Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/1998, n. 6453
CASS
Sentenza 14 aprile 1998

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Gli amministratori condominiali vanno considerati obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Infatti già per il combinato disposto dell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 gli amministratori condominiali erano considerati esercenti arti o professioni e come tali obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Con la riformulazione dell'art. 49, ad opera del D.P.R. 22 dicembre 1086 n. 917, sono stati inclusi tra i redditi di lavoro autonomo, oltre quelli derivanti dall'esercizio abituale di un'arte o professione, anche quelli derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa esercitata senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati da un professionista in un settore diverso da quello dell'arte o della professione abituale. Ciò significa che ai fini delle imposte dirette non è considerato lavoro autonomo il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa svolto da chi non è artista o professionista abituale e non impieghi mezzi organizzati, fattispecie estranea all'amministrazione di condomini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/1998, n. 6453
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6453
    Data del deposito : 14 aprile 1998

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