Sentenza 22 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2002, n. 10678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10678 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
06 78 /0 2 O L L O B ) E 4 E 7 E 3 . C N N A O REPUBBLICA ITALIANA , I P Z 1 I A 9 D R 9 1 T - E 1 IN NOM EL POPOLO C 1 I - 1 D 2 U I 1 LACO TES FREMA DICASSAZIONE G 9 3 E Oggetto A RISARCIMENTO DEL 6 T 4 SEZIONE SECONDA CIVILE S U T DANNO T EDIFICIO CONDO HINKLE R A -INFILTRAZIONI- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PONTORIERI Presidente R.G.N. 20823/99Dott. Franco Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 28284 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Ud. 07/03/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE FF, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SILVERIO SICA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COND VIA P ATENOLFI 33 CAVA DEI TIRRENI in persona dell'Amm.re p.t.; - intimato avverso la sentenza n. 190/98 del Giudice di pace di CAVA DE' TIRRENI, depositata il 19/09/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 370 udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Olindo -1- SCHETTINO;
udito il P.M. Generale Dott. l'inamissibilità rigetto. in persona del Sostituto Procuratore Maurizio VELARDI che ha concluso per del ricorso, in subordine per il -2- R.G.N.20823/99 Oggetto: Risarcimento del danno edificio condominiale- infiltrazioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 27-1-1997 RE IO conveniva davanti al giudice di pace di Cava dei Tirreni il condominio di Via P.Atenolfi n.33 di quella città, in persona chiedendone ladell'amministratore pro tempore, condanna al risarcimento dei danni, nella misura di lire 2.500.000, in conseguenza delle infiltrazioni di acque miste a liquami domestici verificatesi nel locale di sua proprietà. condominio si costituiva ed impugnavaIl la lamentati domanda, deducendo che i danni dall'attore erano imputabili ai lavori eseguiti sulla colonna fecale dal condomino RE FA;
chiedeva, pertanto, ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa quest'ultimo. Costituitosi in giudizio, il RE proponeva domanda riconvenzionale nei confronti del condominio, per ottenere il pagamento della "quota di coloro ai quali ugualmente competevano i lavori 2 (da lui eseguiti), contestando la propria responsabilità in ordine alla richiesta di risarcimento avanzata dall'istante per non essere dovuta dallo stesso come rilevato con l'atto di depositato" (così testualmente in costituzione sentenza). In esito all'espletata istruttoria (consulenza tecnica), il giudice adito, con sentenza depositata il 19-9-1998, ha accolto la domanda di RE IO ed ha condannato il convenuto condominio, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 1.890.000, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, e, in solido (?), alle spese del giudizio;
ha anche dichiarato compensate le spese del giudizio nei confronti del chiamato in causa. Nella parte motiva della sentenza si legge che "va rigettata la domanda riconvenzionale del chiamato in causa". Per la parte che qui interessa, il giudice di pace rigettato la domanda del terzo chiamato ha RE FA, in quanto ha ritenuto che il lavori da lui eseguiti hanno interessato semplicemente "la miglioria di godimento dello 3 stesso essendosi limitati alla riparazione delle condotte del bagno ritenendo che la causa delle infiltrazioni poteva essere la perdita da parte dei tubi del bagno. Né si è dimostrata la inutilità di tali lavori, né le argomentazioni del ctu hanno evidenziato tale situazione di guisa che non ritiene questo giudicante che i lavori eseguiti dal RE nel bagno di sua pertienza debba comportare una partecipazione dei condomini" (così testualmente in sentenza). Ricorre per la cassazione RE FA, denunciando: 1) violazione dell'art.188 c.p.c., per la mancata ammissione, da parte del giudice di pace, della prova testimoniale in ordine alla domanda dedottariconvenzionale, con riguardo alla circostanza della natura condominiale dei lavori da eseguiti dal ricorrente;
2) violazione dell'art. 91 c.p.c., per la mancata pronuncia in ordine alle spese del giudizio. L'intimato condominio non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è inammissibile. Con la citazione con cui ha promosso il presente giudizio davanti al giudice di pace di Cava dei 4 Tirreni, RE IO ha chiesto la condanna del condominio di Via P.Atenolfi n.23 al risarcimento dei danni per un ammontare di lire 2.500.000. Il convenuto si è costituito e, nel contestare la domanda, ha chiesto fondatezza della a chiamare in causa RE l'autorizzazione FA, quale responsabile dei danni lamentati dall'attore. Nel costituirsi in giudizio, il RE ha proposto, a sua volta, domanda riconvenzionale nei confronti del condominio, per il risarcimento dei danni che sarebbero derivati al suo immobile da parti comuni dell'edificio condominiale. Il giudice di pace ha statuito nei termini sopra riportati, decidendo una causa il cui valore eccede lire duemilioni, e, pertanto, la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con il mezzo dell'appello e non con il ricorso per cassazione (artt. 113 co.2 e 339 co.3 c.p.c.). è Ne consegue che il ricorso del RE inammissibile. Nulla per le spese, non avendo 1'intimato svolto attività difensiva. 5
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile i Così deciso in Roma, il 7 marzo 2 IL consigliere est. (Dr. (Dr. Olindo Schettino) 3 ستار DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 LUG. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 Ta lazico 6 l ricorso. 002. Il presidentesidenge Franco Rontorieri) rames" deutorre IL CANCELLIERE C1 Paolo TaranCO