Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2025, n. 37665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37665 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
AZ OS AN OL
RE RD
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37665/2025 Roma, li, 18/11/2025
-Presidente Sent. n. sez. 1262/2025
NA HI
CH UO
- Relatore -
EL CI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CC - 16/09/2025
R.G.N. 15691/2025
sul ricorso proposto dalla parte civile IN CH nato a [...] il [...];
nel procedimento a carico di ER IN nato in [...] il [...]; LL AR nato a [...] il [...]; ON AU nato a [...] il [...]; HE IU nato a [...] il [...]; RV RO nato a [...] il [...]; ZÒ CH nato a [...] il [...]; TE GI PI nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 24 aprile 2025 del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CH UO;
CA 1 Serial: 22cd0533c5d5c63 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED Firmato Da: MICHELE CUOCO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 48711816429ce49
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 15 settembre 2025 dall'avv. Fabio del Vecchio, nell'interesse dell'imputato CH SA, con la quale si chiede il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza predibattimentale del Tribunale di Campobasso, il 24 aprile 2025, ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile avanzata da CH IN, perché proposta per mezzo di sostituto processuale non munito di procura speciale.
2. Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione, a mezzo del quale si deduce la nullità della predetta ordinanza, in quanto emessa in violazione dell'art. 111-bis cod. proc. pen., non avendo il giudice tenuto conto del pregresso tempestivo e rituale deposito telematico dell'atto di costituzione.
3. L'avv. Fabio del Vecchio, il 15 settembre 2025, nell'interesse dell'imputato CH SA, ha depositato una memoria con la quale chiede il rigetto del
ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che la parte civile assume, nel processo, tale qualità sin dal momento del deposito della dichiarazione, senza necessità di un provvedimento del giudice, sia pure implicito, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti, ai sensi degli artt. 80 e 81 cod. proc. pen (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, [...], Rv. 280264). Ciò considerato, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (articolatosi in aderenza al principio espresso da Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, [...]), mentre l'ordinanza d'inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente alla sentenza, l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile (Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, [...], Rv. 261860; Sez. 7, n. 10880 del 11/10/2012, dep. 2013, [...], Rv. 255150; Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023, [...], Rv. 284656), in quanto il soggetto danneggiato,
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una volta estromesso dal processo (provvedimento che chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti), perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione.
3. Se, però, il provvedimento di esclusione della parte civile non rientra nel novero dei provvedimenti impugnabili, è pur sempre suscettibile di ricorso per cassazione ove sia affetto da abnormità; categoria, questa, che, in linea di principio, risponde appunto all'esigenza di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d'impugnazione, apprestando un rimedio (il ricorso per cassazione) per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti, che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati nei tipici schemi normativi ovvero da essere incompatibili con le linee fondanti dell'intero sistema organico della legge processuale (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, [...], Rv. 238240). Ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento è abnorme sia quando, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quando, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, [...], Rv. 215094; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 2435901; Sez. U. n.21423 del 25/03/2010, [...], Rv.24691001).
4. Ciò considerato, il Tribunale ha escluso la parte civile perché proposta per mezzo di sostituto processuale non munito di procura speciale, ma non ha considerato che l'art. 78, comma 1-bis, cod. proc. pen. (vigente al momento dell'avvenuta costituzione) legittima il difensore nominato procuratore speciale a delegare il deposito dell'atto di costituzione e, comunque, il legittimo e tempestivo deposito telematico, avvenuto ai sensi dell'art. 111-bis cod. proc. pen., e il conseguente inserimento nel fascicolo processuale dell'atto depositato. il provvedimento emesso, quindi, si profila come abnorme perché, pur essendo, sotto il profilo strutturale, espressione di un potere esplicitamente riconosciuto dal nostro ordinamento, è stato "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione, determinando una sostanziale e non altrimenti emendabile alterazione della sequenza procedimentale, avendo precluso, definitivamente, in modo non altrimenti emendabile, la partecipazione al processo della parte civile.
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Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5c63 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d Firmato Da: MICHELE CUOCO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 48711816429ce49
5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per il prosieguo.
6. In ragione della natura del reato contestato, va disposto - ai sensi dell'art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del
-
processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Campobasso per il prosieguo. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
CH UO
AZ OS AN OL
Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d51c63 Finmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: MICHELE CUOCO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 48711816429ce49