalidità, data la non equiparabilità della loro condizione a quella dei titolari di pensione di vecchiaia ° di anzianità. Non sembra, infatti, contestabile che i titolari di tali trattamenti di invalidità siano da considerare pur sempre "lavoratori" e non pensionati, poichè il godimento di una prestazione di invalidità (in quanto collegata a una mera riduzione e non alla perdita totale della capacità di lavoro) non preclude la continuazione dello svolgimento dell'attività lavorativa, e che anche per costoro sussista l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa. Resta da aggiungere che identico beneficio è da riconoscere ai superstiti del titolare di una pensione di invalidità quando il decesso di tale titolare sia posteriore al momento di entrata in vigore della legge n.257 del 1992 e successive modificazioni, avendo costui, in tale momento, acquisito al proprio patrimonio il diritto alla maggiorazione dalla stessa 6 esclusa, nell'opposta legge introdotta ed essendo ovviamente ipotesi di decesso anteriore alla legge suddetta, ogni possibilità di svolgimento di ulteriore attività lavorativa. Pertanto, il ricorso dell'INPS, che nega l'applicabilità della rivalutazione prevista dall'art.13 della legge n.257/92 e successive modifiche ai soggetti "già pensionati" alla data della introduzione del beneficio, è meritevole di accoglimento solo per l'ipotesi di titolarità di pensione diquanto concerne vecchiaia ° di anzianità, mentre non è condivisibile laddove sembra includere in questa espressione anche la situazione dei titolari di pensione o assegno di invalidità. Peraltro, poichè nella presente controversia non risulta di quale pensione fruisse in concreto l'attuale accertato resistente, la verifica di questo indispensabile elemento di fatto dovrà essere compiuta da altro giudice, al quale la causa, previa cassazione della impugnata sentenza va, a tal fine, rinviata. Il giudice di rinvio, indicato nella Corte d'appello di Torino, si atterrà, dunque, al seguente principio di diritto: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art.13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.1 d.1. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di 7 come pure ai pensione di assegno di invalidità, dei titolari di desta pensione superstiti sempre che, in tal caso, il decesso dei detti f.e. titolari sia successivo alla introduzione del beneficio". Il giudice di rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la anche per le spese, alla impugnata sentenza e rinvia la causa, Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente -fitore Mercutio. (Ettore Mercurio) (Giovanni Amoroso) шосе Stillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERM Depositata in Cancellaria I D oggi, 12 FEB. 2001 , A S O 0 S 1 L A 3 L . T 3 O T , 5 B R IL COLLABORATORS A I S 'A . E D L N DI C P L A S E 3 I T S D 7 N - O I G 8 S P - O N 1 M I A E 1 S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N T L S E I I S R G E I A E D L R L O E D 8