Sentenza 13 dicembre 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, trattandosi di ipotesi plurioffensiva che protegge oltre alla tranquillità del privato anche l'ordine pubblico, è sufficiente che quest'ultimo sia solo messo in pericolo a causa della possibile reazione della persona offesa.
Commentario • 1
- 1. Stalking o molestie? (Cass. 38121/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2012, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/12/2012
Dott. CAIAZZO Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1042
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 2362/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US OS N. IL 08/07/1965;
avverso la sentenza n. 598/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del 28/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Salvatore Galioto. RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 28.6.2011 il Tribunale di Palermo condannava US OS alla pena di Euro 400,00 di ammenda, e a risarcire i danni alla parte civile che liquidava in Euro 500,00, in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 660 c.p., per aver, inviandole SMS dal contenuto offensivo, recato molestia e disturbo a Di CA NE, il 30.12 2006 e l'8.1.2007.
La parte lesa aveva ricevuto un SMS il 30.12.2006 dal seguente tenore: "è giusto che tu lo sappia, SE da sempre ti fa le corna, povera cretina, sei l'unica a non saperlo, forse". Il successivo 8 gennaio la Di CA aveva ricevuto altro messaggio:
"d'altronde una mediocre come te che si aspettava? Tuo marito è un bel ragazzo e tu una befana, non ti resta che fare la cornuta contenta".
Dalle indagini era risultato che i due messaggi erano stati spediti dal cellulare intestato alla cognata RU RO. Secondo il Tribunale il fatto era da attribuire all'imputata, anche perché la stessa, dopo il fatto, non aveva avuto alcun contatto con la denunciante per chiarire la sua posizione.
La reiterata condotta, secondo il giudicante, appariva idonea a recare molestia e disturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di forte disagio ed alterandone in modo significativo le normali condizioni di tranquillità personale e familiare. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore, chiedendone l'annullamento per errata applicazione dell'art. 660 c.p., e dell'art. 191 c.p.p., nonché per difetto di motivazione.
Il fatto contestato non era punibile poiché non era ravvisarle alcuna lesione dell'ordine pubblico, bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 660 c.p.. Il fatto, secondo la ricorrente, non integra il reato contestato trattandosi di soli due SMS, inviati in ora diurna da utenza cellulare non celata.
La testimonianza della parte lesa era inutilizzabile poiché non erano stati raccolti elementi idonei a convalidare le sue dichiarazioni ne' la sentenza aveva adeguatamente motivato sulla intrinseca credibilità della parte offesa.
Ha presentato una memoria il difensore di parte civile con la quale ha contestato le tesi sostenute dalla ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Il reato contestato punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. Non vi è dubbio che il contenuto dei due suddetti sms, inviati dall'imputata alla parte lesa, erano idonei a recare molestia e disturbo per le ragioni indicate nella sentenza impugnata. Il reato de quo è plurioffensivo, poiché protegge, oltre la tranquillità della persona offesa, anche l'ordine pubblico, che però è sufficiente, per la sussistenza del reato, che sia messo solo in pericolo per la possibile reazione della parte offesa. Non si riscontra alcun vizio logico giuridico nella motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto l'imputata responsabile del reato ascrittole, ed è destituita di fondamento l'affermazione del ricorrente che la testimonianza della persona offesa non sarebbe utilizzabile - sebbene ritenuta attendibile dal giudicante - in mancanza di elementi idonei a convalidare le sue dichiarazioni. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte. L'imputata, inoltre, deve essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013