Sentenza 9 febbraio 2000
Massime • 1
Nel reato di usurpazione delle funzioni pubbliche persona offesa è soltanto la pubblica amministrazione. Tuttavia, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto dal rappresentante di un istituto di una facoltà universitaria (che non è dotato di personalità giuridica), col quale si deduca la nullità del decreto di archiviazione del g.i.p. per omesso avviso della richiesta del P.M. Infatti, la legittimazione a proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione, come l'impugnazione del provvedimento del g.i.p., spettano - eventualmente - al rettore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2000, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 9/2/2000
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 636
3. " TI BA " REGISTRO GENERALE
4. " ES PI " N. 29048/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA NC
avverso decreto di archiviazione emesso in data 9.11.1998 dal g.i.p. della Pretura di Roma
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. A. Di Virginio;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Ricorre a mezzo del proprio difensore IA NC, nella dedotta qualità di persona offesa dal reato di cui all'art. 347 c.p., avverso decreto di archiviazione emesso in data 9.11.1998 dal g.i.p. della Pretura di Roma. Deduce la nullità del provvedimento, emesso senza alcuna preventiva comunicazione benché egli avesse richiesto a suo tempo di ricevere l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p. Il P.G. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, essendo stato l'avviso legittimamente omesso;
e ciò in quanto il denunciante non aveva la qualità di persona offesa dal reato, che apparteneva esclusivamente alla pubblica amministrazione, ma soltanto quella eventuale di danneggiato. Con memoria in data 24.1.2000 il IA contesta tali conclusioni, deducendo di aver inoltrato la denuncia e il successivo ricorso non già in proprio, ma quale "direttore dell'Istituto di I Clinica e Terapia Medica dell'università di Roma La Sapienza, nonché di dirigente di II livello della Divisione di Gerontologia e Geriatria afferente allo stesso Istituto e di Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dello stesso Ateneo".
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,, in conformità con le conclusioni del P.G. Ed invero, lo stesso ricorrente non contesta che persona offesa dal reato di cui all'art. 347 c.p. possa essere soltanto la pubblica amministrazione;
ma sostiene che il ricorso sia nondimeno ammissibile per aver egli agito nella veste, che gli competeva, di rappresentante della stessa. Tale assunto è peraltro infondato, poiché gli istituti di una facoltà universitaria non sono dotati di personalità giuridica autonoma, che è attribuita esclusivamente all'università, rappresentata dal proprio rettore. A quest'ultimo soltanto competevano dunque, in ipotesi, l'eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione e la facoltà di ricorrere contro il provvedimento.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 1.000.000, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 9 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2000