Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2001, n. 1905
CASS
Sentenza 14 novembre 2001

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La c.d. 'corruzione propria' prevista dall'art.319 cod. pen. non è ravvisabile in relazione al compimento di atti nei quali non esiste alcuno spazio di discrezionalità suscettibile di essere usato per favorire il corruttore, in quanto gli atti compiuti dal pubblico ufficiale in cambio di una illecita retribuzione mantengono la loro natura di atti conformi ai doveri di ufficio, ne' tale natura viene meno in dipendenza del numero degli atti per i quali è stata accettata la retribuzione poiché il commercio di una pluralità di pratiche amministrative, per numerose che esse siano, non comporta il complessivo asservimento delle funzioni pubbliche agli interessi privati e non trasforma i singoli atti compiuti in atti contrari ai doveri d'ufficio (in applicazione di tale principio la Corte ha ravvisato il reato di 'corruzione impropria', di cui all'art. 318 cod. pen., nella condotta consistente nell'abituale accettazione di compensi da parte di impiegati di una Conservatoria Immobiliare per il rilascio in tempi più celeri di certificati catastali attestanti il vero).

Integra la figura dell'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. e non quella del peculato l'appropriazione a proprio profitto e per finalità diverse da quelle d'ufficio di un bene di esiguo valore economico rientrante nella sfera pubblica(in applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato di peculato, ravvisandovi invece quello di abuso d'ufficio, nella condotta di appropriazione a proprio vantaggio da parte di alcuni impiegati di una Conservatoria Immobiliare di materiale di consumo e di energia elettrica necessaria al funzionamento di macchinari dell'ufficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2001, n. 1905
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1905
    Data del deposito : 14 novembre 2001

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