Sentenza 18 marzo 2016
Massime • 1
Il contraddittorio previsto per disporre la sospensione del termine di prescrizione, di cui all'art. 2 ter della legge 24 luglio 2008, n. 125, per la durata del rinvio della trattazione dei processi individuati a norma dell'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., deve ritenersi soddisfatto anche se il provvedimento del giudice è adottato in udienza alla presenza del solo difensore e nella contumacia dell'imputato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2016, n. 22536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22536 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2016 |
Testo completo
225 36/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MAURIZIO FUMO -Presidente N. 894/2016 Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 43221/2015 -Rel. Consigliere - Dott. ON SETTEMBRE Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL SI ON N. IL 28/11/1954 avverso la sentenza n. 9803/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ON SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ма · Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Francesca Loj, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udito, per la parte civile, l'avv. Antonio Nevola, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito, per l'imputato, l'avv. Angelo Vignola, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La corte d'appello di Napoli ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal Tribunale di Nola, che aveva condannato GA IL per violenza privata in danno di RA SS e per minaccia grave in danno della stessa RA, nonché di De IL Nicola.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato lamentando: a) la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen., per essere stati malamente calcolati i termini di prescrizione. Infatti, deduce, la Corte d'appello ha ritenuto erroneamente che, di fronte a rinvii disposti per impedimento del difensore, - operasse la sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo intercorrente tra due udienze, invece che per 60 giorni;
b) la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen., in relazione all'art.
2-ter d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in quanto il Tribunale dispose, all'udienza del 20/4/2009, preliminarmente e "de plano", il rinvio dell'udienza al 31/5/2010, dichiarando interamente sospesi i termini di prescrizione, ritenendo non prioritaria la trattazione del procedimento a suo carico. Tanto, senza che l'imputato o il suo difensore fossero stati in condizione di esercitare la facoltà di opporsi al differimento dell'udienza; c) la laconicità della motivazione con cui sono state negate le attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato, anche se uno dei rilievi formulati dal ricorrente appare corretto.
1. La gran parte dei rinvii del dibattimento, disposti in sede di merito, sono stati originati dallo sciopero degli avvocati (tali quelli disposti alle udienze del 12/6/2006, del 6/6/2007, del 21/3/2011); pertanto, correttamente è stata calcolata la prescrizione tenendo conto dell'intervallo tra le udienze (Cass., n. 2 ош 46379 del 24/10/2007). Il rinvio per motivi di salute dell'imputato, disposto all'udienza del 21/11/2007, è stato calcolato, ai fini prescrizionali, solo per 60 giorni (e quindi correttamente). Nessuna violazione di legge ha accompagnato il rinvio disposto - ai sensi dell'art.
2-ter d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 - all'udienza del 20/4/2009, in quanto il contraddittorio previsto per disporre la sospensione del termine di prescrizione, di cui all'art. 2 ter cit., deve ritenersi soddisfatto anche se il provvedimento del giudice è adottato in udienza alla presenza del solo difensore e nella contumacia dell'imputato (Cass., n. 32368 del 17/7/2013). Nella specie, il difensore dell'imputato era presente all'udienza del 20/4/2009 e nulla eccepì in ordine al rinvio, né si oppose;
il contraddittorio fu quindi soddisfatto (l'art. 2/ter, comma 3, cit., prevede che il rinvio non può essere disposto "se l'imputato si oppone"). Pertanto, come rilevato nella sentenza impugnata, i rinvii sopra specificati spostarono i termini di prescrizione al 7/1/2015 (quanto al reato di cui al capo C, commesso il 23 marzo 2004) e al 20 agosto 2015 (quanto al reato di cui al capo A, commesso il 13/12/2004); vale a dire, in entrambi i casi dopo la sentenza d'appello, pronunciata il 12/6/2014. 2. E' corretto, invece, il rilievo intorno alla durata della sospensione (del corso della prescrizione) conseguente al rinvio disposto all'udienza del 23/6/2008 per impedimento dell'imputato, giacché, in tal caso, la sospensione operò solo per 60 giorni (il Tribunale ritenne legittimo l'impedimento dell'imputato, impegnato negli esami di maturità, come commissario esterno). Non è esatto, pertanto, il calcolo fatto, sia pure solo per motivi di completezza, dalla Corte d'appello, che ha calcolato in nove mesi e ventotto giorni il periodo di sospensione.
3. L'ultimo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile per totale genericità, dacché non tiene minimamente conto della risposta fornita dalla Corte d'appello all'analogo motivo formulato col gravame, laddove ha rilevato che "il carattere reiterato, plurioffensivo e lungamente protratto nel tempo delle condotte per cui è processo" è ostativo al riconoscimento dell'attenuante.
4. Tanto premesso, devesi rilevare che i reati, commessi, al più tardi, il 13 dicembre 2004, sono ormai prescritti. La sentenza va di conseguenza annullata agli effetti penali, salve ex art. 578 cod. proc. pen. le statuizioni civili. Il - ricorrente va anche condannato alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo. es dep
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso ai fini civili e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 18/3/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio embre) (Maurizio Fumo) еги CAN CANCELLERIA 27 MAG 2016 adet IL FUNZIONARIO Z O Carmela LazuSĘ unVarju