Sentenza 14 aprile 1998
Massime • 1
Gli amministratori condominiali vanno considerati obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Infatti già per il combinato disposto dell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 gli amministratori condominiali erano considerati esercenti arti o professioni e come tali obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Con la riformulazione dell'art. 49, ad opera del D.P.R. 22 dicembre 1086 n. 917, sono stati inclusi tra i redditi di lavoro autonomo, oltre quelli derivanti dall'esercizio abituale di un'arte o professione, anche quelli derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa esercitata senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati da un professionista in un settore diverso da quello dell'arte o della professione abituale. Ciò significa che ai fini delle imposte dirette non è considerato lavoro autonomo il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa svolto da chi non è artista o professionista abituale e non impieghi mezzi organizzati, fattispecie estranea all'amministrazione di condomini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/1998, n. 6453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6453 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 14.4.1998
Dott. Giovanni PIOLETTI Consigliere SENTENZA
Dott. Aldo GRASSI Consigliere N. 1290
Dott. Pierluigi ONORATO(est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Ferdinando IMPOSIMATO Consigliere N. 42050/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZO VI, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 12.3.1997 dal tribunale di Catania. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Renato Calderone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 12.3.1997 il tribunale di Catania ha dichiarato VI OS colpevole del reato p. e p. dall'art. 1, comma 6, legge 516/1982 e succ. mod., perché, quale esercente l'attività di amministratore di più condomini - e pertanto essendovi obbligato - non aveva istituito alcuna delle scritture contabili prescritte (accertato in Acireale il 4.12.1995).
Per l'effetto il tribunale ha condannato il OS alla pena di un milione di ammenda (pena base di lire 700.000, più l'aumento ex art.81 c.p.), oltre alle pene accessorie di legge.
2 - Avverso la condanna ha proposto ricorso l'imputato, deducendo tre motivi. In particolare lamenta:
2.1 - errata interpretazione della norma incriminatrice, giacché l'attività di amministratore di condomini rientra nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali non è prevista alcuna scrittura contabile, a nulla rilevando che i condomini amministrati siano uno o più;
2.2 - vizio di motivazione, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che il OS svolgesse sistematicamente e abitualmente lavoro autonomo in considerazione dei "mezzi organizzati" che egli utilizzava (locali allo scopo attrezzati, con fascicoli, scrivania, un tavolo, uno scaffale e una macchina da scrivere), nonché del compenso complessivo di lire 700.000 annue, senza valutare peraltro che i locali erano stati utilizzati solo un mese prima dell'accertamento (ottobre 1995) e che i condomini amministrati erano diventati sette solo nel 1997;
2.3 - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (in particolare dell'art. 517 c.p.p.), perché il giudice di merito ha applicato l'aumento per la continuazione senza che il pubblico ministero avesse "mai mosso contestazione in ordine all'art. 81 c.p." Motivi della decisione
3 - Il primo motivo di ricorso (di cui al n. 2. 1) è destituito di fondamento giuridico.
3.1 - La norma di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 7.8.1992 n. 516, così come sostituita dalla legge 15.5.1991 n. 154, punisce con l'arresto o con l'ammenda chiunque, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dalla legge taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi, registro degli acquisti. Nel testo originario, precedente la novella del 1991, invece, era punito con l'arresto o con l'ammenda chiunque non teneva o non conservava talune delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti a) e b) dell'art. 14 del D.P.R. 600/1973, e cioè il libro giornale, il libro degli inventari e i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Secondo il nuovo testo della norma risulta più chiaro e univoco che per individuare i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili bisogna far riferimento non tanto alla disciplina dell'i.v.a., quanto all'art. 13 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). Questa norma include nel novero degli obbligati alle scritture contabili anche le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49, commi primo e secondo del D.P.R. 29.9.1973 n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).
Orbene, i primi due commi di tale articolo definiscono come reddito di lavoro autonomo quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, e aggiungono che per esercizio di arti o professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle produttive di redditi fondiari o di redditi di impresa (considerate rispettivamente nei titoli II e V del DPR 597/1973). Va sottolineato che il citato art. 13 del D.P.R. 600/1973 non richiama il terzo comma dell'art. 49, il quale include fra i redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, quali i redditi derivano dall'ufficio di amministratore.
Peraltro, la conclusione che se ne deve trarre è che l'amministratore professionista di condominio è soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, in quanto esercita abitualmente - anche se in modo non esclusivo - l'attività di amministrare i condomini. Non è invece obbligato alla tenuta delle scritture contabili chi amministra un condominio senza il carattere della abitualità professionale (per esempio uno degli stessi condomini).
Questa normativa è stata tuttavia oggetto di incertezze interpretative, soprattutto perché non risultava coordinata con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633. Questa legge, infatti, dopo aver individuato l'oggetto dell'imposta nella cessione dei beni e nella , prestazione di servizi effettuata nell'esercizio di impresa o nell'esercizio di arti e professioni (art. 1), definisce come esercizio di arti e professioni l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo (art. 5, comma 1), ma esclude da questa nozione le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al, citato art. 49 del D.P.R. 597/1973, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo (art 5, comma 2, primo periodo).
In sostanza, nella disciplina delle imposte sui redditi il legislatore ha definito come redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, nonché quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione (compresi quelli di amministratore di condomini); mentre nella disciplina dell'imposta sul valore aggiunto ha definito ugualmente come esercizio di arti o professioni (soggetto all'i.v.a) l'esercizio abituale di lavoro autonomo, ma non la collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, prestata da chi non esercita professionalmente altre attività di lavoro autonomo. Ne è derivato un contrasto di giurisprudenza che ha portato la commissione tributaria centrale a ritenere costantemente non soggetto a i.v.a. l'amministratore di condominio, in quanto esercente attività di collaborazione coordinata e continuativa (Comm. trib. centr. sez. XIV a. 4883 dell'1.3.1989, uff. IVA di Cremona, p.d. 900110; Sez. XVIII n. 2470 del 4.4.1989, Uff. imp. dir. di Avellino, p.d. 910338; Sez. XIV n. 4883 dell' 1 1.7.1989 p.d. 910734; Sez. X n. 4991 del 29.9.1992, Uff. IVA di Roma c. Cauchi, p.d. 930264); mentre ha portato la corte di cassazione a ritenere l'amministratore condominiale soggetto all'i.v.a. soltanto ove impieghi mezzi organizzati (Cass. civ. sez. I n. 0 6671 del 24.7.1996, Min. Finanze c. Cauchi, rv. 498725). Il contrasto però era circoscritto alla sfera di applicabilità dell'i.v.a., giacché, comunque, ai fini della individuazione dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili non poteva dubitarsi che per il combinato disposto dell'art.
1.3 del D.P.R 600/1973 e dell'art. 49, commi 1 e 2, del D.P.R. 597/1973 gli amministratori condominiali erano considerati esercenti arti o professioni, come tali obbligati a tenere le scritture contabili. 3.2 - Questa conclusione è ora ulteriormente rafforzata dalla formulazione dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, che ha disciplinato ex novo la materia prima regolata dal citato art. 49 del D.P.R. 597/1973. La nuova norma (che apre il capo V del testo unico, dedicato ai redditi di lavoro autonomo) definisce redditi da lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni;
e precisa che per esercizio di arti o professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle produttive di redditi di impresa (considerate nel capo VI dello stesso testo unico). Inoltre aggiunge che sono inclusi fra i redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti dagli uffici di amministratore di associazioni o enti con o senza personalità giuridica, e in genere da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
e che sono considerati tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata abitualmente dal contribuente, le quali, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. In altri termini il testo unico ha voluto includere più chiaramente tra i redditi di lavoro autonomo, oltre quelli derivanti dall'esercizio abituale di un'arte o professione, anche quelli derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa esercitata senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati da un artista o da un professionista in un settore diverso da quello dell'arte o della professione abituale. In tal modo si è ristabilito un coordinamento tra la disciplina delle imposte dirette e quella della imposta sul valore aggiunto. Ciò significa che, ai fini delle imposte dirette, non è considerato lavoro autonomo il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa svolto da chi non è artista o professionista abituale e non impieghi mezzi organizzati. Se ne deve logicamente dedurre che in questo caso il soggetto, non esercitando un lavoro autonomo, e tanto meno un'attività di impresa, non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili. A questa conclusione perviene anche Cass. Sez. III n. 101 del 18.2.1998, ud. 16.1.1998, Moretti, anche se prescinde dalla formulazione dell'art. 49 del testo unico per le imposte dirette, e anche se - soprattutto - parte dal collegamento tra "soggezione all'i.v.a." e "soggezione all'obbligo delle scritture contabili", che la costringe a reinterpretare in modo improprio la giurisprudenza tributaria sopra menzionata.
3.3 - Tanto premesso in linea di diritto, risulta infondata la prima censura del ricorrente (n. 2. 1.). Infatti l'imputato amministratore di condomini, in quanto esercente una professione ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 597/1973, andava considerato soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili;
ovvero, in quanto esercente attività di collaborazione coordinata e continuativa con l'impiego di mezzi organizzati, era ugualmente tenuto alle scritture contabili per effetto dell'art. 49 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, al quale va coordinata la norma di cui all'art. 13 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600. 4 - Il secondo motivo di ricorso (n. 2.2) deduce questioni in fatto, come tali sottratte alla cognizione del giudice di legittimità. D'altra parte la sentenza impugnata ha motivato in modo adeguato e legittimo circa la consistenza dell'amministrazione condominiale esercitata dal OS e il conseguente rapporto di collaborazione coordinata è continuativa, svolta con l'impiego di mezzi organizzati.
5 - Anche l'ultimo motivo di ricorso non può essere accolto. Invero la sentenza impugnata ha determinato la pena nell'ammenda di un milione di lire, così letteralmente calcolata: "p.b. 700.000 più art. 81 c.p.". È evidente che l'aumento non riguarda la continuazione di cui al secondo comma dell'art. 81, bensì il concorso formale di cui al primo comma dello stesso articolo, giacché si tratta di più reati commessi con una sola omissione: il OS, non avendo tenuto nessuna delle scritture contabili cui era obbligato, con una sola condotta omissiva ha commesso più violazioni della stessa disposizione di legge. A questo riguardo la imputazione formulata dal pubblico ministero appare completa, specificando che il OS non aveva istituito alcuna delle scritture contabili prescritte. In tal senso esiste perfetta corrispondenza tra la imputazione contestata e la sentenza, e non può pertanto ravvisarsi nessuna violazione degli artt. 517 e 522 c.p.p.. 6 - Il ricorso va quindi respinto. Consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998