Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP IA DI, IA MP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRIA 128, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PIRO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. 999999/99 del Tribunale di PISA, depositata il 20/04/01 - R.G.N. 1436/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
MP MA dichiarando di agire in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, con ricorso al tribunale di Pisa, depositato il 13 aprile 2001, propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 68/2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - direzione provinciale del lavoro di Pisa, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di lire 20.626.600, per violazioni connesse ad irregolarità nell'assunzione di taluni lavoratori.
Con ordinanza del 20 aprile 2001, il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale, a norma dell'articolo 23, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il MA chiede la cassazione dell'ordinanza, sulla base di un unico motivo.
L'amministrazione resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione o falsa applicazione degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché nullità del provvedimento, il ricorrente, premesso che l'ordinanza ingiunzione era stata notificata a mezzo posta, addebita all'ordinanza impugnata l'errore di aver ritenuto che il provvedimento fosse stato notificato il 13 marzo 2001, data di predisposizione della raccomandata, anziché il successivo 19 marzo, giorno di effettiva notifica, come risultante documentalmente dal plico postale, e di aver quindi erroneamente fatto decorrere i trenta giorni per l'opposizione dalla prima anziché dalla seconda delle due date.
Il ricorso è fondato.
La notificazione degli atti per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dalla ricevuta di ritorno, ovvero con il decorso della compiuta giacenza del plico medesimo, a meno che non vi siano norme che assegnino rilievo alla data di spedizione del plico (v., fra le molte, Cass. S.U. 25 maggio 1998, n. 5204, che ha fatto applicazione di tale principio ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del provvedimento, per proporre ricorso al Consiglio Nazionale dei geometri avverso provvedimenti dei consigli dei collegi provinciali;
v. anche, Cass. S:U, 12 giugno 1999, n. 321). Dalla lettura diretta degli atti, che questa Corte deve effettuare data la natura del vizio denunziato, appare, in effetti, che la data del 13 marzo 2001 si riferisca al momento dell'inoltro anziché a quello di ricezione del plico contenente l'ordinanza - ingiunzione impugnata. Il provvedimento del Tribunale di Pisa ora impugnato, facendo riferimento ad una notifica in data 13 marzo 2001, appare viziato dall'errore di diritto consistente nel considerare notificato l'atto al momento della sua spedizione. Si impone quindi la cassazione di tale provvedimento, con rinvio ad altro Tribunale, il quale compirà gli accertamenti opportuni sia in base ai documenti già acquisiti che, eventualmente, attraverso qualsiasi altra appropriata indagine istruttoria, onde accertare l'esatta data di notifica dell'ordinanza e adottare le decisioni consequenziali, provvedendo anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004