Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2016, n. 22536
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Sentenza 18 marzo 2016

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Il contraddittorio previsto per disporre la sospensione del termine di prescrizione, di cui all'art. 2 ter della legge 24 luglio 2008, n. 125, per la durata del rinvio della trattazione dei processi individuati a norma dell'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., deve ritenersi soddisfatto anche se il provvedimento del giudice è adottato in udienza alla presenza del solo difensore e nella contumacia dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2016, n. 22536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22536
    Data del deposito : 18 marzo 2016

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