Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
Qualora il deposito degli atti dell'indagine preliminare avvenga successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., il termine di venti giorni indicato al comma terzo per l'esercizio delle facoltà concesse all'indagato inizia a decorrere solo a seguito del deposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2004, n. 33158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33158 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 17/06/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1240
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 12385/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR IO;
OR RE;
OR CO;
DI NC ON;
CI ST;
TA RO;
VI RR;
TO RI;
TO NC;
TO US;
TO MO;
avverso l'ordinanza del 16.3.2004 del GIP - Tribunale Roma. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Legnasi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. M. Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ricorrono IO DO e le altre persone indicate in epigrafe avverso ordinanza con la quale il GIP-Tribunale Roma ha dichiarato inammissibile una istanza di restituzione nel termine di cui all'art. 415 bis CPP. Premesso in fatto che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato al difensore il 24 febbraio 2004 mentre soltanto il 9 marzo era stato possibile prendere visione degli atti (a causa di una particolare prassi organizzativa in vigore presso il locale Tribunale), i ricorrenti lamentano di non aver potuto esercitare nei venti giorni le facoltà previste per gli indagati e contestano il provvedimento del primo giudice che ha ritenuto inammissibile la istanza per non essere stata avanzata "una esplicita richiesta di esercizio concreto di attività difensive";
deducono che l'interessato ha diritto di fruire per intero del termine riservatogli, senza essere tenuto ad altra manifestazioni di volontà; soggiungono che nel caso la richiesta di restituzione nel termine per fatto di forza maggiore fu presentata il 16 marzo 2004, quindi nei dieci giorni dalla cessazione di detta causa. Incontestati sulla base della documentazione prodotta i cennati dati di fatto, questa suprema Corte osserva che il tenore letterale e il senso logico del secondo comma dell'art. 415 bis, posto anche in relazione al capoverso successivo ("l'avviso contiene... l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria..." e "...che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie ...e di chiedere... il compimento di atti d'indagine...") impongono di ritenere che il termine non può prendere valido avvio se non dal momento in cui gli atti siano di fatto nella disponibilità dell'interessato siccome depositati nell'ufficio specificamente indicato: in mancanza di che, l'esercizio del diritto di difesa, attraverso le facoltà quasi puntigliosamente elencate dal legislatore, non avrebbe possibilità di dispiegarsi in modo effettivo.
Va da sè, d'altra parte, che questa è l'unica interpretazione della norma costituzionalmente orientata.
Essendo dunque iniziato il decorso del termine soltanto il 9 marzo e non risultando da quella data e fino alla scadenza dei venti giorni alcun altro evento di forza maggiore, cade il presupposto della richiesta ex art. 175 c.p.p. sicché - corretta in questi sensi la motivazione del provvedimento del GIP - il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2004