Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
201708 /0 1 POR LO IT LIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 3719/99 3626 Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere Cron. Rep. 550 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 05/10/00 Rel. Consigliere Dott. Angelo SPIRITO ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta cópia studio LA AL EL, elettivamente domiciliato in IL SOLE 24 ORE dal Sig 3000 per diritti L. ROMA VIALE MAZZINI 132, presso l'avvocato IASONNA S., 7 FEB. 2001 rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANO GIOVANNI, IL CANCELLIERE giusta mandato a margine del ricorso;
LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
COMUNE DI CERVINARA;
CG066628 - intimato avverso la sentenza n. 116/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 16/01/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1733 udienza del 05/10/2000 dal Consigliere Dott. Angelo -1- SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GOLIA che ha concluso per il Generale Dott. Aurelio rigetto del ricorso. -2- R.G. 3719/99 Svolgimento del processo Con la sentenza attualmente impugnata la Corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato il Comune di Cervi- nara al pagamento di una somma di danaro in favore del sig. SQ IE NI a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva di un fondo utilizzato dall'Ente per opere stradali. In particolare, il giudice ha rilevato il difetto di legittimazione attiva del NI sul i presupposto che il fondo in oggetto era già stato acquisito dalla P.A. a titolo origina- rio all'epoca in cui il privato stesso dimostrò di averlo ricevuto in proprietà dai pre- cedenti proprietari. Infatti, secondo il ragionamento del giudice, i lavori furono ulti- mati nel 1984 ed il decreto d'occupazione quinquennale (emesso il 18 marzo 1981) andava a scadere al massimo il 27 marzo 1989 (considerata la proroga di un anno di cui al d.
1. n. 901 del 1984 e quella di due anni di cui al d.l. n. 534 del 1987); data, quest'ultima, che segna il momento di acquisto della proprietà da parte della P.A. e che è precedente a quella in cui l'attore ha dimostrato di avere acquistato il fondo in oggetto, ossia con atto del 14 giugno 1991, trascritto il 10 luglio 1991. Il NI propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli, svolgendo due motivi. L'intimato Comune non resiste nel giudizio. Motivi della decisione -I - Con il primo motivo il ricorrente - lamentando la violazione dell'art. 2935 c.c. censura l'errore del giudice consistito nell'avere fatto coincidere l'inizio della prescri- zione alle varie indennità reclamate con la data di ultimazione dei lavori, senza con- siderare che l'indennità di occupazione non era stata mai determinata in via ammini- Cons. Spinto est. R.G. 3719/99 strativa;
che, in difetto di tale determinazione da parte della competente Commissio- ne, non era consentito iniziare un giudizio per ottenerne la liquidazione (art. 20 della legge n. 865 del 1971); che la Corte costituzionale (sent. n. 470 del 1990) aveva di- chiarato incostituzionale tale ultima disposizione normativa, sicché il termine di pre- scrizione cominciava a decorrere dalla data di pubblicazione di quella sentenza. Con il secondo motivo - nel lamentare la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, nonché la contraddittoria ed insufficiente motivazione - sostiene, sotto un primo profilo, che il giudice ha errato il "computo dei termini prescrizionali del di- ritto, ad un risarcimento dei danni, dei danti causa del NI". Infatti, il termine per la legittima occupazione si sarebbe concluso nel 1987, con la conseguenza "che il termine prescrizionale vada a scadere nell'anno 1992, per cui l'azione proposta nel novembre 1991 è più che legittimamente proposta ...". Sotto altro profilo il ricor- rente censura l'errore del giudice per l'omesso rilievo del fatto che il privato, anche se perde il diritto di proprietà del fondo occupato per la sua irreversibile trasformazione, acquista il diritto al risarcimento del danno subito. In altri termini, i dante causa del NI non gli trasferirono la proprietà di quella parte del fondo occupato, bensì i di- ritti ad esso inerenti, essendone essi i legittimi proprietari. II - Il ricorso va respinto. Quanto al primo motivo, esso va dichiarato inammissibile in considerazione dell'as- soluta impertinenza del suo contenuto. La difesa del NI, infatti, concentra la cen- sura intorno ad una pretesa declaratoria di prescrizione del diritto alle indennità emessa dal giudice e sostiene che tale prescrizione non poteva essere dichiarata, po- sto che il relativo diritto non era ancora azionabile. Come s'è visto, invece, la senten- 9 Cons. Spito est. 2 R.G. 3719/99 za fonda il rigetto dell'azione non sulla prescrizione (della quale non parla affatto) ma sul corretto principio di diritto secondo cui il fenomeno dell'accessione invertita (detta anche occupazione acquisitiva) si verifica, una volta intervenuta l'irreversibile trasformazione del fondo, al momento della cessazione della legittima occupazione, posto che fino ad allora l'occupante non ha commesso alcun illecito generatore di re- sponsabilità aquiliana. Ciò premesso, il giudice ha accertato (in base ad elementi di fatto che non vengono posti in discussione dal ricorrente) che al momento della veri- ficazione dell'accessione invertita (e, dunque, dell'acquisto della proprietà del fondo in capo all'occupante) il NI non aveva ancora acquistato l'area, secondo il titolo di proprietà da lui stesso prodotto in giudizio, comprovante un trasferimento in suo fa- vore in epoca in cui i dante causa, proprio in considerazione del verificarsi di quel fenomeno, non erano più proprietari del bene. Il giudice ha, dunque, correttamente concluso per la mancanza di legittimazione attiva del NI alla proposizione del- l'azione, intendendo con questo riferirsi alla carenza di legittimazione sostanziale, dovuta all'insussistenza della posizione giuridica protetta da far valere in giudizio. In altri termini, risulta affermato che il ricorrente non poteva promuovere l'azione per non essere mai divenuto proprietario del bene, in quanto coloro che glielo avevano 흐 trasmesso non ne erano più neanch'essi proprietari al tempo della trasmissione. Altrettanto inammissibile, e per le stesse ragioni, è il primo profilo del secondo moti- vo di ricorso, dove la difesa del NI incongruamente ritorna sul tema della prescri- zione (in un punto addirittura attribuita, con sovvertimento di uno dei principi fon- damentali del nostro ordinamento, al diritto di proprietà) e del computo dei suoi ter- mini. Cons Spirito est. 3 R.G. 3719/99 Quanto al secondo profilo del secondo motivo, esso si rivela infondato. In primo luo- go, è pur vero che il privato che perde la proprietà del fondo per l'occupazione ap- propriativa acquista il diritto al risarcimento del danno ingiusto subito, ma tale prin- cipio non è applicabile a questa fattispecie in cui, come s'è visto, il NI non ha ac- quistato il bene, siccome esso, al tempo del trasferimento in suo favore, non era più in proprietà di coloro che glielo trasferirono. Così pure, non può affermarsi che i dante causa gli trasferirono il mero diritto al risarcimento del danno, posto che lo stesso ricorrente ha provato nel giudizio l'esistenza di un atto di trasferimento in suo favore dell'immobile, non del diritto al risarcimento, e che il tenore contrattuale (nel- l'atto si trasferiva "a favore del compratore la proprietà ed il possesso di quanto ac- quistato con tutti i diritti, azioni, ragioni ...") non fornisce maggior conforto alla tesi sostenuta. Infatti, il trasferimento dei diritti, delle azioni e delle ragioni ai quali è fatto riferimento risultano contrattualmente previsti come accessori alla proprietà ed al possesso del bene, sicché è impossibile riconoscere in quell'espressione negoziale, a prescindere dal trasferimento della proprietà e del possesso del bene, il compiuto trasferimento dell'autonomo diritto al risarcimento e della relativa azione. Senza, pe- raltro, sottacere che una siffatta domanda avrebbe un indubbio contenuto di novità, laddove l'azione risulta proposta in rapporto ad un'ipotesi di accessione invertita, causatrice di danni al NI in quanto proprietario del bene. Respinto il ricorso, la mancata difesa in giudizio del Comune esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Cons. 4 R.G. 3719/99 慧 Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000. Presidente L'Estenspre, IL CANCELLIERE Mada DiNUZZO Lonia обного CANCELLERIADEPOSITATA IN AN 2001 Oggi, IL CANCELLIERE Marja Di Nuzzo T 250.000) JOT 40000 TOT. 230'000 12,00 8067 7 7 1. 6 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 MAR. ZUUS erie 4 Registrato in €versate €.16/17/77 aln (euro LE (Colussa a Crazy Reappelle Sort (Dr. M. RAJ Cons. Spirito est. 5