Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2000, n. 636
CASS
Sentenza 9 febbraio 2000

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Nel reato di usurpazione delle funzioni pubbliche persona offesa è soltanto la pubblica amministrazione. Tuttavia, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto dal rappresentante di un istituto di una facoltà universitaria (che non è dotato di personalità giuridica), col quale si deduca la nullità del decreto di archiviazione del g.i.p. per omesso avviso della richiesta del P.M. Infatti, la legittimazione a proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione, come l'impugnazione del provvedimento del g.i.p., spettano - eventualmente - al rettore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2000, n. 636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 636
    Data del deposito : 9 febbraio 2000

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