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Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2023, n. 12042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12042 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EL SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG, Franca Zacco, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso) CPN ktfIus 0Ì 4 % CI rb< 4511191), Jucc, 4960.; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. Antonio Fiumefreddo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o, in subordine, l'estinzione del reato per prescrizione;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 ottobre 2019 il Tribunale di Messina, in rito immediato derivante da conversione del rito per opposizione a decreto penale, ha condannato AN SA RO alla pena di 1 mese di arresto e 150 euro di ammenda, pena sospesa, per la contravvenzione dell'art. 681 cod. pen. per aver organizzato, Penale Sent. Sez. 1 Num. 12042 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 15/02/2023 quale amministratore unico della Magna Grecia srl, una serata danzante presso l'albergo Capo dei Greci senza osservare le prescrizioni dell'autorità che limitavano la capienza del luogo a 750 persone ed imponevano la cessazione della musica alle 3.00 di notte, fatto avvenuto in Sant'Alessio Siculo il 19 luglio 2015. Con sentenza del 14 settembre 2020 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto la prova del fatto sarebbe stata desunta in modo indiziario dalle dichiarazioni dei Carabinieri intervenuti che hanno contato il numero di presenti man mano che venivano fatti defluire, non vi sarebbe quindi certezza sul punto. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, in quanto il reato sarebbe prescritto già in grado di appello. In subordine, propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, nella parte in cui ha introdotto una causa di sospensione della prescrizione applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa Assunta Cocomello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria conclusionale il difensore della ricorrente, avv. Antonio Fiunnefreddo, ha rilevato l'incompletezza della requisitoria del p.g. nella copia a lui notificata e chiesto rinvio;
nel merito, ha insistito per l'accoglimento. La Corte, accogliendo l'eccezione del difensore, ha disposto il rinvio all'udienza del 15 febbraio 2023. In prossimità di tale udienza con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa Franca Zacco, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. Con ulteriore nota di conclusioni scritte il difensore ha replicato alla Procura generale, e chiesto l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Considerato in diritto 2 1. Il primo motivo di ricorso, in cui ci si lamenta che non vi sarebbe certezza sulla prova del fatto in quanto la stessa è stata desunta in modo indiziario dalle dichiarazioni dei Carabinieri intervenuti che hanno contato il numero di presenti in occasione del loro deflusso verso le uscite, è inammissibile. Va ricordato preliminarmente che le violazioni contestate sono due, il numero di avventori presenti ed il limite di orario della musica, e la seconda violazione, che è pacifica, è da sola è sufficiente a sostenere la condanna. Va in ogni caso aggiunto che anche in punto di superamento del numero massimo di avventori la motivazione della sentenza impugnata è dotata di tenuta logica, in quanto il metodo utilizzato dai Carabinieri, che hanno contato gli avventori mentre li facevano defluire verso l'uscita, è quello che garantisce più di tutti la corrispondenza tra il numero delle persone presenti e quelle conteggiate. Così come non è illogico che la sentenza impugnata abbia attribuito rilievo subvalente alle dichiarazioni della sorella dell'imputata, secondo cui i biglietti in più venivano staccati solo man mano che si vedevano ad occhio gli spazi liberi in sala, che più che introdurre dubbi sul giudizio di responsabilità, in realtà lo corroborano, in quanto la tesi difensiva è una ulteriore conferma che sono stati venduti più biglietti della capienza e non era stato predisposto un metodo organizzativo volto ad evitare che si superasse il numero massimo. 2. Il secondo motivo di ricorso, dedicato alla prescrizione del reato, è parimenti inammissibile. Il reato è stato commesso il 19 luglio 2015, quindi il termine di prescrizione ordinaria, ivi compreso l'atto interruttivo costituito quantomeno dalla vocatio in ius tramite decreto di giudizio immediato (da opposizione a decreto penale) sarebbe maturato il 19 luglio 2020, ma per effetto dell'art. 83, comma 4, decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, è slittato al 21 settembre 2020. La decisione di appello è intervenuta il 14 settembre 2020, quindi il reato non era prescritto, non rilevando il decorso del termine di prescrizione nelle more tra la lettura del dispositivo di appello e il deposito della motivazione;
la pubb!icazione della sentenza garantisce, infatti, l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 cod. proc. pen., conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra, attraverso il dispositivo, la decisione definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva. Ai fini del computo della eventuale prescrizione, deve essere preso in considerazione il momento del dispositivo, e non quello del deposito della sentenza stessa (Sez. 3, n. 12823 del 20/10/1980, dep. 03/12/1980, Garetti, Rv. 146949; Sez. 5, n. 46231 del 04/11/2003, dep. 3 02/12/2003, Bettolino, Rv. 227575; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, dep. 10/05/2011, Morrà, Rv. 250328). Nelle conclusioni scritte il difensore sostiene che la norma speciale di sospensione die termini processuali non decorra, perché nel periodo dell'emergenza non decorreva alcun termine processuale, ma in realtà il termine di prescrizione decorreva comunque. La deduzione di incostituzionalità dell'art. 83 nella parte in cui si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore è già stata dichiarata manifestamente infondata da Sez. 3, Sentenza n. 25433 del 23/07/2020, Turra, Rv. 279866: È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all'art. 25, comma 2, Cost. ed all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche per i reati consumatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto l'effetto sospensivo non è il frutto di una disposizione sostanziale di nuova introduzione, ma è la conseguenza derivante dalla ordinaria applicazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen., che lo prevede in ogni caso in cui la sospensione del procedimento sia imposta da una particolare disposizione di legge, come nelle ipotesi appunto contemplate dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020; conformi Sez. 5 -, Sentenza n. 25222 del 14/07/2020, Lungaro, Rv. 279596; Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 02/07/2020, D., Rv. 279296). Lo stesso difensore del ricorrente riconosce che la questione è superata dalla pronuncia della Corte Costituzionale 18 novembre 2020, n. 278. 3. E' inammissibile anche il terzo motivo, dedicato alla causa di non punibilità dell'art.. 131-bis cod. pen. La corte d'appello ha motivato sul perché ritiene non applicabile la causa di non punibilità, ed ha usato due argomenti, il significativo scarto tra il numero di avventori constatato e quello autorizzato, e la commissione del fatto nell'esercizio di attività imprenditoriale che escluderebbe l'occasionalità della condotta. Contro questo argomento il ricorso si limita a dedurre in modo astratto che il giudice deve verificare il grado di incidenza lesiva della condotta sul bene giuridico protetto, non confrontandosi con il contenuto della motivazione della corte, che, attribuendo rilievo allo scarto tra il numero di avventori autorizzato e quello rilevato, ha proprio verificato il grado di incidenza lesiva della condotta sul bene giuridico protetto, atteso che la fissazione di un numero massimo di avventori in occasione di trattenimenti danzanti quale quello organizzato dalla ricorrente è 4 posta a presidio del bene giuridico protetto dalla norma, costituito dalla sicurezza pubblica. 4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 34932 del 24/06/2015, Elia, Rv. 264160, Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG, Franca Zacco, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso) CPN ktfIus 0Ì 4 % CI rb< 4511191), Jucc, 4960.; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. Antonio Fiumefreddo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o, in subordine, l'estinzione del reato per prescrizione;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 ottobre 2019 il Tribunale di Messina, in rito immediato derivante da conversione del rito per opposizione a decreto penale, ha condannato AN SA RO alla pena di 1 mese di arresto e 150 euro di ammenda, pena sospesa, per la contravvenzione dell'art. 681 cod. pen. per aver organizzato, Penale Sent. Sez. 1 Num. 12042 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 15/02/2023 quale amministratore unico della Magna Grecia srl, una serata danzante presso l'albergo Capo dei Greci senza osservare le prescrizioni dell'autorità che limitavano la capienza del luogo a 750 persone ed imponevano la cessazione della musica alle 3.00 di notte, fatto avvenuto in Sant'Alessio Siculo il 19 luglio 2015. Con sentenza del 14 settembre 2020 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto la prova del fatto sarebbe stata desunta in modo indiziario dalle dichiarazioni dei Carabinieri intervenuti che hanno contato il numero di presenti man mano che venivano fatti defluire, non vi sarebbe quindi certezza sul punto. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, in quanto il reato sarebbe prescritto già in grado di appello. In subordine, propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, nella parte in cui ha introdotto una causa di sospensione della prescrizione applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa Assunta Cocomello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria conclusionale il difensore della ricorrente, avv. Antonio Fiunnefreddo, ha rilevato l'incompletezza della requisitoria del p.g. nella copia a lui notificata e chiesto rinvio;
nel merito, ha insistito per l'accoglimento. La Corte, accogliendo l'eccezione del difensore, ha disposto il rinvio all'udienza del 15 febbraio 2023. In prossimità di tale udienza con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa Franca Zacco, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. Con ulteriore nota di conclusioni scritte il difensore ha replicato alla Procura generale, e chiesto l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Considerato in diritto 2 1. Il primo motivo di ricorso, in cui ci si lamenta che non vi sarebbe certezza sulla prova del fatto in quanto la stessa è stata desunta in modo indiziario dalle dichiarazioni dei Carabinieri intervenuti che hanno contato il numero di presenti in occasione del loro deflusso verso le uscite, è inammissibile. Va ricordato preliminarmente che le violazioni contestate sono due, il numero di avventori presenti ed il limite di orario della musica, e la seconda violazione, che è pacifica, è da sola è sufficiente a sostenere la condanna. Va in ogni caso aggiunto che anche in punto di superamento del numero massimo di avventori la motivazione della sentenza impugnata è dotata di tenuta logica, in quanto il metodo utilizzato dai Carabinieri, che hanno contato gli avventori mentre li facevano defluire verso l'uscita, è quello che garantisce più di tutti la corrispondenza tra il numero delle persone presenti e quelle conteggiate. Così come non è illogico che la sentenza impugnata abbia attribuito rilievo subvalente alle dichiarazioni della sorella dell'imputata, secondo cui i biglietti in più venivano staccati solo man mano che si vedevano ad occhio gli spazi liberi in sala, che più che introdurre dubbi sul giudizio di responsabilità, in realtà lo corroborano, in quanto la tesi difensiva è una ulteriore conferma che sono stati venduti più biglietti della capienza e non era stato predisposto un metodo organizzativo volto ad evitare che si superasse il numero massimo. 2. Il secondo motivo di ricorso, dedicato alla prescrizione del reato, è parimenti inammissibile. Il reato è stato commesso il 19 luglio 2015, quindi il termine di prescrizione ordinaria, ivi compreso l'atto interruttivo costituito quantomeno dalla vocatio in ius tramite decreto di giudizio immediato (da opposizione a decreto penale) sarebbe maturato il 19 luglio 2020, ma per effetto dell'art. 83, comma 4, decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, è slittato al 21 settembre 2020. La decisione di appello è intervenuta il 14 settembre 2020, quindi il reato non era prescritto, non rilevando il decorso del termine di prescrizione nelle more tra la lettura del dispositivo di appello e il deposito della motivazione;
la pubb!icazione della sentenza garantisce, infatti, l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 cod. proc. pen., conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra, attraverso il dispositivo, la decisione definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva. Ai fini del computo della eventuale prescrizione, deve essere preso in considerazione il momento del dispositivo, e non quello del deposito della sentenza stessa (Sez. 3, n. 12823 del 20/10/1980, dep. 03/12/1980, Garetti, Rv. 146949; Sez. 5, n. 46231 del 04/11/2003, dep. 3 02/12/2003, Bettolino, Rv. 227575; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, dep. 10/05/2011, Morrà, Rv. 250328). Nelle conclusioni scritte il difensore sostiene che la norma speciale di sospensione die termini processuali non decorra, perché nel periodo dell'emergenza non decorreva alcun termine processuale, ma in realtà il termine di prescrizione decorreva comunque. La deduzione di incostituzionalità dell'art. 83 nella parte in cui si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore è già stata dichiarata manifestamente infondata da Sez. 3, Sentenza n. 25433 del 23/07/2020, Turra, Rv. 279866: È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all'art. 25, comma 2, Cost. ed all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche per i reati consumatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto l'effetto sospensivo non è il frutto di una disposizione sostanziale di nuova introduzione, ma è la conseguenza derivante dalla ordinaria applicazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen., che lo prevede in ogni caso in cui la sospensione del procedimento sia imposta da una particolare disposizione di legge, come nelle ipotesi appunto contemplate dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020; conformi Sez. 5 -, Sentenza n. 25222 del 14/07/2020, Lungaro, Rv. 279596; Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 02/07/2020, D., Rv. 279296). Lo stesso difensore del ricorrente riconosce che la questione è superata dalla pronuncia della Corte Costituzionale 18 novembre 2020, n. 278. 3. E' inammissibile anche il terzo motivo, dedicato alla causa di non punibilità dell'art.. 131-bis cod. pen. La corte d'appello ha motivato sul perché ritiene non applicabile la causa di non punibilità, ed ha usato due argomenti, il significativo scarto tra il numero di avventori constatato e quello autorizzato, e la commissione del fatto nell'esercizio di attività imprenditoriale che escluderebbe l'occasionalità della condotta. Contro questo argomento il ricorso si limita a dedurre in modo astratto che il giudice deve verificare il grado di incidenza lesiva della condotta sul bene giuridico protetto, non confrontandosi con il contenuto della motivazione della corte, che, attribuendo rilievo allo scarto tra il numero di avventori autorizzato e quello rilevato, ha proprio verificato il grado di incidenza lesiva della condotta sul bene giuridico protetto, atteso che la fissazione di un numero massimo di avventori in occasione di trattenimenti danzanti quale quello organizzato dalla ricorrente è 4 posta a presidio del bene giuridico protetto dalla norma, costituito dalla sicurezza pubblica. 4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 34932 del 24/06/2015, Elia, Rv. 264160, Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2023.