Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2008, n. 21402
CASS
Sentenza 5 febbraio 2008

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Massime1

Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che - fermato dalla Polizia alla guida della propria auto - dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, non sussistendo, in tal caso, l'obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati.

Commentario1

  • 1Autocertificazione COVID-19: quando le false dichiarazioni integrano i reati menzionati nel modulo
    Elena Avenia · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2008, n. 21402
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21402
Data del deposito : 5 febbraio 2008

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