Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9145 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' I A D S S , D A O T R L L , A O L R REPUBBLICA ITALIANA L I D A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T S 3 O 7 - P A X M D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I S Oggetto E A A I D E T R I L E T SEZIONE LAVORO R Lavoro T S I Dott. Vincenzo 9 145 01 I A N D G E L E S L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistratie R E E D Dott. Massimo Preside R.G.N. 2800/99 Cron.21064 Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: AN AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato CHIRIACO ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro in INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,] rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 2001 1897 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 2074/98 del Tribunale di ROMA,] depositata il 04/02/98 R.G.N. 24706/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato VALENTE per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma IA US proponeva appello avverso la sentenza del pretore di Roma, con la quale era stata rigettata la sua domanda proposta nei confronti dell'INPS, tesa ad l'accertamento ottenere # riconoscimenty del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità. L'INPS contrastava il gravame ed il Tribunale rigettava l'appello precisando che il CTU nominato in primo grado non aveva rilevato “importanti e limitanti affezioni della vista e dell'apparato uropoietico” e quindi aveva affermato che le infermità riscontrate, pur riducendo in modo apprezzabile la capacità di lavoro, non raggiungevano la misura di legge. Il consulente in secondo grado aveva accertato una certa evoluzione delle malattie, in dettaglio specificata, ma aveva concluso che le stesse non erano "tali da limitarne la capacità di lavoro o guadagno nella misura richiesta dalla legge". La relazione del secondo consulente appariva congruamente aggiornata ed era fondata sul corretto esame della documentazione sanitaria e degli altri elementi rilevanti, oltre che sorretta da adeguata motivazione. Le critiche mosse dalla parte erano del tutto generiche e tali da non inficiare il contenuto della relazione, le cui conclusioni erano condivisibili "anche alla luce della entità e gravità del complesso quadro morboso riscontrato". L'appello quindi doveva essere respinto. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il IA, fondato su un unico motivo. 1 L'INPS si è costituito solo con procura, ma ha discusso la causa in udienza, chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando insufficienza di motivazione, erronea valutazione di circostanze obiettive e violazione di legge, deduce il ricorrente che il Tribunale si era limitato a trascrivere il quadro diagnostico fornito del CTU e le valutazioni dallo stesso espresse;
tale criterio di giudizio era ingiusto ed illegittimo, come più volte ritenuto dalla Suprema Corte, perché il quadro invalidante doveva essere valutato nel suo complesso, tenuto conto dei reciproci riflessi tra le patologie che lo compongono. Nella specie, si trattava di infermità che avevano una palese connessione di causa effetto fra di loro, quali l'enfisema nei- confronti dell'apparato respiratorio. Il Tribunale disponendo nuova consulenza aveva evidentemente ritenuto insufficiente quella espletata in primo grado;
incoerente e contraddittoria era poi la successiva decisione che aveva fatto proprio il giudizio espresso dal suo consulente, anche se lo stesso era incorso nelle medesime carenze d'indagine del primo consulente. Non aveva poi il Tribunale tenuto conto dell'aggravamento del quadro morboso, intervenuto in corso di causa. La sentenza quindi doveva essere cassata. Il ricorso è infondato.. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che, in tema di trattamento di invalidità, costituisce accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla obiettiva 2 esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione, immune da vizi logici e giuridici, che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione, non potendo il giudice di legittimità riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo verificare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito. Nel caso di specie il Tribunale ha controllato, con l'ausilio del proprio consulente, l'esattezza delle conclusioni cui era pervenuto il consulente in primo grado, le cui conclusioni erano state recepite dal Pretore, ed ha quindi recepito le conclusioni dell'ausiliare, che peraltro non erano state contrastate da specifiche censure, considerando "l'entità e gravità del complesso quadro morboso riscontrato"; ha quindi effettuato il Tribunale quella valutazione complessiva, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto fare, con una decisione sorretta da congrua motivazione, che non viene validamente contrastata dalle generiche censure mosse. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi del'art. 152 disp. att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 24 aprile 2001 3 IL CONSIGLIERE EST. loisran o an IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -8 LUG. 2001 IL CANCELLIERE 2005 IL PRESIDENTE вилийте редній I D , A O S L S 0 L 1 A O T . 3 B T 3 I A R 5 D 'A . ST A L N T L T S E 3 GIN O D -7 P I O S -6 IM N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R O N G IST E T E S T L I E G IR E A R D L L O E D 4