Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
(MO D IN B ONIO #NISI) PLC'N '1661-11-12 7 68 3 9 LINY OTIO N AL REPUBBLICA ITALIANA IN047 47 /03 LA CORTE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G. N. 169 80/01 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere cron.10707 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere Ud.26/11/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT EN ZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, LEONILDE FRAN CESCONI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
RI LU;
intimato - 02 avverso la sentenza n. 580/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 16/05/01; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Cipriani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con GILO di citazione notificato ir date 5.6.1999 UI RI conveniva avanti al giudice di. pace di Bari la Regiore Fuglia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di £ 442.728 크 titolo di contributo a sequito delle avversità atmosferiche che avovano comportato, Dell'anno 1987, del danni al proprio terreno sito in agro di Coralo. Sosteneva che tale contributo Gra regolato dalla Legge 590/81, modificata dagli artt. 2 e 4 della Legge 138/85 ed integrata dalle Leggi della Regione Puglia n.19/79 0 n.38/82, 201 cui етапо stati previsti interventi i favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche e che a tal fino, onostante avesse presentato regolare domanda al Comune di Corato, quale ente delegat.o "ex lege" a zicevere, istruire € Liquidare 1'indennità gli fosse stato riconosciuto il richiesto contributo di € 442.728, la Regione, cui era staca inoltrala dalla Provincia [delib. G.P.
0.1357 de 7.6.1989) richiesta di finanziamento, non aveva provveduto. Si costitu! va La Regione Puglio che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e la mancata integrazione del. Comuna di Corato. Nel merito sosteneva 1'infondatezza della domanda in assenza del decreto de L Ministero dell'Agricoltura dichiarativo della eccezionalità dell'avversità atmosferica in relazione al terreno di proprietà dell'attore ed in presenza dell'intervenuta L.R. n.10/89 ia Guate ali'art, 6 comma 2 aveva previsto la sospensione degli interventi di cui alla citata L.R. n.19/79. Con sentenza del 8-16.5.2000 il giudice di pace accoglieva la domanda, condannande la Regione Puglia al pagamento સ favore dell'attore della richiesta somma di £ 442.728. Riconosceva in primo luogo la legittimazione passiva della Regione, escludendo quella del Comune e de la Provincia, avendo tali enti esplicato, come previsto per legge, senza alcuna autonomia una mera attività amministrativa istruttoria delegata dalia Regione cul compete esclusivamente la funzione di accertamento in virtù dell'art.. 70 del D.P.R. 616/77, con facoltà di controllo e di sostituzione all'ente delegato. Escludeva altresi che alla 6 comma 2 della sospensione disposta con l'art. Successiva 1. K. 0.10/89 potessero essere се riconosciuti offect retroattivi. 1 Sosteneva poi l'irrilevanza della mancanza del decreto ministeriale, in quanto trovava nel caso in esame applicazione la .R. n.19/79 integrata dalla 1.R. 38/82 con qui la Regione Puglia aveva introdotto un'autonoma disciplina per gli operatori agricoli integrativa di quejla dello Stato, della citata J. R. 19/79) Ja prevedendo lart. 6 concessione dei contributi alle aziende chc avessero subito perdite in misura non inferiore al 30% della produzione lorda, da sitingersi al Fondo S di solidarietà regionale. Avversc tale sentenza propone ricorso per Cassazione la Regione Puglia, deducendo due motivi di censura. Con sentenza 1.7391/02 je Sezioni Unite di questa Corte rigetLavano il primo motivo dj ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo Je porti a questa Sezione in ordine al secondo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte la questione di giurisdizione del giudice ordinario dedo-ta dalja Regione соп primo motivo di ricorso, va esaminato il restante motivo a seguito del rinvio operato a questa sezione. Н 5 Can i secondo motivo di ricorso la Regione Puglia demuncia violazione dell'art. 102 C.E.C., Lamentando che il giudice di paco, nonostante l'attore avesse chiesto in subordine di dichiarare la Regione Puglia tonuta ad accreditare al Comune ai Cozato l'importo occorrente al pagamento del contributo e malgrado quindi detto Comune foase stato coinvolto nel giudizio quale litisconsorte necessario, non abbia accolto Ja richiesta di integrazione del contraddittorio, senza considerare che la domanda aveva per oggeito l'accertamento di situazione giuridica comune a più soggetti e una che nessuna rilevanza puc assumere la circostanza cho la partecipazione al giudizio del Comune sia necessarja solo Con riferimento alla domanda subordinata in quanto il giudizio al riguardo deve essere espresso non già "ex post" in base all'esito della lite ma "ex ante, La censura à certamente ammissibile sotto il profilo dell'art. 103 comma 2 C.P.C. in quanto, p r riguardando una sent cuza del qiudice di pace pronunciata secondo equità in Una controversia di valoro non superore a lire due milioni, prospetta UN questione processuale che rientra fra quelle che possono essere fatte valere avanti alla Corte fi ら di Cassazione per tutte Sez. Un. 716/99). La Stessa A dei pāri ammissibile sotto il dedotto profilo della violazione dell'art. 102 C.P.C. in quanto, por trattandosi di questione FILOYA dato che in primo grado пол era stata richiesta i'integrazione del contraddittorio sul della presenza di un lilisconsorzio presupposto necessario ma era stata eccepita dalla Regione solc la carenza della propria legittimazione passiva con l'indicazione di quella del Compre e della Provincia, non v'è dubbio che una tale mancata integrazione, qualora ricorressero gli estremi del litisconsorzio necessario, potrebbe essere rilevata anche d'ufticio in ogni stato e grado del processo e quindi per la prima volta anche in Cassazione, sia pure sulla base degli atti già acquisiti nella precedente fase, Deve escludersi però in radice che nel caso in esame ne sussistano le condizioni, richiedendosi a dei Casi espressamentetal fine, ai di fuori previsti dalla legge, che la situazione dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria noi confronti di più soggetti (Cass. 11150/98) е non configurandosi tale ipotesi in presenza di una domanda diretta ad ottenere, come quella formulata 7 Lei introduttivo, 1'adempimento Qi Une con l'atto nommenc qua ora indichi i via obbligazione, quale eventuale destinatario subordinata, Soll'accredito che obbligato dovrà effettuare, un soggetto dovrebbe provvedere poi a altro Che riversare la somma all'avente diritto, Una tale prospettazione, che fa riferimento sostanzialmente ad Una modalità di pagament attraverso La partecipazione di un terzo, non idonea a qualificare tale terzo come iitisconsorte necessario, sla perché si è pur sempre in materia di obbligazioni 台 sia perché, dcvendesi in tale considerare tele terzo come semplice eventualità mandatario, egli [LOT potrebbe ritenersi diret amente e personalmente obbligato. Nulla deve essere disposto in araine alle spese, non essendosi la controparte costituta.
P.Q.M.
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigerta il ricorso. PresidentMelel ween Roma, 26.11.2002 Il Consig re est. RiversteLa bra elgo CORTES I IL CANCELHERE Andrea Bianchi Depazi 28 MAR 2003 # IR R E