Sentenza 14 novembre 2001
Massime • 2
La c.d. 'corruzione propria' prevista dall'art.319 cod. pen. non è ravvisabile in relazione al compimento di atti nei quali non esiste alcuno spazio di discrezionalità suscettibile di essere usato per favorire il corruttore, in quanto gli atti compiuti dal pubblico ufficiale in cambio di una illecita retribuzione mantengono la loro natura di atti conformi ai doveri di ufficio, ne' tale natura viene meno in dipendenza del numero degli atti per i quali è stata accettata la retribuzione poiché il commercio di una pluralità di pratiche amministrative, per numerose che esse siano, non comporta il complessivo asservimento delle funzioni pubbliche agli interessi privati e non trasforma i singoli atti compiuti in atti contrari ai doveri d'ufficio (in applicazione di tale principio la Corte ha ravvisato il reato di 'corruzione impropria', di cui all'art. 318 cod. pen., nella condotta consistente nell'abituale accettazione di compensi da parte di impiegati di una Conservatoria Immobiliare per il rilascio in tempi più celeri di certificati catastali attestanti il vero).
Integra la figura dell'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. e non quella del peculato l'appropriazione a proprio profitto e per finalità diverse da quelle d'ufficio di un bene di esiguo valore economico rientrante nella sfera pubblica(in applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato di peculato, ravvisandovi invece quello di abuso d'ufficio, nella condotta di appropriazione a proprio vantaggio da parte di alcuni impiegati di una Conservatoria Immobiliare di materiale di consumo e di energia elettrica necessaria al funzionamento di macchinari dell'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2001, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO ROMANO Presidente del 14/11/2001
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ " N. 3457
3. Dott. NICOLA MILO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA " N. 16423/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO EN e da Di LI LI
avverso ordinanza del Tribunale di Salerno in data 28.2.2001, con la quale veniva confermata la misura degli arresti domiciliari adottata nei loro confronti
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. E. Delehaye, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. Francesco Dante, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
Osserva
Ricorrono con distinti mezzi di impugnazione Di LI LI e ZO EN avverso ordinanza in data 28.2.2001 con la quale il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura degli arresti domiciliari loro applicata per i reati di cui agli artt. 416 e 314 c.p., oltre che per il reato di cui all'art. 319 c.p. ascritto al solo ZO. Deducono erronea applicazione dell'art. 314 c. 1 c.p., sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti alla fattispecie astratta di cui all'art. 323 o di cui all'art. 314 c. 2 c.p., nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza relativi al reato associativo. Il ZO deduce inoltre erronea applicazione dell'art. 319 c.p., sostenendo che nei fatti ascrittigli poteva semmai essere ravvisato il reato di cui all'art. 318 c.p.. Entrambi deducono infine vizio di motivazione relativamente alle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Quanto al reato associativo, del tutto generici sono i rilievi del ZO;
mentre quelli del Di LI si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella adottata dai giudici di merito, e cioè in argomentazioni in punto di fatto non suscettibili di considerazione nella presente sede. La motivazione dell'ordinanza sul punto è del resto adeguata e logicamente corretta, desumendo dalla vasta portata dell'attività illecita e dalla sua protrazione per un prolungato lasso di tempo l'esistenza di una intesa permanente tra pubblici dipendenti e privati, diretta al mercimonio di attività pubbliche della Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno, e perciò di una sia pure elementare struttura organizzativa.
Debbono invece ritenersi fondati i rilievi relativi alla configurabilità del reato di corruzione propria, ascritto al solo ZO, e del reato di peculato ascritto ad entrambi.
Secondo quanto accertato in sede di merito, diversi impiegati della Conservatoria ricevevano abitualmente da privati compensi in danaro per il rilascio di certificati in tempi più celeri di quelli normali;
e il traffico illecito si protraeva da diversi anni. Non risulta, per contro, che le somme ricevute fossero destinate alla formazione di certificati falsi (anzi, l'interesse dei corruttori era, all'opposto, quello di ottenere immediatamente atti veri); e unico parametro per valutare la legittimità del rilascio di un certificato catastale è quello della sua rispondenza ai dati contenuti nei pubblici registri, per cui è legittimo il rilascio di un atto veritiero ed è illegittimo quello di un atto falso. Ne deriva che la percezione di compensi per il rilascio di certificati attestanti il vero, in corrispondenza con i doveri dell'Ufficio, integra gli estremi del reato di corruzione impropria, e non già quelli del reato di corruzione propria.
Ritiene peraltro l'ordinanza impugnata che sia, almeno in astratto, ravvisabile il reato di cui all'art. 319 c.p., essendovi stato "traffico della funzione"; e cioè asservimento delle funzioni dell'ufficio nel loro complesso agli interessi di privati;
e quindi comportamento contrario ai doveri d'ufficio. Una argomentazione del genere, in quanto riferita ad attività dovute quali sono quelle in esame, non è però condivisibile. Non esiste, nel caso, alcuno spazio di discrezionalità suscettibile di essere usato per favorire il corruttore. Gli atti compiuti dal pubblico ufficiale sono necessariamente quelli che egli è tenuto a compiere;
ne' l'accettazione di una retribuzione può influire sulla loro natura, che è e resta quella di atti conformi ai doveri d'ufficio. Tale natura non viene meno in dipendenza del numero degli atti per cui sia stata accettata una retribuzione: il commercio di una somma di pratiche amministrative non comprende, per numerose che esse siano, la funzione esercitata e non trasforma in atti contrari ai doveri d'ufficio i singoli atti compiuti.
La condotta del ZO va, quindi qualificata come corruzione propria prevista dall'art. 318 c.p.. I fatti qualificati come peculato devono essere inquadrati più correttamente nella fattispecie astratta prevista dall'art. 323 c.p.. La condotta degli indagati viene già definita nella contestazione come condotta di distrazione, come tale non riconducibile alla previsione dell'art. 314 c.p. così come modificato dall'art. 1 L. n.86/1990; e viene fatta consistere all'ordinanza impugnata, per essere ricondotta a tale fattispecie astratta, nell'appropriazione del materiale di consumo e dell'energia elettrica necessaria al funzionamento delle fotocopiatrici e delle altre macchine dell'ufficio usate per la produzione dei certificati. Si tratta peraltro di beni di consistenta economica tanto esigua da non poter rilevare sotto il profilo dell'art. 314 c.p.; mentre il loro uso per finalità diverse da quelle d'ufficio, e cioè in violazione di legge, e il vantaggio economico consistente nella percezione di un compenso da parte di privati rilevano sotto il profilo dell'art. 323 c.p.. Quest'ultimo reato, peraltro, può essere ipotizzato nella condotta del solo Di LI, cui non è stato contestato il reato di corruzione;
mentre, nel caso del ZO, va apprezzato come elemento costitutivo della corruzione e deve ritenersi in essa assorbito.
La diversa qualificazione giuridica data, ai fatti impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente ai fatti già qualificati come corruzione propria e come peculato, non essendo consentita alcuna misura coercitiva per i reati di cui agli artt. 318 e 323 c.p. in loro luogo ravvisati;
nonché l'annullamento dell'ordinanza impositiva. Ne consegue, per tali titoli, la immediata liberazione dei ricorrenti, se non detenuti per altra causa. Le esigenze cautelari ritenute relativamente al reato associativo dovranno essere nuovamente valutate, tenendo conto della mutata situazione complessiva dei ricorrenti. A tal fine l'ordinanza va annullata con rinvio al giudice competente.
P.Q.M.
la Corte, qualificati i fatti di peculato ascritti al Di LI come reato ex art. 323 c.p. e quelli di peculato e corruzione propria ascritti al ZO come reato ex art. 318 c.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del g.i.p. di Salerno in data 10.2.2001 limitatamente a tali addebiti. Ordina la liberazione degli stessi per tali addebiti. Annulla l'ordinanza impugnata in ordine all'addebito di cui all'art. 416 c.p. limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno. Rigetta nel resto i ricorsi. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, nell'udienza, il 14 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2002