Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che - fermato dalla Polizia alla guida della propria auto - dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, non sussistendo, in tal caso, l'obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati.
Commentario • 1
- 1. Autocertificazione COVID-19: quando le false dichiarazioni integrano i reati menzionati nel moduloElena Avenia · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2008, n. 21402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21402 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 05/02/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 514
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 037568/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC ES, N. IL 08/10/1984;
avverso SENTENZA del 23/02/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Consolo Santi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
CO AL, condannato nei due gradi di merito - sentenze del Tribunale di Paola del 21 gennaio 2005 e della Corte di Appello di Catanzaro del 23 febbraio 2006 - per il delitto di cui all'art. 483 c.p., per avere, fermato dalla Polizia mentre era a bordo della sua auto, dichiarato alla stessa di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, dichiarazione riportata in un verbale, proponeva ricorso per Cassazione e deduceva la violazione di legge non avendo il CO l'obbligo di dichiarare la verità. Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto dal CO è fondato.
Il reato in questione è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (SS.UU. 17 febbraio 1999 - 31 marzo 1999, n. 6). È necessario, pertanto, che una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero.
Ebbene nel caso di specie non vi era alcun obbligo del privato di dichiarare la verità perché il verbale redatto dalla Polizia, che conteneva anche le dichiarazioni del privato, non era destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati.
È altresì necessario aggiungere che guidare una autovettura senza patente di guida costituisce un illecito sanzionabile e, quindi, in virtù del generale principio nemo tenetur se detegere il privato non può essere costretto ad accusarsi di una violazione di legge. È appena il caso di rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso che il fatto in discussione, non rientrando nella previsione dell'art. 483 c.p., potesse essere inquadrato nelle fattispecie incriminatici previste dagli artt. 495 e 496 c.p.. La Corte, infatti, in un caso pressoché identico a quello presente, ha stabilito che la falsa dichiarazione agli agenti di polizia giudiziaria del conducente di un autoveicolo di essere abilitato alla guida e di avere dimenticato a casa la patente, che, invece, gli era stata sospesa con provvedimento prefettizio, non integra il delitto di falsità personale previsto dall'art. 496 c.p. (Cass. Pen., Sez. 5, 19 novembre 1980 - 11 febbraio 1981, n. 852); ciò essenzialmente perché non costituisce qualità personale l'abilitazione alla guida di veicoli.
Proprio per tale ragione le Sezioni Unite penali, con una decisione risalente, ma ancora attuale (SS.UU. 4 maggio 1968 - 26 luglio 1968 n. 1), in un caso assolutamente identico a quello in discussione, dopo avere ricordato che non costituisce qualità personale l'abilitazione alla guida di autoveicoli, ha chiarito che non integra il delitto di falsità personale (di cui all'art. 495 c.p.) la falsa dichiarazione di aver lasciato a casa la patente di guida invece non conseguita.
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008