Sentenza 9 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2002, n. 14437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14437 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
a1279 do 1274 *EG 'N 84-8:11 HD087 BBLICA ITALIANA RE 01 LA TER ISNIS IV OLLI DEL POP O IT LANG VSSLYSES INDO VⱭ 3 'OLIM IⱭ 'OTTOS IT VISERINGINⱭYUF NO UTREMADTICA ggetto affitto agrario SEZIONE TERZA CIVILE tentativo cone: Po u Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.14787/01 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron. 33543 Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 30/05/02 Dott. Mario ha pronunciato la seguente: : SENTENZA sul ricorso proposto da: ON LU, elettivamente domiciliata in Roma, via Duilio n. 7, presso Frasca Anita, difesa dall'avv. Tam- maro Spena, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FA VA, FA SE, FA An- tonio, FA VA e FA EN, quali eredi di FA NZ - intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di NA, sezione specializzata agraria n. 1944/00 del 28 giugno - 18 luglio 2000 (R.G. 2054/98). 1276 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2002 dal Relatore Cons. Mario Fi- nocchiaro;
Udito l'avv. Tammaro Spena;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. VA Giacalone, che ha concluso chie- dendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 10 marzo 1993 ON LU, premesso di essere proprietaria di un fondo rustico condotto in affitto da TI NZ in forza di contratto sorto nell'annata agraria 1939-40, chiedeva che il tribunale NA (succesivamente, di Nola), sezione specializzata agraria, pronunciasse la cessazione, alla data del 10 novembre 1992 del rapporto inter partes con condanna del convenuto al rilascio del fondo, ai sensi dell'art. 2, lett. a), 1. 3 maggio 1982, n. 203. Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva al- la avversa domanda deducendone la infondatezza e chie- dendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione delle somme indebitamente ricevute a titolo di canone. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con - 24 giugno 1998 dichiarava improcedibile sentenza 10 sia la domanda attrice che quella riconvenzionale. 2 Osservavano quei giudici che parte concedente aveva manifestato, con un unico atto, sia la volontà di non rinnovare il contratto (ai sensi dell'art. 4, della 1. 3 maggio 1982, n. 203), sia di adire l'Ispettorato pro- vinciale dell'agricoltura per l'esperimento del tenta- tivo obbligatorio di conciliazione (di cui all'art. 46, della stessa legge n. 203 del 1982) in contrasto con il disposto legislativo, quanto alla riconvenzionale che il convenuto aveva omesso di esperire, prima di propor- re la propria domanda, il tentativo di conciliazione di legge. Gravata tale pronunzia dalla ON la Corte di appello di NA, sezione specializzata agraria, in contumacia della parte appellata con sentenza 28 giugno - 18 luglio 2000 rigettava l'impugnazione. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato ad un unico motivo ON LU nei confronti di FA VA, FA SE, FA IO, FA VA e FA En- zo, quali eredi di FA NZ Gli intimati non hanno svolto attività difensiva, in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come osservato in parte espositiva, in data 29 marzo 1991 ON LU, proprietaria di un fondo 3 agricolo condotto in affitto da FA NZ, ha inviato a quest'ultimo, e all'Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura, una lettera raccomandata con la qua- le comunicava, al FA, la propria intenzione di non volere più rinnovare il contratto (che sarebbe sca- duto il 10 novembre 1992), all'IPA, la propria richie- sta perché le parti fossero convocate innanzi allo stesso per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, della 1. 3 maggio 1982, n. 203. Successivamente con ricorso 10 marzo 1993 la ON NI ha proposto nei confronti di FA NZ il presente giudizio, innanzi al tribunale di NA (poi di Nola), sezione specializzata agraria, per sen- tir dichiarare cessato, al 10 novembre 1992, il con- tratto di affitto inter partes, con condanna del con- duttore al rilascio del fondo. I giudici di secondo grado nel confermare la pro- nunzia dei primi giudici hanno testualmente osservato non può revocarsi in dubbio l'idoneità della disdetta inviata con raccom [andata] del 30 marzo 1991, un anno prima del termine ritenuto dal concedente, a fare ces- sare il rapporto di affitto di fondo rustico alla sca- denza del contratto a norma dello art. 4 legge n. 203 del 1982, ma non può ritenersi la stessa idonea a met- tere in moto il tentativo di conciliazione davanti all'organo amministrativo di cui all'art. 46 legge 203/82. In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza confermata».
2. Con l'unico motivo la ricorrente, denunziando «violazione degli artt. 46 e 47, 1. n. 203 del 1982», censura nella parte de qua la sentenza gravata, eviden- per quanto attiene in particolare la presente ziando - che l'affermazione dei giudici di merito che vertenza - soltanto in presenza di una contestazione di contropar- te, o alla scadenza della data di rilascio la ON aveva la possibilità di attivare la procedura concilia- tiva dinanzi all'Ispettorato [provinciale dell'agri- coltura] è priva di fondamento e non trova alcun ri- scontro nel chiaro disposto dell'art. 47 della citata legge [n. 203 del 1982]», atteso che nessuna norma im- pone al proprietario di un immobile di adire l'Autorità Giudiziaria solo dopo la data di scadenza di un loca- zione о a seguito di contestazione dell'affittuario sulla data di scadenza»>> Il menzionato art. 46 1. n. 203 del 1982 - eviden- zia ancora la ricorrente non pone a carico di colui che intenda proporre in giudizio una controversia rela- tiva a rapporti agrari alcun ulteriore onere, oltre quello di attivarsi con la preventiva comunicazione al- 5 la controparte e all'IPA. È la norma medesima poi a prevedere, in relazione alla eventualità in cui il ten- tativo di conciliazione non si definisca entro 60 gior- ni, la possibilità per la parte di adire libera- mente l'Autorità Giudiziaria.
3. Il ricorso è fondato, e meritevole di integrale accoglimento. A prescindere dal considerare che la sentenza gra- vata, in totale dispregio del precetto di cui all'art. 111 Cost. nonché dell'art. 132 c.p.c. contiene una mo- tivazione meramente apparente [limitandosi a fare rife- rimento, per relationem, alla sentenza di primo grado e astenendosi totalmente sia dall'indicare le ragioni ad- dotte dalla parte appellante nel censurare quella pro- nunzia, sia dal precisare in forza di quali argomenti, di diritto o di fatto, le ragioni dell'appellante non meritavano accoglimento] si osserva che la lettura data dal giudice di primo grado dell'art. 46, della 1. 3 maggio 1982, n. 203 e che la corte di appello di NA corretta, è assolutamente inaccettabile,ha ritenuto come pacifico presso una giurisprudenza più che conso- lidata di questa Corte regolatrice da cui totalmente prescinde la sentenza gravata (cfr., ad esempio, Cass. 4 aprile 2001 n. 4972, nonché Cass. 13 ottobre 2000 n. 13665). 6 In particolare non può affermarsi come ritenuto dalla decisione dei primi giudici, confermata senza al- cuna motivazione dalla pronunzia in questa sede gravata che prima della scadenza del contratto non esiste, in realtà tra le parti una «controversia» e, pertanto, non vi è spazio per esperire il tentativo di conciliazione innanzi all'IPA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, della 1. 3 maggio 1982, n. 203. Un tale assunto, infatti, è infondato almeno sotto due, concorrenti, profili. 3. 1. In primo luogo si osserva che a fronte di più significati possibili della stessa disposizione è com- pito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione, in quanto in e t linea di principio le leggi si dichiarano incostituzio- l nali perché è impossibile darne interpretazioni secun- dum Constitutionem e non in quanto sia possibile darne incostituzionali (C. cost. 12 marzo interpretazioni 1999 n. 65). Ne deriva, pertanto, che tra le varie interpreta- zioni in astratto possibili delle fonti legislative, si deve scegliere quella che non si pone in contrasto con la Costituzione (C. cost. 27 dicembre 1996 n. 418), do- vendo l'interprete privilegiare solo quella più confor- 7 me alla Costituzione (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 1997 n. 1207; C. cost. 28 maggio 1999 n. 197). Certo quanto sopra, non controverso che 1' inter- pretazione dell'art. 46, 1. n. 203 del 1982 data dai giudici di merito collide sia con l'art. 3 cost. (di- scriminando arbitrariamente i concedenti di fondi ru- stici rispetto a tutti gli altri cittadini, posto che i primi, a differenza degli altri non potrebbero invocare una pronunzia di condanna in futuro), sia con l'art. 24 (limitando del tutto ingiustificatamente il di-cost. ritto dei concedenti di fondi rustici di agire in giu- dizio per la tutela dei propri diritti) è palese che la stessa non può seguirsi. 3. 2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede si osserva che l'onere del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 grava su «chi intende proporre in giudizio una do- manda relativa a una controversia in materia di con- tratti agrari». Poiché, ancora, è fuori discussione, da un lato, che era intenzione - nella specie della attuale ri- corrente proporre in giudizio una domanda volta all' accertamento della data di cessazione di un contratto agrario, cioè una domanda giudiziale che imponeva la applicazione della speciale normativa agraria, e che la 8 stessa ha sollecitato - ancorché senza esito - 1'IPA per l'esperimento del tentativo di conciliazione in questione, proponendo l'azione giudiziaria trascorsi 60 giorni dalla comunicazione» all'IPA è palese, come anticipato, che i giudici del merito non potevano di- chiarare improponibile la domanda attrice. 3. 4. Irrilevante, ancora, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia è la circo- stanza che in tesi il conduttore poteva - alla data per la quale era stata intimato il rilascio del fondo consegnare sua sponte il fondo alla concedente, renden- do così superflua l'azione giudiziaria. In una tale ipotesi, come in quella in cui il con- venuto, costituitosi in giudizio avesse eccepito che la domanda attrice era fondata, il giudice non avrebbe po- tuto fare altro che rigettare la domanda attrice (o, eventualmente, dichiarare cessata, tra le parti le ma- teria del contendere), ponendo, eventualmente, a carico dell'attrice le spese di lite, ma la circostanza è pa- lesemente irrilevante ai fini che ora interessano. L'onere del tentativo di conciliazione di cui si discute infatti - grava sull'attore in giudizio, non- ché sul convenuto che proponga una domanda in via ri- convenzionale, solo per la circostanza che essi sotto- porranno al giudice una domanda relativa alla normativa 9 agraria, a prescindere dalla sua fondatezza (e dall'esito finale della stessa). 3. 5. Da ultimo, infine, non può tacersi che la problematica in esame è stata già oggetto di dibattito presso questa Corte suprema in margine all'art. 42, 1. 3 maggio 1982, n. 203. Come noto quest'ultima disposizione prevede che il concedente che intenda condurre direttamente il proprio fondo (o farlo condurre da un proprio familiare) possa ottenere la risoluzione anticipata del contratto agra- rio «previa disdetta da intimare mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine della annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario». efe Sorta questione, specie in dottrina, se fosse - possibile, per il concedente, intimata la di- meno sdetta «almeno tre anni prima della fine della annata agraria in cui avverrà il rilascio», adire immediata- mente l'autorità giudiziaria, senza attendere le deter- minazioni del conduttore, questa Corte è fermissima, da lustri, nell'affermare che l'art. 42 1. 3 maggio 1982 n. 203, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto, previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del conces- 10 sionario, non comporta l'improponibilità della domanda (volta alla ripresa del fondo) prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione, ed il cui decorso può essere utilizzato per l'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi del diritto potestativo di ripresa del fon- do, ove contestati (Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437; Cass. 11 gennaio 2000 n. 190; Cass. 11 novembre 1995 n. 11722; Cass. 17 dicembre 1991 n. 13559; Cass. 5 maggio 1990 n. 3743; Cass. 15 dicembre 1987 n. 9288, tra le altre).
4. Conclusivamente la sentenza gravata, che non si è attenuta ai principi sopra riferiti, deve essere cas- sata e la causa va rimessa alla stessa Corte di appello di NA, sezione specializzata agraria, perché si uniformi al seguente principio di diritto: «intimata, dal concedente di fondo rustico, disdetta dal contratto almeno un anno prima della scadenza ai sensi dell' - art. 4, 1. 3 maggio 1982, n. 203 - il concedente mede- simo può immediatamente agire in giudizio, per l'accertamento della cessazione del rapporto e la con- danna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per 1' esperimento, innanzi a questo, del tentativo obbligato- 11 rio di conciliazione di cui all'art. 46, della stessa legge 3 maggio 1982, n. 203, senza dovere, previamente, attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto». : Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385, com- ma 3, c.p.c.). •
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa sezione specializzata agraria presso la Corte di appello NA, anche per le spese di questa fase del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il Ɑ O H Ɑ E I giorno 30 maggio 2002. I I S T N E S V I N L L L 1 Z O il Consigliere relatore est. 3 F O Ɑ A 9 V I лудь thethem V 5 A 3 S V U M E O 1 J N D 1 S O - I N S I 8 вата Кансай L I - A il Presidente S V 4 D H 8 I Ɑ T S I I V N ' N V E O L I L V 9 T S 8 I S O 8 ' O V I Ɑ I IL CANCELLERE C1 Innocenzo TT NCELLERIADEPOSITATO IN AN 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TT 12