Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 2:3 8:0 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE U EMMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11098/98 Dott. EL ANNUNZIATA Consigliere Cron.прир Dott. Vincenzo MILEO Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 13/12/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COME Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. #1 SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.
1.9 FEB 2001. ZI CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLIERE TELEGONO 6, presso lo studio dell'avvocato VANI DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato COSENZA DOMENICO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
2000
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21467/97 del Tribunale di ROMA, 5402 -1- depositata il 03/12/97 R.G.N. 1387/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 11098/98 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da EL GI avverso la sentenza 14 novembre 1994 del Pretore di. Cassino ed ha affermato che gli interessi moratori sulle somme del GI a titolo di indennità di riconosciute favorea sono dovuti, poiché il diritto alla nonaccompagnamento prestazione è insorto in epoca (1.1.1994) successiva non solo alla proposizione della domanda amministrativa (26.2.1988), ma anche alla proposizione della domanda giudiziale (4.12.1989). Secondo il Tribunale, infatti, non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 secondo cui le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore insorgono dopo 120 giorni dalla presentazione della D.Ag. domanda amministrativa in quanto l'operatività di detta norma presuppone che il diritto alla prestazione sia già maturato al momento della presentazione della predetta domanda amministrativa. Nelle ipotesi in cui il diritto alla prestazione è maturato nel corso del giudizio, ha soggiunto il Tribunale, non è possibile configurare un atto di costituzione in mora del debitore, in quanto solo con la pronuncia della sentenza di condanna sorge per il Ministero l'obbligo di adempiere la prestazione ed è configurabile una "mora debendi", mentre prima di tale momento nessun comportamento colpevole può essere addebitato al convenuto. Avverso questa sentenza l'assistito ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso. 2 Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente sostiene che nella specie sussistono le condizioni legali di responsabilità del Ministero dell'Interno per il ritardo nell'adempimento in quanto, per effetto del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche in materia di indennità di accompagnamento, gli interessi moratori decorrono dalla data di maturazione delle singole rate anche quando le condizioni di esistenza del diritto intervengono nel corso del giudizio, ovvero nel periodo tra la chiusura con esito negativo del intercorrente amministrativo e la proposizione della domanda procedimento giudiziale. Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso D'Ag: in cui i requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale, quale in specie l'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18, vengono ad esistenza nel corso del giudizio- nell'ambito dell'accertamento gli consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. interessi e la rivalutazione spettanti al creditore della prestazione decorrono dalla medesima data dalla quale è dovuto il trattamento, atteso che in tale ipotesi non è necessaria una nuova domanda amministrativa che l'ente erogatore debba assumere ad oggetto delle sue determinazioni e non si giustificherebbe quindi la concessione al predetto ente dello "spatium deliberandi" di 120 giorni ai sensi dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (cfr. Cass. n. 7974 del 1998, Cass. n. 5050 del 1998, Cass. n. 9434 del 1997, Cass. n. 11534 del 1995). 3 A questo orientamento giurisprudenziale il Collegio intende piena adesione, condividendone le argomentate prestare motivazioni. A questi principi non si è invece attenuto il Tribunale, interessi moratori avendo quel giudice negato all'assistita arretrati della prestazione, ancorchè fosse stato sui ratei accertato che le condizioni di sussistenza del diritto fossero insorte dal 1.1.1994, e quindi in corso di giudizio. Nella specie, infatti, all'assistita spettano certamente gli interessi moratori sui ratei arretrati della prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza del diritto. Per le considerazioni sopra esposte la sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ritiene di decidere nel merito a norma dell'art. 384 primo comma c.p.c. e per l'effetto condanna il Ministero dell'Interno alla corresponsione degli interessi sui ratei dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 febbraio 1994. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno alla corresponsione degli interessi sui ratei dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 febbraio 1994. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000. Il Presidente Il Cons. estensore M. Grant Odprtin / D I LLAC f line IE COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 19 FEB. 2001 Oggi, DI CANCELLÉNK EL IL LABORATORE I D A , S 0 O 1 S 3 L . A 3 L T T 5 O , R B A . A I S ' N E L D P L S 3 E A I 7 T D - S N I 8 G O S - P O 1 N 1 M E A I S D I E A E A D G , O G E O R T E T T L T N S I I E R S G I A E E L D R L E O D 130 9 ' $ 12280 M