Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/1998, n. 5592
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Sentenza 12 marzo 1998

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La competenza ad emettere le autorizzazioni sanitarie prescritte dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283 per l'attivazione dei laboratori o stabilimenti di produzione e confezionamento di sostanze alimentari non è assegnata da alcuna disposizione di legge o di regolamento al sindaco quale ufficiale di governo o quale autorità sanitaria locale. Ne consegue che la relativa competenza spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso le unità sanitarie locali.

In tema di disciplina della produzione e vendita di sostanze alimentari, una volta che la USL ha rilasciato il parere favorevole, essendo stato già accertata l'esistenza dei prescritti requisiti igienico-sanitari, l'esercizio dell'attività dopo tale parere non configura una reale violazione dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283, dal momento che il difetto del provvedimento formale di abilitazione , ormai dovuto, non configura alcuna offesa all'interesse tutelato dalla norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/1998, n. 5592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5592
    Data del deposito : 12 marzo 1998

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