Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPRIMA DICASSAZIONE04090/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 5521/99 .9531 : Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI i Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud. 13/11/01 Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati DE ANGELISrappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RI DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G.BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL ROSSO 2001 GABRIELLA, che la rappresenta e difende, giusta delega 4390 -1- in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 12/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 20/01/99 R.G.N. 384/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7.7.1998, il Pretore di Firenze rigettava la domanda proposta da IA AL, nei confronti dell'Inps, tendente ad ottenere l'integrazione al minimo, cx art. 6 della legge n.638/1983, sulla sua pensione a carico dell'a.g.o. anziché su quella di reversibilità liquidata, dal medesimo Istituto previdenziale in data posteriore all' 1.1.1990, in rapporto alla quale era stato, invece, calcolato il beneficio riportando a calcolo la pensione diretta;
il tutto con il pagamento delle conseguenti differenze a far tempo dal 1.8.1994, oltre interessi legali. Costituitosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell'Inps, il Pretore osservava che era stato legittimamente applicato, dall'Istituto, il criterio enunciato dall'ultima parte della citata norma che sanciva, appunto, l'integrazione della pensione costituita da un numero di contribuzioni non inferiore a 781. Proposto appello da parte della AL, resistente l'ente convenuto, il Tribunale di Firenze, con sentenza notificata l' 11.2.1999 riformava la decisione pretorile, dichiarando il diritto dell'appellante a percepire la pensione diretta integrata al minimo e la pensione di reversibilità nell'importo a calcolo con decorrenza 1.8.1994. Osservava il Giudice del gravame che il citato art.6, c.3, conformemente alla regola originariamente dettata dall'art. 23 della legge n. 153 del 1969, prevede che l'unica integrazione al minimo che l'ordinamento può riconoscere nel caso di concorso tra pensioni dirette ed ai superstiti, a carico della medesima gestione, è quella che incide sulla pensione diretta. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Inps con ricorso articolato in un unico motivo. Resiste l'assicurata con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.6, c. della legge 12.9.1983 n. 638, lamenta l'Istituto ricorrente che la tesi del Tribunale è contraria alla normativa come interpretata da questa Corte di legittimità, e ritenuta anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 1998: la compiuta integrazione al minimo operata sulla pensione di reversibilità, in quanto liquidata sulla base di oltre 781 contributi settimanali, riportando a calcolo la pensione diretta è del tutto conforme alla normativa vigente. A giudizio del ricorrente la sentenza impugnata merita censura anche nella parte in cui ha rilevato che “resta assorbita in senso favorevole all'appellante, la questione della ripetibilità dei maggiori importi corrisposti in più dall'Inps e poi da questo recuperati sull'erroneo presupposto del carattere indebito dell'erogazione. Il motivo è fondato. -Al fine di stabilire quale fra le due pensioni inferiori al trattamento minimo e a carico della stessa gestione - spettanti alla ricorrente fosse da integrare, l'Inps ha fatto applicazione dell'art. 6, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, il quale, dopo aver premesso che "nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo é garantito sulla sola pensione diretta" (sempre che non risultino superati i limiti di reddito di cui ai precedenti commi), dispone che: "nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione". 4 Tale disposizione, anche a voler rinvenirne la ratio nella necessità, come assume la resistente, di salvaguardare il c.d. superminimo attribuito dall'art. 14 quater del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. con legge 29 febbraio 1980 n. 33, ai c.d. settecentoottantunisti, non può ritenersi implicitamente abrogata per effetto della espressa abrogazione, da parte dell'art. 4 della legge 15 aprile 1985 n. 140, dei commi 3 e 4 del citato art. 14 quater (con abrogazione del superminimo, peraltro a fronte di diversi miglioramenti attribuiti a tale categoria di pensionati). Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento il principio secondo cui, venuta meno la ratio legis, é di conseguenza caducata anche la legge stessa: l'abrogazione tacita, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, ricorre quando sussiste incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti o quando la nuova legge disciplina l'intera materia già regolata dalla legge anteriore;
in particolare con riferimento alla prima ipotesi, la suddetta incompatibilità si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Cass. nn. 1760/95; 3661/86; 829/73; 2246/66). Tali situazioni, invero, non si ravvisano nella fattispecie in esame, ove la legge 15 aprile 1985 n. 140 (miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) ha provveduto a dettare disposizioni migliorative dei trattamenti pensionistici, abrogando, tra l'altro, il c.d. superminimo previsto per i c.d. settecentoottantunisti dall'art. 14 quater del d.l. n. 663 del 1979, convertito con legge n. 33 del 1980, ma non si é affatto occupata di disciplinare, né in via generale, né in particolare (limitatamente, ad esempio, all'ipotesi in esame), la materia del cumulo 5 delle pensioni e della scelta della pensione da integrare tra più pensioni inferiori al trattamento minimo. Né come ha ritenuto la Corte Costituzionale con la sentenza 18 febbraio 1998, n. 18 il criterio di scelta in questione limita alcuna posizione soggettiva - garantita dall'ordinamento a livello costituzionale 0, eventualmente, legislativo. Nessun principio costituzionale, né la disciplina previdenziale nel Suo complesso, accordano tutela alla pretesa dell'assicurato al trattamento pensionistice complessivo più favorevole. I principi costituzionali osserva la Corte Costituzionale non predeterminano la scelta, rimessa alla discrezionalità del legislatore, dei criteri per la ragionevole individuazione della pensione da integrare, bensi, piuttosto, impongono al legislatore previdenziale l'integrazione di (almeno) una pensione, attraverso un'erogazione ulteriore rispetto al trattamento dovuto in base ai contributi versati, al quale si aggiunge per assicurare al lavoratore in quiescenza il reddito minimo considerato necessario per far fronte alle esigenze di vita del titolare della pensione. Che poi una disparità nel trattamento pensionistico complessivo, svantaggiosa per i titolari di pensione diretta costituita per effetto di un numero di contribuzioni settimanali inferiori a 781 e di pensione di reversibilità invece assistita da tale requisito contributivo, possa riscontrarsi (specialmente nei casi in cui particolarmente esiguo sia l'importo a calcolo della pensione diretta), non è circostanza idonea a comportare la illegittimità della norma. Si tratta, ad avviso della Corte Costituzionale, di una disparità di mero fatto, derivante da circostanze contingenti ed accidentali, riferibile non già alla norma impugnata nel suo contenute precettivo preordinato alla individuazione della pensione da integrare ma semplicemente alla sua applicazione concreta, dato il concorso di talune premesse di ordine fattuale 6 occasionalmente ricorrenti (in questi termini, conf. anche Cass., 16.6.1999, n. 6145, e Cass., 6.10.1998, n. 10276). Per quanto precede, il ricorso dell'Inps merita accoglimento, e, ricorrend i presupposti di cui all'art. 384, c.1 c.p.c., va pronunciata, nel merito, la reiezior della domanda proposta dall'assicurata, la quale, peraltro, va esente dagli delle spese per l'intero processo, in applicazione dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidend merito, rigetta la domanda di AL IA. Nulla per le spese dek processo, ex art. 152 disp.att. c.p.c. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente виш шорищній Reff Chille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 MAR. 2002 IL CANCELLIERE Ville 7