Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
Non esiste contraddizione tra il diniego della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 bis cod. pen. e la concessione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 in quanto, pur essendo entrambe circostanze attenuanti facoltative, tuttavia sono autonome e si basano su differenti elementi caratterizzanti. Invero, mentre la circostanza speciale fa riferimento alla lieve entità del fatto correlata alla qualità e quantità delle armi, condizione necessaria, anche se non sufficiente per l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, la circostanza comune di cui all'art. 62 bis cod. pen., invece, resta interamente affidata al potere discrezionale del giudice di merito, al fine di adeguare la pena alla concreta entità del fatto ed alla personalità del reo, qualora lo stesso giudice ritenga l'esistenza di circostanze diverse da quelle previste da altre disposizioni attenuatrici della pena, che rendano l'imputato meritevole di clemenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2003, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 09/12/2003
Dott. MARCHESE TO - Consigliere - SENTENZA
Dott. IO Umberto - Consigliere - N. 1219
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 047523/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL CC N. IL 04/08/1967;
2) IO NC N. IL 02/01/1963;
avverso SENTENZA del 15/10/2002 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Sentito il Proc. Gen. in persona del Dott. Laudi Consolo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore di LA, avv. Alfonso Mertucci. RITENUTO IN FATTO
Oggetto di questo giudizio è un omicidio verificatosi il 16 gennaio 1997 all'interno dell'agenzia di trasporti sita nel comune di Angri, denominata Formula 1, nella quale venne ucciso il titolare TO ER, attinto da numerosi colpi di arma da fuoco che un vicino di casa aveva udito esplodere verso le ore 8.15/8, 20 di quel giorno. Una delle piste investigative seguite dagli inquirenti fin dalle prime battute dell'indagine - pista che si sarebbe rivelata quella corretta - atteneva al racket dei trasporti, nel quale stava emergendo improvvisamente e con irresistibile ascesa una società denominata "F&M" intestata a LA IU e a tal DO TA, di fatto gestita dalla famiglia LA. L'impulso definitivo alle indagini orientate in questa direzione veniva dato dai collaboratori CO IO e IR RA, entrambi affiliati al clan LA, capeggiato da GI LA. La sentenza di primo grado, in relazione all'accusa di omicidio e reati connessi in materia di armi a carico di GI, IU, TO LA e CO IO (i primi tre come mandanti, il IO, insieme a tale De RE, quali esecutori materiali), ed in relazione all'accusa per i reati strumentali di rapina dell'auto utilizzata per il delitto più grave ed uso di armi, a carico di GI LA, CO IO e IR RA, osservava che, alla stregua delle dichiarazioni accusatorie dei due collaboranti, intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate da elementi esterni, risultavano inconfutabilmente acclarate sia la causale dell'omicidio, sia la dinamica dell'azione. In particolare la causale veniva individuata nell'interesse della società F&M di liberarsi di uno scomodo concorrente, nel contempo inviando un chiaro messaggio intimidatorio al mondo dei conservieri di pomodoro, teso a favorire ancor più la penetrazione della società sul mercato. Perveniva di conseguenza - per la parte che qui interessa - alla declaratoria di responsabilità di GI LA, condannato all'ergastolo, in quanto risultato attinto dalla convergente chiamata in correità del IO quanto all'omicidio e dell'RA quanto alla rapina, specificamente funzionale all'omicidio stesso. Assolveva invece TO e IU LA, ritenendo che nei loro confronti l'accusa rivolta dal IO non avesse trovato il conforto di un riscontro individualizzante. Riconosceva altresì la responsabilità dei collaboratori RA e IO, ai quali applicava l'attenuante di cui all'art. 8 della legge 203/91, ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate, condannando il IO (che qui rileva, perché l'RA non è ricorrente) alla pena di anni 18 di reclusione.
Il giudizio di appello, celebratosi sul ricorso del pubblico ministero e del procuratore generale contro l'assoluzione di TO e IU LA e di tutti gli imputati condannati, si concludeva con la totale conferma della sentenza impugnata. Propongono ora separati ricorsi entrambi i difensori di GI LA ed il difensore del IO.
Il primo dei due ricorsi proposti dai difensori di GI LA adduce la violazione degli artt. 192 e 210 c.p.p., con particolare riferimento, a quel che è dato di capire, al mancato accoglimento del motivo di appello con cui si chiedeva la rinnovazione del dibattimento ed a proposito della ricostruzione della causale del delitto.
Il secondo ricorso investe nella sua totalità la sentenza gravata, attraverso l'enunciazione di principi e di massime giurisprudenziali con riferimento all'intero iter motivazionale concernente l'attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità, le verifiche oggettive sulle loro dichiarazioni, l'incertezza dei riscontri specifici, la necessità che la verifica oggettiva riguardi la posizione personale-soggettiva, l'insufficienza della confessione, la omessa valutazione delle fonti di prova in relazione alla specifica imputazione di concorso per mandato.
Il difensore del IO deduce due motivi, coi quali lamenta l'erronea applicazione della legge penale a proposito della mancata concessione delle attenuanti generiche (che la Corte non avrebbe concesso sull'unico presupposto pregiudizievole che, essendo egli un collaboratore di giustizia, gode già di un trattamento sanzionatone favorevole) e dell'erronea commisurazione della pena, ritenuta eccessiva.
Uno dei difensori del LA, presenta una memoria ai sensi dell'art. 585 co. 4 c.p.p., con la quale riprende in esame la causale dell'omicidio ed illustra ampiamente la ritenuta violazione dei principi in tema di prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell'interesse di GI LA sono infondati. Il primo si sofferma soprattutto sul movente, rappresentando l'illogicità della sentenza impugnata, che lo ha attribuito all'interesse del LA di assicurarsi i trasporti di pomodoro, osservando che le decisioni in proposito venivano assunte dagli industriali conservieri e che costoro avevano già deciso di servirsi della F & M. In realtà, anche a voler ammettere che l'argomento, così come presentato, attenga ad un vizio logico e non ad una mera ricostruzione alternativa di un elemento di fatto, va chiarito che nessuna illogicità è ravvisabile nel ritenere - perché rientra nella normale dialettica commerciale, quando i mezzi usati non illeciti - che vi fosse nel reale proprietario della F & M l'idea di eliminare un concorrente dal mercato.
Il secondo ricorso investe sostanzialmente, nella loro globalità che ne consente una trattazione unitaria, i principi in tema di prova quando una parte rilevante della medesima sia desunta dalle dichiarazioni dei collaboranti, come avviene in questo caso. Sennonché la sentenza impugnata da conto della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, che si riscontrano tra di loro e sono a loro volta riscontrati da risultanze obiettive. E così la sentenza si sofferma innanzitutto, con logica argomentazione, sull'attendibilità intrinseca del IO e dell'RA, sia perché "voci di dentro" rispetto alla consorteria camorristica, sia perché le loro propalazioni erano state precedute dalla piena confessione della propria responsabilità, intervenuta - è questo il punto di maggior rilievo - quando il quadro probatorio nei loro confronti era ancora alquanto lacunoso.
Anche l'aspetto concernente il rancore del IO nei confronti del LA, tale da mettere in forse l'attendibilità del primo quando accusa il secondo, è accuratamente esaminato con progressione di argomenti convincenti sul piano della soggettività del propalante, suffragati dall'esposizione di elementi logici di riscontro rappresentati dalle accuse dell'RA, nei cui confronti non sono ravvisabili (o, meglio, non erano mai esistiti) gli stessi motivi di rancore che, per il passato, avevano diviso il LA ed il IO.
Passando poi alla consistenza intrinseca, dopo una adeguata motivazione circa il positivo vaglio del riscontro generico non ancora individualizzante reso dal testimoniale in ordine alla rapina ed al ritrovamento dell'auto, la sentenza si sofferma sui singoli riscontri individualizzanti, dando atto delle discordanze evidenziate dalla difesa e dimostrandone, con argomenti logici non sindacabili in questa sede per la loro coerenza, la assoluta marginalità rispetto al nucleo centrale dell'accusa e la loro compatibilità con circostanze non riferibili negativamente al requisito dell'attendibilità e della riscontrabilità dell'accusa. Anche a proposito del mandato omicidiario, l'accusa diretta formulata dal IO trova conferma nelle dichiarazioni dell'RA che - da atto la sentenza impugnata - ha confermato la circostanza, ma soprattutto nel fatto decisivo che entrambi i propalanti parteciparono alla rapina dell'auto ai danni di una coppietta, delitto esclusivamente finalizzato all'omicidio del ER. Quanto al ricorso nell'interesse del IO, va rilevato che non esiste contraddizione tra il diniego della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 bis Cod. Pen. E la concessione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, in quanto pur essendo entrambe circostanze attenuanti facoltative, tuttavia sono autonome e si basano su differenti elementi caratterizzanti. Invero, mentre la circostanza speciale fa riferimento alla lieve entità del fatto correlata alla qualità e quantità delle armi, condizione necessaria, anche se non sufficiente, per l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, la circostanza comune di cui all'art. 62 bis Cod. Pen., invece, resta interamente affidata al potere discrezionale del giudice dì merito, al fine di adeguare la pena alla concreta entità del fatto ed alla personalità del reo, qualora lo stesso giudice ritenga l'esistenza di circostanze diverse da quelle previste da altre disposizioni attenuatici della pena, che rendano l'imputato meritevole di clemenza.(Cas, sez. 1, n. 0 5626 del 15/05/1984 ric. Fortuna).
Nessuna illogicità è ravvisabile, infine, nella motivazione sulla quantità della pena, illogicità che - peraltro - è affermata apoditticamente, ma non illustrata con alcun argomento, che non sia il richiamo alla pregressa collaborazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004