Sentenza 2 luglio 1999
Massime • 1
A norma dell'art.30, lett. H, della legge 11 febbraio 1992, n.157, nel caso in cui la caccia dei fringuelli non sia consentita, si avrà reato soltanto se il numero di fringuelli illecitamente abbattuti, catturati o detenuti, è superiore a cinque unità, mentre ai sensi dell'art. 31, lett. G, della stessa legge, nel caso in cui il numero di fringuelli sia inferiore a cinque si avrà un semplice illecito amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/1999, n. 11771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11771 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 2/7/1999
1. Dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
2. " Amedeo Postiglione " N. 2558
3. " Nicola Quitadamo " REGISTRO GENERALE
4. " Amedeo Franco " N. 2124/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IN RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa l'8 marzo 1995 dal pretore di Vasto;
Udita nella pubblica udienza del 2 luglio 1999 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per la dichiarazione di prescrizione del reato;
Svolgimento del processo
IN RO venne rinviato al giudizio del pretore di Vasto per rispondere del reato di cui all'art. 30, lett. H), legge 11 febbraio 1992, n. 157, per avere, nell'esercizio della caccia,
abbattuto un fringuello appartenente a specie protetta dal calendario venatorio della regione Abruzzo 1992/1993 (commesso il 6 dicembre 1992).
Il pretore di Vasto, con sentenza dell'8 marzo 1995, assolse il IN dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, in quanto la sanzione penale è prevista solo se sono abbattuti cinque fringuelli.
Il procuratore della Repubblica presso la pretura di Vasto propone ricorso per cassazione lamentando che il pretore non ha tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della legge regionale Abruzzo n. 62 del 5 dicembre 1979 e dell'ordinanza ministeriale del 10 novembre 1992, dai quali si evince che la caccia del fringuello è vietata in modo assoluto su tutto il territorio regionale e nazionale. La condotta contestata all'imputato, pertanto, va sanzionata dal citato art. 30, lett. H), legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui prevede la sanzione penale per chi abbatte uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita. Motivi della decisione
Il ricorso è infondato. Invero l'art. 30, lett. H), legge 11 febbraio 1992, n. 157, punisce con la sanzione penale dell'ammenda,
tra l'altro, chi abbatte, cattura o detiene "fringillidi in numero superiore a cinque", mentre il successivo art. 31, lett. G), dispone che si applica la sanzione amministrativa per chi abbatte, cattura o detiene "fringillidi in numero non superiore a cinque". È quindi evidente che, ai sensi della legge statale, nel caso in cui la caccia dei fringuelli non sia consentita, la discriminazione, tra illecito penale e semplice illecito amministrativo è data dalla circostanza dell'essere il numero dei fringuelli abbattuti, catturati o detenuti superiore o non superiore a cinque. In altre parole, secondo il legislatore statale, si avrà reato soltanto se il numero di fringuelli illecitamente abbattuti, catturati o detenuti è superiore a cinque, altrimenti si avrà semplice illecito amministrativo. Il fatto che la legge regionale o l'ordinanza ministeriale abbiano completamente vietato la cattura del fringuello su tutto il territorio regionale e su tutto quello nazionale è quindi del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato penale, essendo ovvio che il principio costituzionale della riserva di legge statale in materia penale impedisce che, per effetto di una legge penale o di un provvedimento normativo non avente forza e valore di legge, possa essere qualificato come reato un fatto che tale non è secondo la legge statale.
Nè può condividersi quanto assume il ricorrente e cioè che nella specie dovrebbe applicarsi l'art. 30, lett. H), legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui punisce penalmente chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nel cui confronti la caccia non è consentita, essendo evidente che tale norma non si applica alla caccia ai fringuelli per i quali è prevista, immediatamente dopo, la norma speciale dianzi esaminata. Di conseguenza, poiché nella specie il numero dei fringuelli abbattuti dal IN era inferiore a cinque, allo stesso poteva applicarsi solo la sanzione amministrativa e non quella penale. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 1999