Sentenza 5 aprile 2012
Massime • 1
Non integra il reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 cod. pen.), la condotta di colui che indirizzi la minaccia ad un assessore comunale, in quanto quest'ultimo non è organo collegiale, né ha una sua rappresentanza, nel senso che non gli è attribuito il potere di agire in nome e per conto del collegio; infatti, agli effetti della previsione di cui all'art. 338 cod. pen. per "corpo politico, amministrativo o giudiziario" deve intendersi una autorità collegiale che eserciti una delle funzioni ivi indicate, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2012, n. 18194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18194 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/04/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA GI - Consigliere - N. 587
Dott. FAZIO Anna Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 5657/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA GI;
avverso la ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro del 15.11.11. visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generate Dr. CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per il capo 5 e con rinvio per il capo 3. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 novembre 2011, il Tribunale del Riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da BA GI, indagato per i delitti di cui all'art. 338 e art. 377 c.p., comma 3, ha escluso la contestata aggravante di cui alla L. n. 309 del 1990, art. 7 ed ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Catanzaro, sia sotto il profilo della sussistenza di gravi indizi che della esistenza di un elevato rischio di reiterazione dei reati, in considerazione della personalità dell'indagato, pluri-recidivo.
2. Ricorre l'BA e deduce in relazione alla fattispecie di cui all'art. 388 c.p., violazione di legge e omessa motivazione;
egli si era limitato ad avvicinare CE OI, vicesindaco ed assessore al turismo, sport e spettacolo dei comune di San Lucido, in due occasioni per ottenere dei lavori, in favore della cooperativa di cui era socio, e non aveva esercitato alcuna minaccia, tant'è che lo stesso denunciante aveva solo riportato solo un turbamento;
la frase che egli aveva pronunciato all'indirizzo dello OI "se non lavoro potrà succedere qualcosa" non aveva alcuna consistenza e, dunque, non evocava alcun male ingiusto;
egli si era avvicinato allo OI come persona fisica e non come rappresentante dell'ente amministrativo di cui costui faceva parte, tant'è che non era stato neanche evocata la giunta comunale;
peraltro, non avendo lo OI alcun potere di rappresentanza dell'organo collegiale, la minaccia di cui all'art. 338 c.p. non è stata integrata. Rileva infine che lo OI difetta di adeguati riscontri del suo narrato. Con il secondo motivo, afferente al delitto di cui all'art. 377 c.p., il ricorrente eccepisce la non configurabilità della fattispecie contestata, in quanto De UC GI, ossia il soggetto cui sarebbero state indirizzate le minacce, affinché non rendesse denunce innanzi all'autorità di polizia ed anzi a facesse dichiarazioni di tenore contrario, non potrà assumere la veste di testimone in un eventuale futuro processo.
Egli,infatti, è coindagato nel medesimo processo e le sue imputazioni, di danneggiamento, estorsione e violenza privata, sarebbero, a dire del ricorrente, strettamente connesse con i delitti che gli sono stati provvisoriamente attribuiti. Con il terzo motivo,esclude che ricorrano i presupposti per l'applicazione della misura cautelare, emessa a distanza di oltre un anno dai fatti e quando egli ha iniziato a scontare una pena definitiva che avrà termine nel 2015; il provvedimento sul punto ha una motivazione apparente e non spiega le ragioni della adeguatezza della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fondati sono i rilievi da parte del ricorrente circa la configurazione del reato di cui all'art. 338 c.p., che presuppone una condotta violenta o minacciosa posta in essere per impedire l'attività di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero per turbarne la regolarità. Per "corpo" non può intendersi, invero, che una autorità collegiale che eserciti una delle funzioni sopra indicate, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che stano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrano, "corpo" amministrativo, nel senso usato dall'art. 338, che si riferisce ad organi collegiali quali, secondo le indicazioni esemplificative della dottrina, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, i Consigli comunali e provinciali ed organi consimili;
e cioè ad organi cui la legge attribuisce competenze specifiche il cui esercizio è collegiale.
2. Ora nel caso in esame, è di tutta evidenza che il fatto che lo OI, cui è stata indirizzata la frase incriminata, invero di per sè bastevole ad integrare una sottintesa minaccia, considerato anche come messo in evidenza dal giudice di merito lo spessore criminale dell'BA, fosse un assessore comunale, non rileva ai fini che qui interessano. Infatti, egli, nella detta qualità, non è organo collegiale, ne' ne ha una sua rappresentanza, ossia ad esso non è attribuito il potere di agire in nome e per conto del collegio. Nè tanto meno risulta che il ricorrente lo abbia fatto latore di minaccia indirizzata al consiglio comunale od alla giunta.
3. Venuto meno il detto presupposto, si impone l'annullamento sul punto della ordinanza.
4. In ordine all'altro delitto contestato, è invece da disporre l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
5. Per la configurabilità del delitto di subornazione è richiesta la priorità dell'assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta subornatrice e ricorre o nella ipotesi in cui tale condotta di pressione sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione, sia con riferimento alle pressioni e alle minacce esercitate su colui che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari al fine di indurlo alla ritrattazione in vista dell'acquisizione, da parte sua, della qualità di testimone nel celebrando dibattimento.
6. Tanto premesso, sul punto il Tribunale non ha neanche accennato quale sia stata la posizione processuale del subornato, limitandosi a descrivere e valutare come minacciosa la condotta attribuita all'BA ed a rilevare come le dichiarazioni del De UC fossero attendibili e riscontrate, laddove la individuazione della sua posizione era necessaria per procedere alla esatta qualificazione della condotta.
7. Trattandosi di un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, il tribunale, cui sono da rinviare gli atti, procederà nel senso sopradetto, per verificare se il De UC sia stato chiamato a rendere dichiarazioni innanzi alla autorità giudiziaria, traendo le dovute conseguenze giuridiche in relazione al comportamento dell'BA, che comunque ha avuto un indirizzo minaccioso, inquadrarle in diversa fattispecie.
8. È da disporre, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 338 c.p.. Annulla la medesima ordinanza in ordine al reato di cui all'art. 377 c.p., comma 3 e rinvia per nuovo esame al tribunale di Catanzaro.
Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2012