Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11890 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
O L L O B E E N IO . ) Z N E A , R 1 C PUBBLICA ITALIANA T 9 A IS 9 P 1 1 1890/02 G - I E 1 R D 1 - A 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 2 D F E T / 1 N E CORTE SUPREMA DI CASSAZIO 2 S T E L T 0 Oggetto R / A 5 1 ( SEZIONE SECOND CONDOMINIO - Composta dagli I mi s i Magistrati: SPESE COMUNI Dott. Rafaele - Presidente - R.G.N. 19326/01 - Consigliere 23694 Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. -Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. - Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere C.C. Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RA EL, RT IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA 38/A, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MARIA LOCATELLI, che li difende MARCO EVANGELISTI, giusta unitamente all'avvocato delega in atti;
B ricorrenti
contro
COND VIA CAMPODONICO 51/63 PIEVE LIGURE, in persona dell'Amm.re p.t. Silvio PATRI, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA A MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO FLERES, difeso dall'avvocato 2002 CARLO TIXI, giusta delega in atti;
489 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 22/01 del Giudice di pace di RECCO, depositata il 12/03/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/03/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato LOCATELLI Giovanni, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Il P.M. nella persona del Cons. UCCELLA si riporta | alla requisitoria scritta;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MA chiede che il ricorso in oggetto sia rigettato per manifesta nee infondatezza (motivi non idogmat a contestare la competenza e il giudizio di equità del Giudice di Pace vedi sotto questo secondo profilo Cass.n.716/1999) -2- Mm SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 23 giugno 2000 i coniugi AR LT e LE RA proposero opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti il 3 maggio 2000 dal Giudice di pace di Recco, avente per oggetto il pagamento di lire 1.804.057 al condominio dell'edificio sito in via Campodonico n. 51-63 a Pieve Ligure, come contri- buto alle spese comuni sostenute nell'esercizio 1998-1999. Dedussero gli attori che il primo di loro non era proprietario di alcuna porzione dello stabile e che la seconda aveva versato tutte le somme dovute, una parte delle quali era stata arbitrariamente rimborsata alle sue danti causa, le sorelle AN LV RA, condominio. Costituitosidall'amministratore del in giudizio, il convenuto sostenne che il Valtor- ta si era comportato come "condomino apparente" e che la ripartizione delle spese in questione, tra gli opponenti e le RA, era stata operata legittimamente. Aderendo a queste tesi, con sentenza del 12 marzo 2001 il Giudice di pace ha respinto l'opposizione, dopo aver affermato la propria sospensione competenza E rigettato l'istanza di Hin 19326/2001 3 del giudizio, avanzata dagli attori in considera- zione della pendenza di un'ulteriore causa che LE RA aveva promosso davanti al Tribunale di Genova, per ottenere l'annullamento di una deliberazione condominiale del 14 luglio 2000, con cui tra l'altro era state approvato il bilan- cio consuntivo 1999-2000, indicante 1'ammontare degli acconti da lei versati, con decurtazione dell'importo restituito dall'amministratore alle sorelle RA. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione LE RA e AR LT, in base a due motivi, poi illustrati anche con memoria. Il condominio si è costituito con con- troricorso. Su richiesta del Procuratore generale, formu- lata nel presupposto della manifesta infondatezza del ricorso, la trattazione si è svolta in camera di consiglio, in applicazione dell'art. 375 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89. MOTIVI DELLA DECISIONE Esattamente il pubblico ministero ha dedotto che il ricorso è manifestamente infondato. LE RA e AR Con il primo motivo, Him 19326/2001 LT sostengono che la sentenza impugnata D ( violazione dell'art. viziata da «incompetenza 7-9-34-295 c.p.c.>>, in quanto il Giudice di pace, ritenendo che 1'amministratore del condominio avesse legittimamente addebitato loro le somme rimborsate alie precedenci proprietarie, ha deciso su questioni che «rientravano invece nella competenza per valore del Tribunale», il quale ne era stato investito con l'impugnazione della deliberazione del 14 luglio 2000, sicché semmai questo giudizio avrebbe dovuto essere sospeso, in attesa della definizione dell'altro. È sufficiente, per disattendere la censura, rilevare che la cognizione delle cause di opposi- zione a decreto ingiuntivo è riservata funzional- mente al giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, senza possibilità di deroghe neppure per ragioni di connessione Cass. s.u. 18 luglic 2001 n. 9769). La pendenza dell'ulteriore giudi- zio, promosso davanti al Tribunale di Genova dalla RA nei confronti del condominio, non comportava pertanto il venir meno della competen- Za del Giudice di pace di Recco, in ordine a questa causa. Né con ia sentenza impugnata sonc state decise questioni pregiudiziali demandate 19326/2001 5 all'altro giudice, come affermano i ricorrenti osservando che in quella sede la deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo per il 1999- 2000 era stata impugnata, oltre che per altri motivi, anche per l'avvenuta decurtazione, dagli acconti versati dalla RA, della somma resti- tuita dall'amministratore alle sorelle RA: la voce contabile contestata era puramente enuncia- tiva del credito vantato dal condominio, su cui si verteva appunto in questa causa davanti al giudice competente, sicché non vi era ragione perché si dovesse disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione dell'altro. Con 11 secondO motive LE RA e AR LT addebitano al Giudice di pace di essere incorso in «violazione ed errata applicazione degli art. 63 disp. att. C.C. e dell'art. 1130 illegittimo comporta-C.C.». per aver avallato mento dell'amministratore del condominio, il quale si era arrogato il potere di «interferire nei rapporti interni tra venditore e acquirente» di un'unità immobiliare dell'edificio, distri- buendo tra loro, peraltro in maniera erronea, le spese relative all'anno in CL- era avvenuta l'alienazione «sulla base dei giorni di posses- 19326/2001 SO». Neppure questa doglianza può essere accolta. L'inosservanza di norme di diritto sostanziale di rango "ordinaric", come quelle richiamate dai ricorrenti, non può infatti costituire ragione di cassazione di una sentenza pronunciata secondo equità (Cass. s. . 15 ottobre 1999 n. 716). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 22 marzo 2002 хопти Ettons Bornan IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA REGISTRAZ Roma 7 A6.0.2002 .. 46 E 39 L. 21. IL CANCELLIERE GUI Francesco Catania 19326/2001 7