Sentenza 1 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
01 301 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P OLO D CASSAZIONE LA CO Oggetto SAZIONE TERZA CIVILE Fideiussione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19265/99 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA - Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 3600 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Rep. 389 Dott. Antonio SEGRETO Ud. 15/11/01 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta coma studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. NT RE VED. EM, EM LL, EM 1.55 per diriti LE, EM NA, elettivamente domiciliati in || Y FEB. 2002 IL CANCELLIERE ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che li difende anche CANCELLERIA POJAGHI, giusta disgiuntamente all'avvocato ALBERTO delega in atti;
B - ricorrenti
contro
BANCA POPOLARE INTRA SCRL;
intimata avverso la sentenza n. 777/99 della Corte d'Appello di2001 1952 TORINO , Sezione I Civile, emessa il 23/04/99 e depositata il 31/05/99 (R.G. 779/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 7.11.1990, LA AN ved. NE, FA, RO e GI NE conve- nivano davanti al Tribunale di Verbania la AN Popo- lare di Intra;
esponevano che la AN, con decreto in- giuntivo notificato il 24.10.1990, aveva intimato alla S.r.l. SEIDA, quale intestataria di conto corrente presso l'istituto, alla AN, in virtù di fideiussio- ne prestata con atto del 17.11.1988, ed alla AN ! unitamente ai figli FA, RO e GI, quali eredi di MB NE, in forza di fideiussione da quest'ultimo prestata con atto del 20.10.1983, il pagamento di somme dovute per saldo passivo di conto corrente al 30.6.1990 e per sconto di effetti;
deduce- vano che, con raccomandata del 4.10.1989, la AN aveva esercitato il recesso dalle suindicate fideius- sioni;
proponevano quindi opposizione al d.i. chieden- done la revoca. 2 La AN resisteva. Il tribunale, con sentenza del 28.4.1997, accoglie- va parzialmente l'opposizione proposta della sola Man- tin in proprio. Considerava che, con la raccomandata del 4.10.1989, la AN aveva esercitato il recessO soltanto dalla fideiussione prestata in proprio con at- to del 17.11.1988, e non anche da quella stipulata il 20.10.1983 dal marito MB NE, deceduto il 26.3.1988, al quale era succeduta unitamente ai figli;
dichiarava la AN non obbligata al pagamento dell'importo degli effetti scontati successivamente al- la data del recesso. Avverso la sentenza proponevano appello la AN ed i tre figli. Deducevano che il recesso era stato esercitato per entrambe le fideiussioni e che la clau- sola regolante il recesso era affetta da nullità. La AN resisteva e con appello incidentale, chiedeva il rigetto dell'opposizione della AN. De- duceva che la lettera del 4.10.1989 non le era pervenu- ta e che comunque non costituiva manifestazione di re- cesso. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 31.5.1999, rigettava entrambi i gravami e compensava le spese. Considerava, in relazione all'appello principale: 3 che correttamente il tribunale aveva ritenuto il reces- So manifestato dalla AN con la raccomandata del 4.10.1989 efficace nei soli confronti della predetta in relazione alla fideiussione prestata in proprio;
che non era fondata l'eccezione di nullità della clausola del contratto di fideiussione, in quanto limitativa dell'efficacia del recesso unilaterale del fideiussore sino al momento del recesso della banca dal rapporto di apertura di credito intrattenuto con il debitore prin- cipale, costituendo la clausola espressione della fa- coltà delle parti di regolare convenzionalmente il re- Y cesso. R Osservava, in relazione all'appello incidentale: che la lettera del 4.10.1989 costituiva sicura manife- stazione della volontà di recesso del fideiussore;
che doveva ritenersi accertata la ricezione della detta missiva da parte della AN. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cas- sazione LA AN, FA, RO e GI NE sulla base di tre motivi. L'intimata non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1367, 2028 e 2030 C.C., omessa ed insufficiente motivazione circa un pun- 4 to decisivo della controversia, violazione dell'art. 115 c.p.c., i ricorrenti deducono che erroneamente la corte d'appello, confermando sul punto la sentenza im- pugnata, ha ritenuto che LA AN, con la racco- mandata del 4.10.1989, avrebbe manifestato soltanto la volontà di recedere dalla fideiussione prestata in proprio con atto del 17.11.1988 a favore della S.r.l. SEIDA, e non anche la volontà propria e dei figli, qua- li eredi di MB NE, di recedere dalla fideius- sione prestata dal rispettivo marito e padre con atto del 20.10.1983. Sostengono che la corte non avrebbe considerato: che il riferimento, nella missiva, all'avvenuta cessio- ne delle quote della S.r.l. SEIDA, doveva indurre e ri- tenere che il recesso riguardasse entrambe le fideius- sioni prestate a favore della predetta, e quindi anche quella prestata dal NE, nella quale erano subentrati gli eredi;
che l'anzidetta situazione rendeva palese che la AN aveva agito, oltre che in proprio, anche quale gestore ed amministratore dell'asse ereditario e quale mandataria dei figli;
che la AN era a cono- scenza del decesso del NE, dell'apertura della suc- cessione e della cessione delle quote della S.r.l. SEIDA ed aveva stipulato nuove fideiussioni con i nuovi soci acquirenti. !.. Deducono altresì che sulle suesposte circostanze era stata richiesta prova testimoniale, sulla quale la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi.
1.1. Il motivo non è fondato.
1.1.1. La corte territoriale (facendo proprie le argomentazioni svolte dai primi giudici) ha ritenuto il recesso comunicato dalla AN con la raccomandata del 4.10.1989 (pervenuta alla AN il 10.10.1989) riferi- bile esclusivamente alla fideiussione dalla predetta prestata in proprio per le obbligazioni della S.r.l. SEIDA in data 17.11.1988, e non estesa, neppure impli- citamente, a quella stipulata in data 20.10.1983 dal MB NE, al quale erano succeduti la AN ed i tre figli, sul rilievo che: a) la missiva fa riferimen- to ad una sola fideiussione ("vogliate liberare la fi- deiussione"), b) il mittente è indicato nella sola per- sona della AN;
c) il testo non contiene alcuna con- templatio domini espressa, né elementi dai quali univo- camente desumerla. На ancora osservato che, a fronte dell'inequivoco tenore letterale della missiva in questione, risultava irrilevante allegare che la banca fosse al corrente del decesso di MB NE e della relativa successione ereditaria, e dell'avvenuta cessione delle quote della SEIDA.
1.1.2. L'interpretazione dell' atto di recesso com- piuta dalla corte territoriale nei sensi suesposti è in in quanto sorretta da ade- questa sede incensurabile, guata motivazione.
1.1.3. Motivazione che vale anche a sorreggere l'implicito diniego di ammissione della prova testimo- niale, in quanto le circostanze allegate (concernenti la posizione della AN) sono state considerate irri- levanti.
2. Il rigetto del terzo motivo determina la forma- zione del giudicato sul punto della non riferibilità del recesso comunicato con la raccomandata del 4.10.1989 alla fideiussione stipulata il 20.10.1983 da MB NE, al quale sono succeduti la AN ed i tre figli FA, RO e GI, con conse- guente assorbimento dei primi due motivi del ricorso, con i quali i ricorrenti, in veste di obbligati quali eredi del NE, denunciano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità del- la clausola avente ad oggetto il recesso (rendendolo operante solo quando la AN avesse a sua volta rece- duto dal rapporto principale). E' infatti superfluo soffermarsi sulle denunciata nullità della clausola regolante il recesso del fide- iussore, una volta accertato che gli eredi del NE non hanno esercitato il recesso.
3. Quanto alla AN, in veste di obbligata in proprio, v'è carenza di interesse a svolgere le menzio- nate censure, atteso che il tribunale l'ha ritenuta 109T 129,11 esente dall'obbligo di garanzia in relazione ai debiti 45ST 20,66 maturati in data successiva al recesso, e sul punto, TOT. 149,77 non avendo la AN invocato mediante appello l'applicazione della clausola limitativa dell'operatività del recesso sino alla cessazione del rapporto principale, si è formato il giudicato.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giu- dizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 15.11.2001. v IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE LV Savan FancaF Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERECI Gina Caroli IL CANCELLERE C1 Gina Casoll 8