Sentenza 23 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non è condizionato dalla proposizione della richiesta della persona danneggiata e spetta all'interessato l'iniziativa della consultazione con quest'ultima per l'individuazione di un'adeguata offerta riparatoria. (La Corte ha precisato che il principio deve trovare applicazione pur quando danneggiata e persona offesa sia la P.A., nella specie un'amministrazione comunale, in riferimento ad un delitto di abuso di ufficio finalizzato alla realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 8868 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8868 Anno 2013 Presidente: VECCHIO MASSIMO Relatore: LA POSTA LUCIA ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) NATALE ALBINA N. IL 07/01/1982 avverso l'ordinanza n. 1817/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 10/10/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA; Data Udienza: 14/11/2012 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10/10/2011 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza avanzata da Albina Natale volta ad ottenere la riabilitazione. Riteneva il tribunale che nel caso di specie l'istante non ha dato prova di buona condotta. Infatti, non ha risarcito i danni causati alle persone offese dal reato e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2007, n. 43000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43000 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 23/10/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3390
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 014000/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RUGGERI ELIGIO, N. IL 06/04/1943;
avverso ORDINANZA del 05/12/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, per inammissibilità.
LA CORTEVista l'ordinanza in epigrafe, che ha negato la riabilitazione a Ruggeri Eligio, già Sindaco del Comune di Amaseno, in relazione ad una condanna per abuso d'ufficio (induzione al rilascio di indebita concessione edilizia in sanatoria) in ragione dell'omesso risarcimento del danno provocato dal reato alla P.A.;
visto il ricorso con cui il difensore lamenta violazione di legge, sul ribadito rilievo della difficoltà di quantificazione del preteso pregiudizio per l'assenza di richieste risarcitorie e la carenza, in sentenza, di elementi di valutazione al riguardo, anche in considerazione del fatto che il reato è stato contestato come funzionale al procacciamento di un ingiusto vantaggio patrimoniale e non della causazione di un danno ingiusto e che, in ogni caso, per il manufatto abusivo era poi stata rilasciata una regolare concessione in sanatoria in esito a condono, con conseguente rimozione di ogni irregolarità;
ritenuta la fondatezza del ricorso, non essendo l'adempimento dell'obbligo risarcitorio subordinato alla proposizione di richiesta da parte della persona offesa e dovendo, pertanto, in difetto, l'iniziativa essere assunta dall'interessato alla riabilitazione, mediante consultazione del soggetto danneggiato od idonea offerta riparatoria;
rilevato che la necessità di rifusione del danno provocato alla P.A. dall'autore di un reato di abuso d'ufficio è stata recentemente ritenuta da Cass., sez. 1, 10.10.2006, Liberatore, Ced. Cass., rv. 234903 e che anche ove il reato in parola sia contestato come produttivo di ingiusto vantaggio patrimoniale e non di un altrui danno ingiusto, deve comunque ritenersi presente un pregiudizio per la P.A. in relazione alla lesione della sua immagine, della sua necessaria imparzialità e del suo prestigio, mentre del tutto irrilevante, ai fini dell'elisione di tale pregiudizio, è la successiva regolarizzazione dell'abuso da parte del privato in applicazione del condono edilizio;
considerato, infine, che spetterà al giudice di merito, nell'eventualità di reiterazione dell'istanza, valutare la congruità del versamento al Comune di Amaseno della somma di Euro 250,00, effettuato solo dopo la pronuncia del provvedimento impugnato e la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007