Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2001, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
E A N N LIA O I ITA Z ° A 5 A R IC . T L N S B I - B 0-4541/0 1 G U B E . R NOME D L L A / A A 4 T / D U 6 B IB 2 E : 1 A i T TE SUPREMA DI CASSAZIONE . R T R T t . N Oggetto P 1 E a . 3 D S r 1 E L t SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria . E s D N i I . l S g S r N l i a E i S l M g i . i I m I g g A M Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente-- R.G.N. 2366/98 Cron.9749 Dott. Eugenio - Consigliere AMARI Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. - Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 22/11/00 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S TOMMASO D'AQUINO 75, presso lo studio dell'avvocato che lo difende unitamente D'OVIDIO PIETRO, ALESSANDRO, giusta procura in all'avvocato RICCIUTI calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la decisione n. 175/96 della Commissione regionale di L'AQUILA, depositata il2000 tributaria 1940 18/02/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato RICCIUTI, che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- Svolgimento del processo Il commercialista dr. LI OP ha impugnato l'iscrizione a ruolo operata ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 con la quale l'ufficio IIDD di Chieti ha recuperato Irpef ed accessori per complessive lire 25.587.500, disconoscendo la deducibilità di contributi previdenziali facoltativi pagati dal contribuente. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto parzialmente l'appello proposto dall'ufficio riconoscendo la deducibilità nei limiti di lire 2.500.000 ed ha compensato le spese, sostenendo la correttezza dell'operato dell'Amministrazione sul presupposto che trattavasi di contribuzione integrativa per un periodo pregresso, non obbligatoria ma facoltativa. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso lo OP formulando cinque motivi. Il Ministero delle Finanze non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge per mancata o errata applicazione dell'art. 36 bis d.p.r. n.600/1973, utilizzabile a suo avviso solo per indeducibilità rilevabili ictu oculi, ma non anche per situazioni nelle quali occorreva interpretare documenti e normative varie, come nella specie. Ritiene la Corte che la doglianza è inammissibile poiché è stata formulata, in questi termini, per la prima volta in Cassazione. Nelle doglianze svolte in precedenza il contribuente ha sempre discusso il merito della pretesa formulata dall'ufficio con l'iscrizione a ruolo, e mai ha posto il problema della inapplicabilità della procedura di cui all'art. 36 bis citato. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato errata applicazione degli articoli 53 d.lgs. n. 546/1992, 22 del d.p.r. n. 636/1972, sostenendo che in grado di appello l'ufficio Jom the 22 FEB. 2001 aveva modificato la domanda e non aveva formulato motivi specifici. Ha criticato la sentenza impugnata che non ha rilevato la nullità dell'impugnazione. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata poiché il giudice di appello, escludendo la novità delle questioni, ha correttamente ritenuto che nella vicenda era stata prospettata dall'ufficio solo una diversa qualificazione giuridica dei fatti costitutivi. D'altra parte, secondo le regole generali che concernono le agevolazioni, le esenzioni, le deduzioni e le detrazioni, è sempre il contribuente che chiede un beneficio a dovere indicare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto sottese alla richiesta di beneficio. Nella specie, l'unica questione prospettata sin dal primo momento è stata quella che riguarda la possibilità o meno di dedurre somme pagate dal contribuente quali contributi in base alla legge n. 21 del 1986. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto errata applicazione degli articoli 57 d.lgs. n.546/92, 19bis e 23 d.p.r. n. 636/72 sul presupposto che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere domanda nuova quella introdotta dall'ufficio in appello. secondo Ritiene la Corte che la doglianza è infondata per quanto detto a proposito del terzo motivo. Qui può aggiungersi che in tutta la vicenda si è sempre discusso dell'unico problema della deducibilità o meno di somme pagate dal contribuente in base alla legge n. 21/1986, per cui nessuna domanda nuova è stata formulata dalla P.A., che ha solo formulato in via subordinata la richiesta che venisse riconosciuta la deducibilità della somma di lire 2.500.000. Con il quarto motivo il dr. OP ha dedotto errata applicazione degli articoli 10 e 29 1.n.21/1986 e 10 d.p.r. n. 597/1973 ora d.p.r. n.917/86 (Tuir) in quanto i contributi sono stati pagati in ottemperanza a disposizioni di legge che rendono obbligatorio il versamento di contributi soggettivi, dovuti per l'esercizio della professione, e deducibili totalmente. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che “la particolarità della fattispecie che ci occupa risiede nella circostanza per cui ex art. 29 L. n. 21/86 era data facoltà agli iscritti, che ne avessero fatto domanda, di eseguire versamenti del contributo soggettivo per contribuzione integrativa per il periodo pregresso, il che, evidentemente, per far definire, nel regime transitorio, una collocazione equa agli iscritti con età anagrafica avanzata, perché diversamente opinando vi sarebbe stata una violazione al principio di uguaglianza del cittadino". Anche questa doglianza è infondata, posto che il versamento se è facoltativo non può essere qualificato al contempo come obbligatorio, con la conseguenza inevitabile che la disciplina da applicare è esclusivamente quella riservata alle contribuzioni volontarie e facoltative (cfr. in questi sensi Cass. sez. I, sent. n. 14003/1999 secondo cui “la facoltà che l'art. 29 della l.n.21 del 1986 riconosce agli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti di procedere, previa presentazione di apposita domanda, a versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo non dà luogo, ove esercitata, al versamento di contributi previdenziali in ottemperanza a disposizione di legge, previsto dall'art. 10, 1° comma, lett.i, del d.p.r. n.597/739 Con il quinto motivo è stata denunziata motivazione carente e contraddittoria poiché la Commissione Regionale, pur dando atto che nella cartella esattoriale non erano individuabili i limiti della indeducibilità degli oneri esposti dal contribuente, non ne ha poi dedotto la nullità e l'illegittimità, e poiché il giudice di appello, pur rilevando i termini della domanda nuova introdotta dall'ufficio, non ne ha poi dichiarato l'inammissibilità. Ritiene la Corte che la doglianza non è fondata poiché nella sentenza impugnata tutti i problemi giuridici rilevanti ai fini della decisione, ivi compreso il problema centrale della qualificazione delle somme pagate e portate in deduzione erroneamente dal contribuente, Hulle per le spese non avendo l'intimole molte attinter sono stati trattati compiutamente e risolti correttamente. diflum in quests and
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo e infondati gli altri. Così deciso in Roma il 22.11. 2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Jofthe Il cons. rel. Il Dr. Giuseppe Falconé CORTE E N O T TO DEPOSITATO IN SAN LU Oggi IL CANCELLIERĘ C1 Casano Mold Calor Presidente Alfio Fiocchiaro L/CANCELLIERE C1 REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA DA ESENTE ATERIA M