Sentenza 6 luglio 2010
Massime • 1
Integra i reati di simulazione e appropriazione indebita, aggravata "ex" art. 61, n. 11, cod. pen., il soggetto che, fingendosi vittima di una rapina, si appropri di beni che legittimamente detiene su incarico altrui.
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- 1. La calunnia implicita: profili teorici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 ottobre 2012
- 2. La calunnia implicita: profili teorici e casi pratici.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2010, n. 32453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32453 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 06/07/2010
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2741
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 2197/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS ST, n. 12.9.1952;
TE SI, n. 15.10.1968;
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - sez. Taranto, in data 22.6.2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Fumu;
Udito il Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente al capo C);
Udito il difensore av. Campanelli G. in sostituzione dell'avv. Petrone C. per l'imputato RS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. RS ST e TE SI sono stati ritenuti colpevoli di due episodi di rapina (e reati satellite) commessi in danno di rappresentanti di gioielli;
il primo, quale complice- basista, il secondo quale esecutore materiale.
2. Con il ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello, che ha integralmente confermato quella di primo grado, RS denuncia:
1 - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento ai capi A e B dell'imputazione (rapina in danno De Nicola); deduce l'erronea lettura di vari dati processuali, già evidenziati nei motivi di gravame, indicati nei rapporti telefonici che sarebbero intercorsi fra i presunti correi poco prima del fatto;
nella presunta cancellazione dalla memoria del telefono cellulare, ad opera dell'imputato, dell'elenco delle chiamate effettuate;
nella giustificazione fornita circa i pregressi rapporti personali esistenti fra i presunti correi;
nella pretermissione della prova d'alibi fornita dal coimputato;
nella linearità della condotta tenuta da esso ricorrente nell'incontro con la persona offesa e nell'inutilità della commissione di reati, attesa la solida attività lavorativa espletata.
2 - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento ai capi C e D dell'imputazione (rapina in danno RS); deduce il ricorrente come l'affermazione della sua responsabilità derivi da una distorta, illogica e contraddittoria lettura delle risultanze investigative, con riferimento particolare: all'incompatibilità fra quanto ritenuto in sentenza e la descrizione del rapinatore effettuata dalla p.o. Tagliente;
alla erronea valorizzazione della circostanza di fatto che oggetto della rapina sia stato solo il suo campionario e non anche quello del collega che si trovava con lui;
all'omessa considerazione delle reali conseguenze lesive della violenza subita nel corso della rapina;
nell'erronea affermazione che egli non avesse mostrato ai clienti i pezzi più pregiati al fine di mantenere integro il campionario poi rapinato ed alla mancata considerazione che sarebbe stato per lui molto più semplice simulare un furto che non una rapina.
3 - vizio della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatolo.
3. A sua volta TE denuncia:
1 - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione della sua penale responsabilità ed al trattamento sanzionatorio;
lamenta che sia stata dedotta la prova dell'ipotetico accordo criminale con il presunto complice da due telefonate tra loro intercorse il giorno della rapina, le quali costituiscono viceversa esclusivamente la conferma di un rapporto personale risalente nel tempo;
si duole altresì per la mancata considerazione della prova d'alibi e l'erronea valutazione delle testimonianze con riferimento ad entrambi gli episodi;
censura, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
4. I motivi del ricorso RS in punto di responsabilità sono inammissibili.
Le censure dedotte, che consistono nella sostanziale reiterazione dei motivi di appello ed evocano circostanze di fatto che non trovano riscontro nel testo dei provvedimenti di merito, propongono una diversa e più favorevole lettura delle risultanze di causa;
esulano pertanto dal novero di quelle prospettabili in questa sede ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
5. Anche le deduzioni formulate nell'atto di impugnazione sottoscritto personalmente dall'imputato TE prospettano esclusivamente questioni in mera linea di fatto, a fronte di motivazione completa e coerente che non ha mancato di esaminare e disattendere con logica argomentazione i motivi di gravame, compresi quelli concernenti la prova d'alibi.
6. Deve rilevare la Corte, piuttosto, come il fatto rubricato sub C sia stato erroneamente qualificato. Nella ricostruzione della vicenda effettuata dalle sentenze di merito emerge con chiarezza come vittima della rapina sia l'imputato della stessa;
il RS è considerato cioè dai giudici di merito, contemporaneamente, autore, con il ruolo di basista, e vittima del reato: vittima peraltro unica, atteso che il collega rappresentante che stava con lui, il cui campionario è stato del tutto ignorato dal "rapinatore", non solo - sempre secondo quanto a questa Corte è dato apprendere dal testo dei provvedimenti di merito - non è stato oggetto di minaccia o violenza, ma "non si accorgeva nemmeno della rapina" (C. App., f. 25).
7. Quando l'apparente vittima progetta ed attua il reato in suo danno per fare propri beni che legittimamente detiene per incarico altrui, commette i delitti di simulazione (art. 367 c.p.) e appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11), ed il complice, presunto autore del fatto, risponde di essi a titolo di concorso.
8. Il fatto descritto sub C, compiutamente contestato ed in relazione al quale gli imputati hanno avuto ampia possibilità di difesa, deve dunque essere qualificato come sopra indicato.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato in parte qua, con rinvio al giudice di merito per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, che sarà effettuata tenendo conto sia della diversa definizione giuridica del fatto di cui al capo C, sia della circostanza che il giudice di primo grado, contrariamente all'assunto della Corte di appello (f. 26), ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche al solo imputato RS.
9. I motivi di entrambi i ricorrenti in tema di sanzione sono assorbiti nell'annullamento.
10. Trattandosi di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione avente ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare l'eventuale sopravvenienza di cause di estinzione del reato (sez. un., 23.11.1990, Agnese, rv 186164;
sez. un., 11.5.1993, Ligresti, rv 193418; sez. un., 26.3.1997, Attinà, 207640).
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo C) e, qualificati i fatti come appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11 e simulazione di reato, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per la determinazione della pena.
Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010